Ricorso al Tar del centrodestra:
«Istanza al momento inammissibile»
Niente sospensione del ballottaggio
MACERATA - I giudici si sono pronunciati oggi: «Non si configura la lesione immediata e irreparabile di un interesse concreto e attuale, il sindaco uscente potrebbe risultare vincitore all’esito del secondo turno». Fissata per il 18 giugno l'udienza per la discussione in contraddittorio della istanza di riconteggio delle schede

Il sindaco Sandro Parcaroli dopo il voto
di Luca Patrassi
Inammissibile l’istanza del sindaco uscente Sandro Parcaroli. Così il Tar che ha poi fissato per il prossimo 18 giugno l’udienza per la discussione in contraddittorio della istanza di riconteggio delle schede (nessuna di queste era stata contestata).
In ogni caso la decisione arriverà dopo il voto di ballottaggio, il Tar non ha ravvisato l’urgenza di una decisione immediata e ha dunque respinto la richiesta cautelare avanzata dal centrodestra e dal sindaco Sandro Parcaroli per il controllo immediato e il rinvio del ballottaggio e questo in considerazione del fatto che Parcaroli partecipa al ballottaggio e non si verrebbe dunque a ledere alcun interesse.
«Va esclusa – si legge nella motivazione della decisione dei giudici del Tar delle Marche – l’ammissibilità dell’istanza non potendo allo stato configurarsi la lesione immediata e irreparabile di un interesse concreto e attuale da parte del ricorrente che potrebbe ben risultare vincitore all’esito del secondo turno. Quanto alla richiesta di riconteggio delle schede…ogni decisione resta demandata al Collegio all’esito del contraddittorio tra le parti conseguendo l’esclusione di ogni ipotesi di sospensione del turno di ballottaggio». Dunque via libera al ballottaggio di domenica prossima ed eventualmente valutazione nel merito del ricorso nell’udienza del prossimo 18 giugno. Eventualmente perchè nel caso dovesse vincere Parcaroli verrebbe a cessare il motivo del contendere mentre se dovesse vincere Tittarelli i giudici dovranno valutare l’istanza.
Nel ricordo Parcaroli, assistito dall’avvocato Massimo Spinozzi, sottolineava la questione dei 10 voti mancanti: 10.044 quelli ottenuti, 10.054 quelli per vincere al primo turno. Resta comunque che di schede contestate non ce n’erano.





































L’articolo contiene una evidente contraddizione, non può essere stato giudicato inammissibile il ricorso, dato che è stata fissata l’udienza di discussione. Quello che si può comprendere dalla notizia è che il presidente del Tar abbia dichiarata inammissibile l’istanza di provvedimento cautelare inaudita altera parte. L’informazione deve essere corretta e verificata prima di pubblicarla, altrimenti si crea confusione in chi legge senza avere rudimenti della procedura.
Tenetevi pronti: se dovessero perdere, a questi non rimarrebbe che imitare Capitol Hill. Speriamo almeno che trovino una scalinata abbastanza capiente…
Infatti mi sembrava un po’ contorta la decisione del Tar. Adesso dopo la spiegazione di cui sopra, assolutamente buio completo. Sono d’accordo: gli italiani in gran numero, io compreso, non capiscono quello che leggono.