La partita delle Sae:
la proprietà passa ai Comuni.
Previsti 38 milioni per le spese sostenute
SISMA, DIECI ANNI DOPO - Il passaggio delle casette agli enti è una delle novità. Per le opere pubbliche il commissario potrà subito finanziare la progettazione senza dover attendere che ci sia l'intera copertura per realizzarle

Visso in questi giorni
di Monia Orazi
A dieci anni dal terremoto, la novità più rilevante riguarda le Sae: diventeranno proprietà dei Comuni. Il trasferimento sarà gratuito, ma insieme alle casette passeranno agli enti locali anche tutte le spese per gestirle, mantenerle ed eventualmente rimuoverle, un aggravio ancora non quantificato, particolarmente rischioso per i piccoli centri montani che ospitano numerose aree abitative provvisorie.

È una delle conseguenze più rilevanti del decreto-legge 144 del 7 agosto, rimasta però in secondo piano rispetto alla proroga della gestione commissariale fino al 2029. Il provvedimento dispone infatti la cessione ai Comuni non soltanto delle strutture abitative d’emergenza, ma anche degli altri edifici temporanei realizzati dopo il terremoto per ospitare servizi pubblici e attività economiche.

La proprietà non passerà tutta insieme nello stesso giorno: gli oneri scatteranno progressivamente, dalla data di assegnazione di ciascuna struttura. Da quel momento, stabilisce l’articolo 21 del decreto, gestione, manutenzione ed eventuale rimozione saranno interamente a carico dei bilanci comunali. La Protezione civile potrà sì assegnare contributi, tenendo conto del numero di strutture presenti in ogni territorio, ma solo nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio: non viene istituito un fondo stabile, né è garantita una copertura integrale delle spese. Il contributo resta una possibilità, non un finanziamento automatico.

Il passaggio comprende le Sae realizzate sulla base dell’ordinanza 394 del 19 settembre 2016, che disciplinava anche le strutture temporanee destinate a municipi, scuole, sedi delle forze dell’ordine, servizi sanitari e luoghi di culto. Il decreto richiama inoltre le strutture e i moduli costruiti dopo le scosse dell’ottobre 2016 per garantire la continuità dei servizi pubblici e delle attività economiche e produttive: il trasferimento riguarda dunque una parte consistente del patrimonio provvisorio sorto nei paesi del cratere durante l’emergenza, non solo i villaggi delle casette.
I Comuni dovranno continuare a usare le strutture per l’assistenza alla popolazione finché ne persisterà la necessità. Una volta esaurita questa funzione, potranno destinarle ad altri usi, concederle a pagamento oppure rimuoverle, secondo criteri da stabilire con regolamenti comunali.

Sae a Ussita
Il decreto prevede anche il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per l’occupazione e l’acquisizione delle aree urbanizzate, entro il limite di 38 milioni di euro. Fino alla fine dello stato di emergenza i rimborsi passeranno dalle contabilità speciali della Protezione civile; successivamente, le risorse residue potranno confluire nella contabilità del commissario, che dovrà stabilirne criteri e condizioni con proprie ordinanze. È bene però chiarire cosa non sono questi fondi: i 38 milioni servono a rimborsare l’occupazione e l’acquisizione dei terreni, non a costituire un fondo per la manutenzione futura delle Sae. I costi ordinari delle strutture resteranno a carico dei Comuni, salvo gli eventuali contributi che la Protezione civile potrà concedere con le risorse disponibili.

Castelsantangelo
Un’altra novità riguarda le opere pubbliche ancora prive della copertura necessaria per arrivare al cantiere: il commissario potrà finanziare da subito anche le sole attività di progettazione, senza dover attendere lo stanziamento dell’intera somma richiesta per realizzare l’opera.

Il decreto rafforza anche i poteri nei confronti di imprese e professionisti che hanno provocato gravi problemi nell’esecuzione di precedenti incarichi della ricostruzione. Le imprese potranno essere cancellate dall’anagrafe degli esecutori se avranno dimostrato carenze significative o persistenti, risoluzione di un appalto, violazione dei termini per l’inizio o la conclusione dei lavori, condanna al risarcimento o altre sanzioni legate a inadempienze gravi.
Il decreto attribuisce al commissario anche la facoltà di approvare un programma per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma, utilizzando una quota non superiore al 4% degli stanziamenti annuali per la ricostruzione pubblica successivi al 2026.







































