Il ParkSì, le autorizzazioni all’Apm
e le fisse del signor Carcagni

MACERATA - Una sentenza del Tar Piemonte afferma che per le società pubbliche in regime di in house frazionato, come la partecipata del Comune, occorre un'autorizzazione preventiva per scelte di rilevante impatto economico e strategico, quale l'acquisto di un ramo d'azienda

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L'avvocato Renato Perticarari

L’avvocato Renato Perticarari

di Renato Perticarari *

A Macerata si usa dire “se fissa come Carcagni”. Ignoro chi fosse il signor “Carcagni”, ma da attendibili fonti parrebbe che il suddetto “se fissò co’ le pocce de la serva”.
Io rischio che lo stesso possa dirsi di me, tornando ad occuparmi – sempre sperando di sbagliare – della nota vicenda del ParkSi, anche se essa è certamente molto meno intrigante della ragione che portava il Signor “Carcagni” a fissarsi.
Mi porta a farlo la recentissima sentenza del TAR Piemonte sez. I 16/6/2014 n. 1069 che, ovviamente, non si è occupato del nostro “Carcagni”, e tanto meno del motivo della sua fissazione, ma del più concreto argomento del cd. “controllo analogo” nelle società in house providing. In particolare, di come si esplica (si dovrebbe esplicare) concretamente e correttamente tale “controllo analogo” in queste società quando la partecipazione pubblica è frazionata – seppure per alcune piccole quote – in diversi Comuni, proprio, guarda tu il caso !, come nella nostra Apm Spa.
E’ necessario, ora, che io riassuma molto brevemente i principi salienti affermati dal Tar e di questo (e della noia che la lettura produce) mi scuso anticipatamente, ma sarò davvero breve.
Ebbene, il Tar Piemonte – in totale sintonia con quanto stabilisce da tempo la Corte di Giustizia Europea ed il nostro Consiglio di Stato – afferma che, nel caso in cui si tratti di una società posseduta da più autorità pubbliche, il «controllo analogo» può essere esercitato congiuntamente da tali autorità e che, quindi, a tali fini risulta indispensabile che le decisioni strategiche e più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nel caso dell’Apm – all’approvazione della totalità degli enti pubblici soci.
Qualcuno, tra quelli che non saranno già addormentati dopo aver letto sin qui, si chiederà: ma che c’azzecca questo con il ParkSi ?
C’azzecca molto. Direi, anzi, che, prima ancora delle perplessità che ho già espresso nelle scorse settimane sull’operazione finanziaria e che altri hanno poi ripreso, va rilevato che la vicenda del ParkSi fa (dovrebbe far) sorgere due domande: a) chi decide (dovrebbe decidere) sulle scelte strategiche relative alle politiche della mobilità urbana ?; b) le modalità con cui si è avviata la trattativa con Saba Italia Spa rispettano gli obblighi imposti dalla natura di società in house dell’APM Spa, sia nei confronti del Comune di Macerata che degli altri Comuni soci ?
Le domande, che già mi ponevo all’inizio, ma che trascurai perché “distratto” dalle riflessioni su quella che appariva (ed appare) una inaccettabile trattativa per l’acquisto in perdita del ParkSi, mi sono state ora nuovamente sollecitate dalla lettura di questa sentenza che, peraltro, afferma principi consolidati da anni.
Ebbene, vediamo la prima domanda. Abbiamo avuto conferma dal presidente dell’APM che sono stati sottoscritti una “lettera d’intenti ed un accordo di riservatezza tra le due società”. Ammesso che, come precisa il Presidente, tali documenti non vincolano le parti (ma rammento che esiste anche la “responsabilità in contrahendo” !! e, quindi, possono sempre derivare conseguenze da una trattativa), non c’è dubbio che gli sviluppi conseguenti alla firma di tali documenti (verifiche, studi, due diligence), comportano, via via che si concretizzano, un livello sempre maggiore di coinvolgimento. Poi, forse, arriverà un momento in cui l’Apm, espletate le consulenze commissionate, riterrà che sono maturi i tempi per decidere e – è da ritenere – porrà la questione all’attenzione dei soci. A quel punto, il Consiglio comunale di Macerata (ma anche degli altri Comuni soci: rammento che sono soci di APM i Comuni di Pollenza, Treia, Appignano, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle e Castelfidardo) dovrà decidere se dire si ad una iniziativa assunta in autonomia dall’Apm, oppure dire no (ed in questo caso con l’inutile perdita degli oneri affrontati dall’Apm).
E’ così sbagliato pensare che il Consiglio comunale di Macerata possa trovarsi in una qualche difficoltà a decidere contro la “proposta” dell’APM ? Direi proprio di si.
Forse non sarà così per gli altri Comuni che, immagino, non siano così interessati ad acquisire la gestione di un parcheggio in perdita a Macerata! Ma tanto Macerata ha la stragrande maggioranza del capitale e, quindi, decide da sola.

L'ingresso del ParkSì da via Mugnoz

L’ingresso del ParkSì da via Mugnoz

Ma è proprio questo il punto: in realtà, chi ha deciso ? A me sembra che la decisione finale, pur espressa dal Consiglio comunale di Macerata, sarebbe in realtà, per come sono avvenute le cose, solo apparente o, quanto meno, sarebbe fortemente condizionata dalla trattativa già sviluppata dall’Apm, quindi, in definitiva, sembra di poter dire che in questo caso sarebbe l’APM a decidere, o almeno fortemente influenzare, le scelte strategiche relative alle politiche della mobilità urbana che, invece, dovrebbero essere potestà esclusiva del Comune e che l’APM dovrebbe solo attuare.
Arrivo a dire, si badi, che non è questa una responsabilità dell’Apm, era il Comune che avrebbe dovuto esercitare le sue prerogative.
E con ciò veniamo alla seconda domanda. Le regole che governano le società in house, come l’APM, impongono che le scelte, tanto più quelle di rilevante impatto economico e strategico, vengano preventivamente sottoposte alla approvazione dei soci.
Ma cosa significa “preventivamente” ?? ….in fondo, si dirà, allorché il Consiglio Comunale di Macerata sarà chiamato a decidere, lo farà “preventivamente” rispetto alla firma del contratto. Certo, è vero, ma chi ha autorizzato l’Apm a percorrere questa strada ? Chi l’ha “preventivamente” autorizzata ad istruire un percorso per il possibile subentro nella gestione del ParkSi o per l’acquisto di quel ramo d’azienda della Saba Italia Spa ? Chi ha “preventivamente” indicato all’Apm  che tale obiettivo era compatibile e coerente con le politiche dell’Amministrazione Comunale sulla mobilità urbana ? E sgomberiamo subito il campo da quella che so già sarà la “difesa” rispetto a tali obiezioni. Si dirà che c’è una delibera della Giunta Meschini che ipotizzava qualcosa di simile, si, circa cinque anni fa, un’altra era geologica. Se, poi, si volesse comunque dire che quella era la fonte legittimante, allora ci si dovrebbe chiedere perché l’APM ha atteso cinque anni.
Può non piacere (ed a me, come noto, fa ribrezzo la semplice idea dell’in house cui spero il Governo Renzi porrà finalmente un freno come ha preannunciato), ma una società in house providing – come è l’Apm – ha regole ferree di gestione, tali da far si che sulla stessa il Comune possa esercitare un indirizzo operativo ed un controllo assimilabili a quelli che esercita su un suo ufficio, tant’è che, per regola, gli ordini del giorno dei Consigli di Amministrazione della società in house dovrebbero essere preventivamente comunicati all’Amministrazione comunale. Si può dire onestamente che tutto questo è quello che è avvenuto per la vicenda ParkSi ? Direi di no.
Ecco, credo di aver risposto alle due domande.
La realtà, purtroppo, è che – come ho detto e scritto innumerevoli volte – le società partecipate dai Comuni, specialmente quelle in house che sono totalmente partecipate dai Comuni e che non hanno nemmeno il controllo “concorrente” di un socio privato, tendono ad una autoreferenzialità che a volte ne distorce le funzioni e nel caso in esame sembra che sia avvenuto proprio questo.

*avvocato Renato Perticarari



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