Biogas, un emendamento del Pd
per cancellare la Via postuma

I senatori della commissione ambiente tra cui il maceratese Mario Morgoni hanno presentato in commissione ambiente una modifica al contestato articolo 15 del cosiddetto decreto Ambiente-Agricoltura licenziato qualche settimana fa dal Governo Renzi

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Il senatore Pd Mario Morgoni

Il senatore Pd Mario Morgoni

di Marco Ricci

La commissione ambiente del Senato ha presentato un emendamento che di fatto riscrive il contestato articolo 15 del cosiddetto decreto Ambiente-Agricoltura licenziato qualche settimana fa dal Governo Renzi, decreto contenente al comma 4 la possibilità di ottenere, anche per gli impianti in esercizio dichiarati illegittimi dai tribunali amministrativi, una Valutazione di Impatto Ambientale postuma (leggi l’articolo). L’emendamento è stato proposto dai senatori del Partito Democratico che siedono in commissione, tra cui il maceratese Mario Morgoni, e appoggiato oltre che da tutti gli altri senatori marchigiani Pd, anche dalla senatrice del Movimento5Stelle, Serenella Fucksia, anch’essa in commissione ambiente, la quale a sua volta aveva presentato un altro emendamento per cancellare il comma 4.

Riscrivendo di sana pianta l’articolo, l’emendamento in questione ha ripreso l’articolo 22 del disegno di legge 2013-bis per il recepimento delle normative europee, in particolare della direttiva 2011/92/UE in materia di Valutazione d’ impatto ambientale, disegno di legge attualmente in via di approvazione alla Camera. L’articolo in questione tende a far passare alcuni principi, tra cui come la non assoggettabilità alla Via non possa essere stabilita da meri requisiti di potenza, come al contrario aveva stabilito la contestata legge 3/2012 della Regione Marche. Nelle intenzioni dei proponenti l’emendamento, dovrà essere un decreto ministeriale a stabilire le regole e i criteri per l’assoggettabilità della Via e della Vas, tenendo conto delle più stringenti normative europee.

All’interno del Pd, anche dopo le polemiche che si sono sollevate, è divenuto chiaro come l’articolo 15 del decreto originale contenesse al suo interno non solo una serie di ambiguità ma andasse in direzione contraria a quanto stabilito dall’Europa, con il rischio di apertura nei confronti dell’Italia di altre procedure di infrazione. “Sicuramente è una vittoria – ci ha dichiarato il senatore Mario Morgoni – e tutto il gruppo Pd ha preso atto, grazie anche al coinvolgimento della responsabile ambiente del Pd Nazionale, Saria Braga, che la scorciatoia ipotizzata era inapplicabile. Adesso sarà da augurarsi che l’articolo venga approvato dall’aula. Il nostro emendamento – ha dichiarato ancora Morgoni questa volta attraverso una nota – prevede che l’Italia recepisca in pieno le normative europee in materia di Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti per la produzione di energia ed ha quindi una prospettiva lungimirante e largamente condivisa”.

Serenella Fucksia

Serenella Fucksia

“E’ una soluzione seria che aiuta l’Italia ad uscire dalle procedure di infrazione aperte nel 2009 e nel 2013 per violazione delle normative europee in materia di Via – ha poi proseguito Morgoni stigmatizzando la cattiva abitudine italiana di fare una legge e trovare l’inganno – La questione si è posta soprattutto nelle Marche dove la Regione ha deciso nel tempo con provvedimenti e leggi regionali di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti a biogas entro una certa potenza, a prescindere da altri fattori di collocazione e di impatto ecologico, derogando di fatto alla normativa nazionale e alle direttive europee in materia di Via. Sulla base di tali determinazioni sono state rilasciate varie autorizzazioni alla realizzazione di impianti, alcuni dei quali entrati in funzione, ma poi parte della normativa è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio e giudicata incostituzionale dalla Corte. Senza contare i pronunciamenti di TAR e Consiglio di Stato contrari  alla Regione. E’ chiaro a nostro avviso che il modo migliore per affrontare questa situazione è porsi nel solco del rispetto delle direttive europee”.

Ha espresso subito la propria soddisfazione per l’accaduto la coordinatrice provinciale Pd, Teresa Lambertucci, la quale la scorsa settimana aveva inoltrato a tutti gli eletti del suo partito nelle Marche l’invito a porre in campo le azioni politiche necessarie a contrastare la parte del decreto che riguardava la Via Postuma. “E’ un successo del Pd maceratese – ha dichiarato la Lambertucci – Già in passato ci eravamo espressi in tal senso e siamo soddisfatti per la convergenza sulla nostra richiesta di tutti i senatori Pd delle Marche e degli altri presenti in commissione ambiente. Adesso – ha concluso Teresa Lambertucci – porremo attenzione alle fasi successive legate all’approvazione sia in commissione che in aula, nell’interesse di tutti i cittadini e di tutti gli amministratori del nostro territorio.”

 

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO –

Sostituire l’articolo 15 con il seguente:
«Art. 15
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)

Una centrale a biogas

Una centrale a biogas

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) all’articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
c) all’articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V»;
d) all’articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto nell’allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all’articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente»;
f) all’articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria»;
2) al secondo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;
g) all’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell’autorità competente»;
h) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
i) al comma 1 dell’articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell’autorità competente.»;
l) al punto 3) dell’allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell’allegato II alla parte seconda, la parola: «extraurbane» è soppressa;
o) il punto 17) dell’allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7) dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua»;
r) la lettera n) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. L’articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

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