Il Tar: «Ricorso improcedibile»,
Parcaroli dovrà pagare 2mila euro:
mille a Tittarelli e mille alla prefettura
MACERATA - La sentenza del tribunale amministrativo regionale secondo cui è «sopravvenuta la carenza d’interesse». Il sindaco aveva chiesto il riconteggio delle schede: condannato al pagamento delle spese legali

Gianluca Tittarelli e Sandro Parcaroli
di Alessandro Luzi
Ricorso al Tar di Parcaroli giudicato «improcedibile», il primo cittadino è stato condannato al pagamento di mille euro a favore dell’ex candidato sindaco di centrosinistra Gianluca Tittarelli e mille alla Prefettura. Così ha deciso il tribunale amministrativo regionale dopo il ricorso del primo cittadino di centrodestra Sandro Parcaroli che chiedeva il riconteggio delle schede del primo turno delle elezioni amministrative poi vinte al ballottaggio.
Per 10 voti Parcaroli non era riuscito a vincere alla tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Da lì è scattato il ricorso al Tar chiedendo di verificare le 350 schede nulle (nessuna contestata dai rappresentanti di lista). Un boomerang che è tornato nelle mani di Pararoli. Per il Tar il ricorso è «improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse» e il primo cittadino dovrà pagare le spese legali: mille euro all’ex avversario politico Gianluca Tittarelli e mille alla prefettura di Macerata.

Parcaroli in Comune dopo la vittoria al ballottaggio
«Si prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse degli intervenienti ad adiuvandum – si legge nella sentenza -, a seguito della celebrazione del turno di ballottaggio». Così il ricorso «è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse anche con riguardo al ricorrente». Quest’ultimo «pur non dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non ha richiesto il rinvio per la presentazione di motivi aggiunti o comunque espresso l’intenzione di impugnare il verbale di proclamazione degli eletti a seguito della celebrazione del turno di ballottaggio. Allo stato, nessun interesse può quindi residuare alla decisione del ricorso, in assenza di impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti, il quale ha peraltro proclamato sindaco l’odierno ricorrente».
In sostanza la decisione del Tar rimane in linea con la posizione del primo giugno, quando aveva giudicato il ricorso inammissibile. Poi l’udienza era stata rinviata per la discussione in contraddittorio dell’istanza di riconteggio delle schede.
Parcaroli, assistito dall’avvocato Massimo Spinozzi, sottolineava la questione dei 10 voti mancanti: 10.044 quelli ottenuti, 10.054 quelli per vincere al primo turno. Prima del voto il candidato del centrodestra aveva dichiarato: «Andiamo al ballottaggio ma le schede le facciamo ricontare, così vinciamo due volte». Resta comunque che di schede contestate non ce n’erano. Tittarelli è stato tutelato dall’avvocato Michele Luca.
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Il legale che patrocinava il ricorso sapeva benissimo che lo stesso sarebbe stato dichiarato improcedibile per intervenuta carenza di interesse, dato che il sondaco Parcaroli aveva prevalso nel ballottaggio, quindi avrebbe dovuto avvertire il proprio assistito (sulo punto l’articolo nulla dice) e depositare la relativa dichiaraazione, al fine di evitare la condanna alle spese.
Quisquilie, direbbe Totò.