Il Tar ha accolto il ricorso della Simonetti,
annullata la delibera sul centro commerciale
MACERATA - I giudici hanno condiviso le tesi esposte dall'azienda sulla decisione del Consiglio comunale del 15 maggio 2025. Tra le motivazioni: l’assise doveva limitarsi all’esame delle varianti proposte rispetto al progetto originario, la ditta da anni aveva un titolo edificatorio e la bocciatura doveva essere spiegata meglio per consentire di comprendere i motivi del no. Ora l'atto torna in aula mentre si apre la possibilità dell'azione di richiesta di risarcimento danni

La votazione in Consiglio
di Luca Patrassi
Annullata dal Tar la delibera del Consiglio comunale del 15 maggio 2025 con cui è stata bocciata (15 voti contro 14) la proposta di variante al Prg per l’approvazione del centro commerciale Simonetti. La sentenza è stata pubblicata oggi e porta la firma della presidente del Tar Marche Concetta Anastasi e dei giudci Gianluca Morri e Fabio Belfiori. Dunque accolto il ricorso della Flli Simonetti presentato dagli avvocati Giuseppe Domenella e Maria Lalla contro il Comune di Macerata e nei confronti della Provincia di Macerata, Poloni Giuseppe srl, Valdichienti arl e Unistore srl.
I giudici dicono in sostanza che la Flli Simonetti ha un titolo edificatorio dal lontano 2015, che la pronuncia ultima del Consiglio comunale doveva semmai limitarsi all’esame delle varianti proposte rispetto al progetto originario e che comunque la bocciatura della delibera non è suffragata da motivazioni.

Il progetto del 2010 con i capannoni
Una bocciatura su tutta (o quasi) la linea con buona pace dei tanti (in particolare l’opposizione compatta con il sostegno di qualche esponente della maggioranza di centrodestra) che in aula avevano speso parole di sicurezza sulla correttezza di quanto si andava a bocciare. Ora dunque la delibera dovrà essere riportata in Consiglio comunale per effetto della pronuncia del Tar ed affrontata con le indicazioni date dai giudici del Tar. Fatto salva la possibilità della Flli Simonetti di proseguire con un’azione per il risarcimento dei danni.
Ecco comunque alcuni passaggi esplicativi della sentenza. Il primo: «Va innanzitutto trattata l’eccezione di improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse, dedotta dal Comune di Macerata sul rilievo che, medio tempore, la ricorrente ha presentato un nuovo progetto in sostituzione e in ridimensionamento del precedente, che deve quindi considerarsi definitivamente abbandonato. L’eccezione va disattesa dovendosi condividere le corrispondenti repliche dedotte dalla ricorrente che nega la propria intenzione di abbandonare l’originario progetto e insiste per una definizione nel merito anche, eventualmente, al fine di una futura azione risarcitoria. Al riguardo va ricordato che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è resa possibile (traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda) soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente».

L’imprenditore Alberto Simonetti
Seconda questione: difetto assoluto di motivazione. Secondo il Tar la delibera del 15 maggio 2025 (la numero 42) «non contiene alcuna espressa motivazione delle ragioni per le quali il Consiglio comunale ha deciso di non approvare la proposta di accoglimento formulata dagli uffici in base a tutti i pareri favorevoli già acquisiti in sede tecnica; viene citato il parere sfavorevole della III Commissione consiliare, senza peraltro riportare le motivazioni della contrarietà al progetto (la Commissione si limitava ad esprimere perplessità e rilevare la mancanza di adeguata documentazione); la variante urbanistica era peraltro limitata ad alcune disposizioni dell’articolo 23 delle Nta e non riguardava la destinazione dell’area e i relativi parametri urbanistici; l’area era infatti già edificabile per insediamenti commerciali; non è possibile motivare la deliberazione con rinvio alla registrazione audio-video degli interventi dei consiglieri (peraltro non immediatamente disponibili), da cui poi riuscire ad estrapolare, tra le tante affermazioni, quelle ritenute ostative; il dibattito consiliare è durato oltre 5 ore e la sua integrale trascrizione ha occupato oltre 60 pagine; la motivazione specifica era inoltre doverosa perché la proposta degli uffici è stata respinta con un solo voto di scarto (15 contro 14); in ogni caso dal dibattito consiliare non emergono concrete e sostenibili motivazioni del diniego, per quanto si è potuto faticosamente estrapolare dalla trascrizione degli interventi».

Ancora: «in linea generale, non è precluso al Consiglio Comunale motivare le proprie decisioni rimandando al dibattito consiliare, ma sempre che vengano rispettati alcuni principi fondamentali dell’azione amministrativa. Nell’odierna vicenda questi principi non sono stati tuttavia rispettati. Come condivisibilmente censurato in ricorso, dalla lettura delle oltre 60 pagine di trascrizione del dibattito consiliare (tra seduta del 12 e seduta del 15 maggio), non emergono chiaramente una o più ragioni ostative precise e univoche, ma elementi perlopiù caotici e disomogenei, che non seguono un filo conduttore utile per comprendere l’intero iter logico/argomentativo che ha infine condotto alla reiezione della proposta formulata dagli uffici.
Il procedimento in esame, ancorché di natura urbanistica e afferente all’esercizio di poteri discrezionali, trova anche connessione con pregressi accordi intervenuti tra il Comune e la ricorrente per l’approvazione della variante concordata nel 2008 (accordo del 19 novembre 2007; delibera consiliare 21 gennaio 2008 numero 2; delibera consiliare 21 aprile 2008 n. 32; delibera di Giunta 30 gennaio 2010 n. 32; atto di vendita del 3 giugno 2010; delibera consiliare 4 giugno 2010 n. 42); accordi che comprendevano la cessione gratuita della ex “Chiesa di San Rocco” (da recuperare per scopi residenziali) e il pagamento anticipato del contributo di costruzione (parzialmente già avvenuto). In questa vicenda che parte da lontano, le ragioni del diniego non si sottraggono pertanto ai criteri motivazionali, di carattere generale, presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, da integrare con la ricordata ampia discrezionalità amministrativa che presiede la materia in esame. L’interessato deve comunque essere posto nelle condizioni di comprendere appieno le concrete ragioni del diniego.

Il nuovo progetto
Di fronte alle 60 pagine circa di trascrizione del dibattito consiliare, sarebbe stata quindi necessaria una sintesi finale, chiara, precisa e univoca, delle ragioni ostative da sottoporre alla votazione finale dell’assemblea con piena cognizione di causa. Così invece non è stato e la ricorrente si duole, a ragione, di questo sistema confusionario, prolisso e atecnico nell’esporre elementi ostativi che finiscono per oscurare la sostanza del discorso e trascendere in mancata trasparenza anche lesiva del diritto di difesa».
Non bastassero i motivi dell’accoglimento del ricorso finora esposti, i giudici del Tar aggiungono: «A giudizio dell’odierno Collegio va condivisa anche l’ulteriore censura secondo cui l’onere argomentativo andava circoscritto alle sole varianti urbanistiche chieste dalla ricorrente, senza rimettere in discussione (come sembrerebbe emergere dal dibattito consiliare) l’attuabilità della vigente previsione urbanistica che comunque consente un nuovo insediamento commerciale di notevole impatto sul territorio, inclusa la viabilità. Al riguardo giova ricordare che la richiesta di variante al Prg era limitata ad alcune disposizioni dell’art. 23 delle Nta affinché fosse possibile insediare anche una Grande struttura di vendita (anziché Medie Strutture di Vendita separate); fosse possibile costruire una parte degli edifici di altezza massima 17 metri, anziché 13 metri previsti dal Prg; fosse possibile ridurre, da 35 metri a 22,50 metri, la larghezza della fascia permeabile di confine con la strada provinciale “Maceratese”».





































Roberto Cingolani chi ha votato contro alla delibera è stata l’opposizione che aveva trasformato quell’area commerciale. La responsabilità non è certo del Sindaco ma di chi ha votato contro, ripeto l’opposizione
Signora Leombruni, per carità, come avrebbe fatto la maggioranza a perdere su un voto in assise se la stessa maggioranza non avesse partecipato attivamente con qualche franco tiratore? Forse il sindaco quando ha emesso il diktat di rispondere su cronache doveva specificare di non fare atti autolesionistici?
Se c’è da mettere mano al portafoglio chi paga? Ma Pantalone naturalmente signori sarebbe ora di farsela finita.
Un altro scivolone della sinistra, complimenti !!!
Riscoperta l’acqua calda.
la sentenza del TAR non riguarda, nonostante questo vogliono far credere i commentatori di destra , il voto contrario alla proposta di variante. E ci mancherebbe altro che questo fosse impedito ad un organismo democratico. la critica si concentra invece sulla delibera conclusiva che manca completamente di illustrare le motivazioni alla base del voto espresso . Quindi la responsabilità della destra è stata sia politica , per non aver saputo garantire un indirizzo condiviso, sia amministrativa per aver prodotto un atto del tutto insufficiente a garantire i diritti delle parti coinvolte.
Iesari, se si parla di un secondo centro commerciale è esclusivamente dovuto al fatto che la variazione di destinazione del terreno da agricolo a commerciale(sindaco meschini) e autorizzazione a costruire con incasso preventivo degli oneri di urbanizzazione da Simonetti(sindaco carancini) le avete fatte voi. Il sindaco Parcaroli, basta rileggere gli articoli di stampa, è venuto in aula con le idee chiare chiedendo l’approvazione con tanto di rendering della variante, di molto migliorativa rispetto al progetto originario, tenuto conto che Simonetti aveva comunque ottenuto il diritto a costruire già dal 2015. Casomai, come gli stessi giudici dicono riguardo le ore registrate di discussione, la confusione è stata partorita dai contrari, i quali asserivano non tanto sulla variante, ma sul fatto che non serviva un secondo centro commerciale, dimentichi in buona o cattiva coscienza che o a scatoloni Corridomnia style o tutto intero, Simonetti ha comunque diritto a costruire. E chi glielo diede questo diritto? Glielo dico io: PDS DS PD(spero sia l’ultimo nome che cambiate tanto la sostanza e le facce sono sempre le stesse).
Iesari, se non ricordo male lei è stato assessore con carancini, mi aspettavo da lei una onestà intellettuale e una sostanza sopra la media del tifoso ma mi sbagliavo
A prescindere dalle disquisizioni filo sx o dx, rimane il fatto che OGGETTIVAMENTE è un’opera demenziale…
il commento di Cingolani non mi sembra giusto perchè il “NO” di oggi è stato dato dalla opposizione di sinistra che a suo tempo aveva fatto nascere il progetto quindi forse voleva dire grazie al sindaco di allora (Meschini prima e Carancini poi: la storia corretta mi sembra quella del Signor Spalletti.)
ROMINA.. senza i voti di qualcuno della maggioranza non sarebbe passato nemmeno un ago ..quindi è scorretto ( ! ) scrivere quello che HAI SCRITTO..Lascia a Bartolò..le figuracce..oppure fai come ti pare..
Sig. Spalletti quando abbiamo delle tesi precostituite, come credo lei in questo caso, tendiamo a non ascoltare o prestare attenzione al pensiero altrui. Il mio precedente commento riguardava esclusivamente il merito del giudizio del Tar rispetto alla proposta di variante della lottizzazione Simonetti. Di questo stiamo parlando, e non di una storia che ormai si sta prolungando da quasi un ventennio, non solo per responsabilità pubbliche. La ditta Simonetti aveva forse un diritto a vedersi approvata la variante richiesta ? Certo che no. La decisione del Consiglio comunale era del tutto libera e cosi è stata. Il Tar ci dice che la stessa società aveva il diritto alla trasparenza e cioè a capire quale fossero state le motivazioni della decisione contraria alle sua richiesta. L’amministrazione Parcaroli quindi ha fallito nel portare a compimento un iter decisionale sul quale si era politicamente impegnato e a renderne trasparente il suo svolgimento . E su queste responsabilità nulla a che fare hanno le decisioni delle precedenti amministrazioni.
Iesari, le rispondo stavolta e basta per non annoiare i lettori con i ping pong. Lei e il suo partito sulla questione state tentando il gioco delle tre carte. Prima lasciate la patata bollente a Parcaroli, cambiate idea sostenendo che il centro commerciale non serve più, e quindi bocciate una variante migliorativa nella speranza di far desistere Simonetti dal progetto da voi stessi autorizzato, con il cinismo di chi sa che il rischio è di trovarsi il progetto originario ben peggiore di quello della variante. Contestualmente fate credere nelle piazze che avete bloccato il secondo centro commerciale a favore del centro storico e del piccolo commercio.Ma non è così avete solo favorito solo la costruzione del progetto peggiore e vi siete esposti a richieste di risarcimento in solido(da ieri qualcuno dorme preoccupato).
Siete così esperti di centri commerciali da aver candidato il direttore di uno di questi. Mi stia bene
L’idea di un nuovo Centro Commerciale a Piediripa era una stupida follia nel 2008 e lo resta ancora oggi.
Fatta questa premessa, con le consequenti responsabilitá di scelte cosi sbagliate, va anche detto che rimediare agli errori di altri (anche della propria parte politica) dovrebbe essere doveroso per ogni Amministratore pubblico…ed è ciò che si é tentato di fare con la delibera oggetto della sentenza del Tar. Sentenza che, tuttavia, é sacrosanta poiché nella mia purtroppo lunga carriera di avvocato non ho mai visto una delibera scritta in modo peggiore…totalmente priva di esplicite motivazioni che, invece, nel corso del dibattito consiliare erano state espresse. Non so chi ha redatto materialmente la delibera, ma ha fatto un pessimo lavoro…quasi a voler creare (e lo escludo) i presupposti per un inevitabile annullamento.
Detto questo, è risibile sostenere che sia stata la sinistra a bocciare la “Variante Simonetti”…per bocciare qualcosa, foss’anche la costruzione di una cuccia per cani, è necessaria una maggioranza consiliare che – per definizione – l’opposizione non può avere da sola…vari consiglieri della maggioranza hanno votato insieme all’opposizione.
Una riflessione nel merito della sentenza. Il Tar non ha annullato la bocciatura della Variante, ma impone che il Consiglio Comunale sia riconvocato per esplicitare le motivazioni della bocciatura, per le quali la delibera incredibilmente rinvia alla registrazioni.
Quello che non può essere sottaciuto, però, è che l’attuale Amministrazione ha avuto 5 anni per approvare la nuova Variante…se lo ricorda chi ora attribuisce all’opposizione la responsabilità della bocciatura ?
Decisione del Consiglio Comunale del 15/05/2025 votata da chi? Presieduto da chi? Forse fatta di nascosto ad insaputa della Giunta Parcaroli? Sembra strano che nessun Cavaliere ancora non sia sceso nella tensone per una questione seria.Forse il giusto riposo dopo la Crociata notturna in difesa della cristianita’.Sarebbe il caso però, visto che tra i fedeli cavalieri del Re figurino tecnici ed avvocati,ci chiarissero in merito alla questione dato che si potrebbe tradurre anche in risarcimenti che cadrebbero sulla collettività e non sui consiglieri colpevoli del loro voto come auspicava il Re casomai il patatrac si fosse materializzato.Siccome questa si che potrebbe essere motivo di decisione elettorale perché nasconde incompetenze tecniche a vari livelli e disaccordi politici sarebbe il caso che dal Castello qualche messaggero ci faccia sapere.Lo so’ è ingiusto chiederle altri sacrifici in questo periodo di tensione ma vista l’importanza qualche delucidazione non guasterebbe.Il tutto sempre per il
bene della comunità sia chiaro.DS
Vorrei aggiungere una riflessione, forse utile per chi dovrebbe considerare che solo chi è cieco rispetto all’evolversi della realtà può sostenere che chi aveva approvato la Variante nel 2008, oggi doveva approvare la nuova proposta invece di rimettere in discussione in toto il nuovo insediamento commerciale. Infatti, si rammenta che il Centro Commerciale Corridomnia, a poche centinaia di metri, è stato inaugurato il 12 giugno 2012…pertanto, da un lato si può forse dire che se l’Imprenditore si fosse attivato subito dopo il 2008, non sarebbe sorto il Corridomnia e, dall’altro, si deve dire che l’apertura di quest’ultimo, unitamente alla presenza già del Centro Commerciale Val di Chienti, ha mutato fortemente il contesto e non valutare questo é miope.
Bartolò a proposito di scivoloni..te ne metto uno tuo molto scorrevole..””””Ma cosa ci si poteva aspettare dal Tar infarcito da giudici comunisti dalla testa ai piedi !!!!”” questo è il tuo commento sui giudici del Tar che resero inammissibile il ricorso dei tuoi amici ai quali non andava bene dover andare al ballottaggio..Ora ti vorrei far capire..ma mi sa speranza vana..che i giudici del TAR che hanno reso invece ammissibile il ricorso di Simonetti sono gli stessi comunisti dei quali ti lamenti.Ora dimmi come cavolo si fa a prendere in considerazione le cose che scrivi..Vota questo..Vota quello..Sei il numero uno.. SEnza di te m>acerata non cresceva..etc etc..sono solo alcuni dei tuoi innumerevoli vaneggi…