“La Regione e il centrosinistra hanno autorizzato
il Consorzio di Bonifica a richiedere tributi non dovuti”

Franco Capponi e Nazareno Agostini hanno presentato una mozione dove si impegna la Provincia a chiedere alla Regione Marche l’immediata revoca della previsione legislativa in tema di Bonifica

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Nazareno Agostini e Franco Capponi

Nei giorni scorsi sono pervenuti, presso le abitazioni di numerosi agricoltori e privati cittadini, avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera (di seguito indicato come Consorzio di Bonifica) dell’importo annuale compreso tra 13 e oltre 500 euro per opere di bonifica mai eseguite e fittiziamente attribuite all’esercizio 2010. In proposito i capigruppo consiliari Capponi e Agostini hanno presentato una mozione che impegna la Giunta provinciale a:

1. Verificare la possibilità di annullare in autotutela la deliberazione Commissariale n. 89/2011 della Provincia di Macerata che approva la previsione contenuta nella Sezione del Piano di Classifica relativa al monitoraggio e manutenzione dei fossi di IV categoria e non classificati, motivandola con il fatto che le opere individuate dal primo comma del citato art.1 rappresentano opere di bonifica di competenza privata (al pari di quelle di cui all’art.38 del R.D. 215/1933) che possono essere eseguite dal Consorzio di Bonifica solo nel caso in cui i proprietari omettano di eseguirle e previa autorizzazione della competente amministrazione. A tale riguardo, anchela L.R.13/1985 prevede, all’art.26, che “l’esecuzione delle opere di competenza privata avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi agli organi statali la provincia. Qualora i proprietari non eseguano le opere e i lavori cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, le province possono provvedere con le modalità di cui all’art. 4 della presente legge, in nome e per conto dei proprietari interessati”. Conseguentemente, tali opere, nelle sole ipotesi in cui i proprietari non provvedano, possono essere eseguite, in sostituzione, dai soggetti pubblici secondo le modalità previste dall’art.4 della L.R. 13/1985 che testualmente recita che “le province provvedono alla progettazione, all’esecuzione, all’esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica mediante concessione ai consorzi di bonifica”;

2. Chiedere alla Regione Marche l’immediata revoca della previsione legislativa in tema di Bonifica introdotta con la legge regionale n. 16/2010, art. 18, che ha avallato il comportamento del Consorzio di Bonifica con una decisone della maggioranza di centrosinistra incomprensibile, dato il fatto che questa previsione inoltre non supera la valutazione che precedentementela Provinciaaveva espresso e cioè che gli interventi di monitoraggio e di manutenzione dei fossi di IV categoria e di quelli non classificati costituiscano opere di natura idraulica e non siano riconducibili alle opere di bonifica di natura né idraulica né irrigua. Inoltre, come molte sentenze hanno osservato, essendo il Consorzio di Bonifica un concessionario pubblico di funzioni di difesa del suolo, le attività del consorzio vanno a vantaggio non solo dei proprietari di immobili, ma della generalità dei cittadini: di conseguenza, la tassa dovrebbe gravare sulla fiscalità generale dello Stato e degli Enti locali, tanto più che fino ad oggi non è stato procurato alcun beneficio specifico nei confronti dei singoli immobili. Altra ragione di illegittimità riguarda la misura del tributo, che prende in considerazione la rendita catastale dei fabbricati e dei terreni e non gli eventuali benefici diretti di una determinata area e sarebbe auspicabile un ritiro di tutte le cartelle senza gravare le aziende di ulteriori oneri per ricorsi alla Commissione Tributaria. È inoltre contrario all’etica legislativa che un  Ente commissariato da 6/7 anni e sostanzialmente senza funzioni venga rifunzionalizzato proprio mentre è allo studio la soppressione o il totale conferimento delle funzioni alle Province cosi come indicato nella PDL di riforma del Codice delle Autonomie;

agostini-capponi3. Contestare al Consorzio di Bonifica la illegittimità  ad introdurre un ipotetico tributo per la manutenzione dei fossi non classificati la cui responsabilità ricade sui confinanti, con motivazione ulteriormente rafforzata dal fatto che tutti gli agricoltori, proprio in merito alle operazioni di monitoraggio e manutenzione dei fossi non classificati, hanno già una precisa responsabilità (per i fossi non classificati, i fossi di scolo a confine, di capezzagna e fossi di natura agricola) e una obbligatorietà di manutenzione derivante dalle norme introdotte sulla condizionalità e già a carico degli agricoltori in cambio della garanzia di erogazione dei contributi PAC (la Politica AgricolaComunitaria ha introdotto nel 2003 tale principio, oggi regolamentato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011 e precedentemente dal decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 MIPAF);

4. Contestare inoltre la legittimità della contribuzione richiesta, come la generalità dei contribuenti denunciano, verificato anche che:

– nei territori dove operano i Consorzi di bonifica i cittadini sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo alla normale imposizione fiscale, contrariamente a quanto avviene per i cittadini residenti in aree non oggetto degli interventi dei Consorzi, dove gli interventi di difesa idrogeologica sono finanziati solamente dalla fiscalità generale;

– questa situazione ha creato nel tempo una disparità di trattamento per molti cittadini, a cui è necessario porre rimedio con urgenza, nei limiti delle competenze regionali in materia;

– gran parte della cittadinanza tenuta al pagamento dei contributi al Consorzio di Bonifica denuncia l’assenza di qualsiasi tipo di beneficio dovuto all’opera del Consorzio e quantomeno l’inesistenza di interventi nell’anno2010 acui sembra riferirsi la contribuzione richiesta.



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