Cas, si cambia dopo l’emergenza:
casette in affitto
e contributi dei Comuni

SISMA - L'ordinanza del capo della Protezione civile Borrelli prevede, concluso lo stato di emergenza (previsto a dicembre 2018), una serie di modifiche

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Il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli

 

Cas, si cambia. L’ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ora al vaglio della Corte dei conti, propone alcune modifiche. Due le più significative, entrambe entrerebbero in vigore al termine dello stato di emergenza (dicembre 2018, salvo proroghe). Una è il contributo dei Comuni, in sostituzione del Cas, destinato a chi trova una nuova casa, l’altra è relativa al pagamento di un affitto per chi continuerà a vivere nelle Sae.

Per chi viveva «in maniera abituale e continuativa» in una casa di proprietà, o stava in affitto (o comodato d’uso), e causa sisma l’ha dovuta lasciare, se al termine dello stato di emergenza stipulerà un contatto (preliminare o definitivo) di acquisto di una nuova casa che si trovi in uno dei comuni del cratere, «nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni abitative in sito», i Comuni riconosceranno un contributo forfettario mensile (per sei mesi). Se i componenti del nucleo famigliare sono uno o due si parla di 150 euro, se sono 3-4 sarà di 200 euro, se cinque o più di 250 euro. Se invece si vuole prendere una casa in affitto, i Comuni riconoscono, invece del Cas, fino alla scadenza dello stato di emergenza, un contributo pari al canone di affitto pagato ma che non può essere superiore al Cas che si percepiva. Se ci sono Sae disponibili nello stesso comune sarà attribuita la casetta invece del contributo. Alla scadenza dello stato di emergenza, chi alloggia o vuole continuare ad alloggiare nelle Sae dovrà corrispondere al Comune un canone di locazione, «parametrato sulla base di quanto previsto per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, dal comune stesso d’intesa con la Regione» scrive Borrelli. Altra disposizione è che entro 30 giorni dall’adozione dell’ordinanza i beneficiari del contributo di autonoma sistemazione devono presentare ai comuni una serie di documentazioni che attestino il diritto a percepire i contributi previsti. Tra queste, ad esempio, c’è di di aver adempiuto, se proprietari di immobili danneggiati dal sisma, alla presentazione della documentazione richiesta agli uffici per la ricostruzione entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio dei lavori. Altro aspetto riguarda l’attestare di non essere titolari di immobili realizzati nell’area del cratere in assenza di titolo abitativo. E ancora di non essere proprietari, anche con contratto d’acquisto successivo al sisma, di un immobile idoneo a viverci (a meno che non sia già in affitto), e che si trovi nel comune dove si abita o in comuni confinanti. Un paragrafo riguarda le badanti: si può dichiarare di svolgere attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti che dimorano in maniera abituale e continuativa in un immobile inagibile per il sisma.

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