Giuseppe Conte firma il nuovo decreto
«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. Sull’intero territorio nazionale è a vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Sono questi i due principali articoli del nuovo decreto firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, con il quale tutta l’Italia è stata dichiarata zona rossa (leggi l’articolo). Rispetto alle norme fissate nel decreto dell’8 marzo, cambia solo la lettera d) dell’articolo 1: quella con cui di fatto vengono sospesi tutti i campionati sportivi di ogni ordine e disciplina, compresa quindi anche la serie A di calcio. Il nuovo decreto è valido da oggi al 3 aprile e «dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto», in pratica sono state annullate tutte le disposizioni che fino a ieri valevano per i territori non ricompresi nelle zone rosse. Il traffico delle merci è comunque sempre consentito.
Foto La Presse
Ecco le misure adottate:
a) evitare ogni spostamento delle persone, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;
b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sono chiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;
s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.
Non solo loro sono degli incapaci ma anche tutti quelli che ci hanno fatto passare per matti prendendo tutto con leggerezza
Vi siete svegliati troppo tardi..incapaci !!!!! Spero che mi sbaglio
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati