Il Tar ha accolto il ricorso della Simonetti,
annullata la delibera sul centro commerciale

MACERATA - I giudici hanno condiviso le tesi esposte dall'azienda sulla decisione del Consiglio comunale del 15 maggio 2025. Tra le motivazioni: l’assise doveva limitarsi all’esame delle varianti proposte rispetto al progetto originario, la ditta da anni aveva un titolo edificatorio e la bocciatura doveva essere spiegata meglio per consentire di comprendere i motivi del no. Ora l'atto torna in aula mentre si apre la possibilità dell'azione di richiesta di risarcimento danni

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La votazione in Consiglio

di Luca Patrassi

Annullata dal Tar la delibera del Consiglio comunale del 15 maggio 2025 con cui è stata bocciata (15 voti contro 14) la proposta di variante al Prg per l’approvazione del centro commerciale Simonetti. La sentenza è stata pubblicata oggi e porta la firma della presidente del Tar Marche Concetta Anastasi e dei giudci Gianluca Morri e Fabio Belfiori. Dunque accolto il ricorso della Flli Simonetti presentato dagli avvocati Giuseppe Domenella e Maria Lalla contro il Comune di Macerata e nei confronti della Provincia di Macerata, Poloni Giuseppe srl, Valdichienti arl e Unistore srl.

I giudici dicono in sostanza che la Flli Simonetti ha un titolo edificatorio dal lontano 2015, che la pronuncia ultima del Consiglio comunale doveva semmai limitarsi all’esame delle varianti proposte rispetto al progetto originario e che comunque la bocciatura della delibera non è suffragata da motivazioni.

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Il progetto del 2010 con i capannoni

Una bocciatura su tutta (o quasi) la linea con buona pace dei tanti (in particolare l’opposizione compatta con il sostegno di qualche esponente della maggioranza di centrodestra) che in aula avevano speso parole di sicurezza sulla correttezza di quanto si andava a bocciare. Ora dunque la delibera dovrà essere riportata in Consiglio comunale per effetto della pronuncia del Tar ed affrontata con le indicazioni date dai giudici del Tar. Fatto salva la possibilità della Flli Simonetti di proseguire con un’azione per il risarcimento dei danni.

Ecco comunque alcuni passaggi esplicativi della sentenza. Il primo: «Va innanzitutto trattata l’eccezione di improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse, dedotta dal Comune di Macerata sul rilievo che, medio tempore, la ricorrente ha presentato un nuovo progetto in sostituzione e in ridimensionamento del precedente, che deve quindi considerarsi definitivamente abbandonato. L’eccezione va disattesa dovendosi condividere le corrispondenti repliche dedotte dalla ricorrente che nega la propria intenzione di abbandonare l’originario progetto e insiste per una definizione nel merito anche, eventualmente, al fine di una futura azione risarcitoria. Al riguardo va ricordato che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è resa possibile (traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda) soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente».

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L’imprenditore Alberto Simonetti

Seconda questione: difetto assoluto di motivazione. Secondo il Tar la delibera del 15 maggio 2025 (la numero 42) «non contiene alcuna espressa motivazione delle ragioni per le quali il Consiglio comunale ha deciso di non approvare la proposta di accoglimento formulata dagli uffici in base a tutti i pareri favorevoli già acquisiti in sede tecnica; viene citato il parere sfavorevole della III Commissione consiliare, senza peraltro riportare le motivazioni della contrarietà al progetto (la Commissione si limitava ad esprimere perplessità e rilevare la mancanza di adeguata documentazione); la variante urbanistica era peraltro limitata ad alcune disposizioni dell’articolo 23 delle Nta e non riguardava la destinazione dell’area e i relativi parametri urbanistici; l’area era infatti già edificabile per insediamenti commerciali; non è possibile motivare la deliberazione con rinvio alla registrazione audio-video degli interventi dei consiglieri (peraltro non immediatamente disponibili), da cui poi riuscire ad estrapolare, tra le tante affermazioni, quelle ritenute ostative; il dibattito consiliare è durato oltre 5 ore e la sua integrale trascrizione ha occupato oltre 60 pagine; la motivazione specifica era inoltre doverosa perché la proposta degli uffici è stata respinta con un solo voto di scarto (15 contro 14); in ogni caso dal dibattito consiliare non emergono concrete e sostenibili motivazioni del diniego, per quanto si è potuto faticosamente estrapolare dalla trascrizione degli interventi».

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Ancora: «in linea generale, non è precluso al Consiglio Comunale motivare le proprie decisioni rimandando al dibattito consiliare, ma sempre che vengano rispettati alcuni principi fondamentali dell’azione amministrativa. Nell’odierna vicenda questi principi non sono stati tuttavia rispettati. Come condivisibilmente censurato in ricorso, dalla lettura delle oltre 60 pagine di trascrizione del dibattito consiliare (tra seduta del 12 e seduta del 15 maggio), non emergono chiaramente una o più ragioni ostative precise e univoche, ma elementi perlopiù caotici e disomogenei, che non seguono un filo conduttore utile per comprendere l’intero iter logico/argomentativo che ha infine condotto alla reiezione della proposta formulata dagli uffici.

Il procedimento in esame, ancorché di natura urbanistica e afferente all’esercizio di poteri discrezionali, trova anche connessione con pregressi accordi intervenuti tra il Comune e la ricorrente per l’approvazione della variante concordata nel 2008 (accordo del 19 novembre 2007; delibera consiliare 21 gennaio 2008 numero 2; delibera consiliare 21 aprile 2008 n. 32; delibera di Giunta 30 gennaio 2010 n. 32; atto di vendita del 3 giugno 2010; delibera consiliare 4 giugno 2010 n. 42); accordi che comprendevano la cessione gratuita della ex “Chiesa di San Rocco” (da recuperare per scopi residenziali) e il pagamento anticipato del contributo di costruzione (parzialmente già avvenuto). In questa vicenda che parte da lontano, le ragioni del diniego non si sottraggono pertanto ai criteri motivazionali, di carattere generale, presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, da integrare con la ricordata ampia discrezionalità amministrativa che presiede la materia in esame. L’interessato deve comunque essere posto nelle condizioni di comprendere appieno le concrete ragioni del diniego.

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Il nuovo progetto

Di fronte alle 60 pagine circa di trascrizione del dibattito consiliare, sarebbe stata quindi necessaria una sintesi finale, chiara, precisa e univoca, delle ragioni ostative da sottoporre alla votazione finale dell’assemblea con piena cognizione di causa. Così invece non è stato e la ricorrente si duole, a ragione, di questo sistema confusionario, prolisso e atecnico nell’esporre elementi ostativi che finiscono per oscurare la sostanza del discorso e trascendere in mancata trasparenza anche lesiva del diritto di difesa».

Non bastassero i motivi dell’accoglimento del ricorso finora esposti, i giudici del Tar aggiungono: «A giudizio dell’odierno Collegio va condivisa anche l’ulteriore censura secondo cui l’onere argomentativo andava circoscritto alle sole varianti urbanistiche chieste dalla ricorrente, senza rimettere in discussione (come sembrerebbe emergere dal dibattito consiliare) l’attuabilità della vigente previsione urbanistica che comunque consente un nuovo insediamento commerciale di notevole impatto sul territorio, inclusa la viabilità. Al riguardo giova ricordare che la richiesta di variante al Prg era limitata ad alcune disposizioni dell’art. 23 delle Nta affinché fosse possibile insediare anche una Grande struttura di vendita (anziché Medie Strutture di Vendita separate); fosse possibile costruire una parte degli edifici di altezza massima 17 metri, anziché 13 metri previsti dal Prg; fosse possibile ridurre, da 35 metri a 22,50 metri, la larghezza della fascia permeabile di confine con la strada provinciale “Maceratese”».

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