Innocent Oseghale in aula
di Gianluca Ginella
Le motivazioni della sentenza della Cassazione sull’omicidio di Pamela Mastropietro, tutto confermato per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso della difesa, ad eccezione dell’aggravante della violenza sessuale che ha portato ad un rinvio alla corte d’appello di Perugia. Nessun dubbio da parte dei giudici della massima corte che Innocent Oseghale, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, abbia ucciso la 18enne romana il 30 gennaio 2018 a Macerata.
L’udienza c’è stata lo scorso 23 febbraio. Per la Corte di Cassazione, c’è da chiarire la contestazione della violenza sessuale, che è uno degli argomenti del ricorso dei legali del nigeriano Innocent Oseghale, gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia. Il motivo viene spiegato nelle 33 pagine di motivazioni proposte dai giudici della Cassazione. «Viene data per accertata, in contestazione, l’assenza di consenso a qualsiasi tipo di rapporto (ipotesi della costrizione) o la sua invalidità (approfittamento).
Gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia
Lo sviluppo argomentativo della decisione di primo grado, a fronte della acquisizione di conferma biologica dell’avvenuto rapporto ed esclusa la violenza fisica, propende per l’approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica, dovute alla assunzione della sostanza stupefacente ed alle correlate patologie pregresse, non ritenendo decisiva la circostanza di fatto (in punto di validità dell’eventuale consenso) dell’avvenuta consumazione di altri rapporti sessuali nella giornata precedente, correlati al bisogno di raggiungere il luogo di spaccio.
La condotta di Oseghale (lavaggio delle parti intime del cadavere) – scrive la Cassazione – sarebbe indicativa della volontà di occultare l’esistenza del rapporto, poi ammesso ma collocato al di fuori della abitazione in modo scarsamente verosimile. La decisione di secondo grado, sul tema, valorizza in modo netto un diverso contesto ricostruttivo».
I giudici dicono che ad Ancona, nel processo d’appello, «ad essere decisivo, nello sviluppo argomentativo principale della sentenza è il tipo di rapporto (non protetto) che Oseghale avrebbe imposto a Mastropietro, ricevendone un diniego. Tale punto della ricostruzione diventa, peraltro, il movente della lite e dello stesso omicidio, secondo quanto afferma la decisione qui impugnata. Dunque nella struttura logica della decisione di secondo grado riprende valore il possibile consenso, ma diventa decisiva la opposizione alle modalità del rapporto.
Pamela Mastropietro
Si tratta, come evidenziato nei motivi di ricorso, di una lettura fortemente assertiva della pur possibile (ma in realtà sconosciuta) dinamica concreta della relazione interpersonale, tesa da un lato ad attribuire (anche in ragione di quanto avvenuto nella giornata precedente) capacità di scelta e di orientamento cognitivo alla Mastropietro, dall’altro ad introdurre l’opposizione alle modalità del rapporto, sì da giustificare la reazione violenta dell’Oseghale. La ricerca del movente del gesto omicidiario, pur apprezzabile, non si fonda tuttavia – prosegue la Cassazione – su acquisizioni probatorie di tale portata da sostenerla, ben potendosi ipotizzare un ventaglio di ipotesi alternative plausibili e tali da ricondurre il gesto delittuoso a una diversa radice. Solo nella parte della decisione di secondo grado dedicata alla trattazione della questione processuale in tema di correlazione tra contestazione e decisione la Corte di Assise d’Appello – in modo peraltro contraddittorio – pare nuovamente asseverare la tesi del vizio assoluto del consenso dovuto alla condizione di menomazione psichica. Risulta dunque fondata la deduzione di contraddittorietà e di illogicità di tale punto della ricostruzione, formulata al quarto motivo di ricorso. Ciò perché pure in un contesto ricostruttivo reso estremamente difficile dalla scarsità degli elementi cognitivi sul fatto (non apparendo attendibile la versione dell’imputato, e inverosimile rispetto al luogo di consumazione) va rilevato che la decisione impugnata non scioglie in modo comprensibile il nodo relativo alla validità o meno – in assoluto – del consenso al rapporto e non fortifica, per converso, l’ipotesi del dissenso al rapporto non protetto attraverso – se del caso – un supplemento istruttorio teso a coinvolgere i soggetti che erano poco prima entrati in contatto con la Mastropietro, la decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante della commissione del fatto in occasione della consumazione del reato di violenza sessuale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Assise di Appello di Perugia». In definitiva la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata ma «limitatamente alla circostanza aggravante della commissione del fatto in occasione della consumazione del reato di violenza sessuale con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’assise di Appello di Perugia».
L’udienza deve essere fissata. A Macerata lo scorso 14 giugno c’era invece stata l’udienza di opposizione, presentata dall’avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela, per conto dei famigliari della 18enne uccisa, alla richiesta di archiviazione sull’indagine bis riguardante due presunti complici del 33enne nigeriano. In quel caso tutto rinviato al 18 ottobre per mancanza di una notifica a uno degli indagati.
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