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Ricostruzione privata,
l’ordinanza ci mette una pezza:
stop al taglio delle detrazioni

SISMA - Il provvedimento commissariale del 4 maggio elimina gli effetti della riduzione delle aliquote del sismabonus per immobili produttivi e agriturismi: cancellate le differenze tra percorsi pre e post Turp. A denunciare la situazione nei mesi scorsi l'avvocato Giuseppe Giammusso di Camerino: «Una vera boccata di ossigeno»

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Camerino terremoto 2020 mezzo cantiere

Un mezzo a lavoro nel centro storico di Camerino

di Monia Orazi

Era dicembre 2025 quando l’avvocato Giuseppe Giammusso di Camerino scrisse una lettera alla Struttura commissariale che restò, almeno inizialmente, senza risposta. Il problema che denunciava era tecnico nei dettagli ma brutale nella sostanza: il suo agriturismo di Polverina, otto unità di categoria catastale D/10, immobile rurale danneggiato dal sisma del 30 ottobre 2016, rischiava di restare impantanato in una ricostruzione diventata economicamente insostenibile per effetto di cambiamenti normativi nazionali che nessuno aveva previsto di compensare. Ma una novità inserita nell’articolo 8 dell’ordinanza commissariale n. 273 dello scorso 4 maggio dovrebbe cambiare le cose.

La vicenda è lunga e intreccia tre livelli di normativa: le ordinanze commissariali precedenti il testo unico della ricostruzione privata, la riforma nazionale del sismabonus, e il testo unico per la ricostruzione privata entrato in vigore a fine 2022. Giammusso aveva presentato la domanda di contributo prima dell’introduzione del Turp (Testo unico delle ricostruzione privata), ottenendo il decreto di concessione nell’aprile 2023. Il piano economico della ricostruzione si reggeva su due pilastri: il contributo commissariale e il sismabonus, la detrazione fiscale che allora garantiva fino all’80% delle spese per chi migliorava la classe sismica dell’immobile. Su otto unità come quelle del suo agriturismo, significava poter contare su fino a 768.000 euro di credito fiscale, la quota che rendeva sostenibile l’intero cantiere.

Poi è arrivata la legge di bilancio 2025. Per gli immobili diversi dalle prime case, quella detrazione è scesa al 36% e scenderà ancora al 30% nel 2026. Per Giammusso ha significato oltre 300mila euro di costi aggiuntivi a carico suo, del  tutto imprevisti al momento in cui aveva firmato il contratto di appalto. Una cifra che metteva concretamente a rischio il cantiere. Ma Giammusso non lamentava solo il danno economico del suo caso specifico. Nella lettera di dicembre sollevava una questione più ampia: dalla promulgazione del Turp in poi, tutti gli aggiornamenti normativi, l’adeguamento dei parametri ai rincari dei materiali, le misure per compensare la crisi delle cessioni dei crediti bancari, e infine le disposizioni per far fronte al venir meno del superbonus, avevano riguardato esclusivamente le pratiche istruite con il testo unico. Le pratiche finanziate con le ordinanze precedenti erano state sistematicamente escluse, nonostante i cantieri fossero stati colpiti dagli stessi eventi avversi. Una disparità che colpiva in modo particolare l’edilizia rurale e produttiva del cratere: agriturismi, aziende agricole, piccoli laboratori artigianali, caratterizzati da categorie catastali diverse dall’abitativo e quindi esclusi anche dalle misure pensate per i fabbricati residenziali. La lettera rimase senza risposta immediata. A marzo e aprile 2026, un verbale del Comitato tecnico 3e36 confermava che la nuova ordinanza commissariale allora in elaborazione, quella destinata a regolare il passaggio dal superbonus al contributo diretto, avrebbe coperto solo gli immobili a destinazione abitativa, lasciando irrisolto il problema dei non abitativi con ordinanze pre-Turp.

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Guido Castelli, commissario per la ricostruzione sisma

La risposta è arrivata con l’ordinanza n. 273, il cui articolo 8, rubricato “Disposizioni transitorie”, introduce una norma che l’avvocato Giammusso definisce «una vera boccata di ossigeno». L’articolo 8 stabilisce che anche chi aveva la pratica istruita con le vecchie ordinanze, e non solo chi aveva seguito il percorso del Turp, può ora accedere alle condizioni più favorevoli introdotte dall’ordinanza n. 222 del gennaio 2025, comunicandolo all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente. La norma fa cadere la distinzione tra pratiche pre-Turp e pratiche post-Turp. E, secondo Giammusso, fa cadere anche la differenziazione tra fabbricati abitativi, i cui accolli erano finanziati dal superbonus 110%, e tutti gli altri fabbricati, che per gli accolli usufruivano degli altri bonus. «Con questo piccolo ma significativo intervento – dice l’avvocato – sono state rimosse tutte le situazioni di discriminazione tra i provvedimenti che si sono susseguiti. Da questo punto, tutte le pratiche saranno uguali».

Va precisato che non è automatico: chi vuole beneficiarne deve farne esplicita richiesta e rinunciare formalmente a un’altra disposizione di legge introdotta nel 2025. Una procedura amministrativa, ma non un ostacolo insormontabile. L’avvocato riconosce alla Struttura commissariale il merito di aver individuato una soluzione «pratica, di facile attuazione e di immediata risposta», dopo una fase in cui «sembrava che avesse perso di vista la problematica». Un giudizio che riflette la complessità di un sistema normativo stratificato, dove le lacune emergono spesso non nella fase di redazione delle norme ma nella loro applicazione concreta ai casi di confine: quelli dell’edilizia rurale, delle categorie catastali atipiche, dei cantieri avviati prima delle riforme. Per decine di pratiche rimaste bloccate nel cratere maceratese, l’articolo 8 dell’ordinanza 273 potrebbe rappresentare il passaggio che sblocca cantieri fermi da mesi.

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