Ghiaccio sulla strada provocò incidente,
Comune condannato a risarcire

SAN SEVERINO - Una automobilista si era ribaltata fuori strada, per il giudice non venne fatta la manutezione necessaria

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Luciano Pacioni

L’avvocato Luciano Pacioni

di Gianluca Ginella

Comune condannato a risarcire una automobilista: la donna aveva avuto un incidente mentre percorreva la strada comunale che attraversa contrada Maestà di Parolito, a San Severino, perché sulla carreggiata c’era del ghiaccio. Nell’incidente l’auto si era ribaltata.

Il giudice di pace Alessandra Maria Guarnieri ha condannato il comune di San Severino a risarcire un’automobilista per alcune migliaia di euro, per via dei danni riportati dalla sua auto in un incidente avvenuto lungo una strada comunale. I fatti risalgono al 19 dicembre del 2012. E’ allora che Daniela Buschittari, mentre attraversava contrada Maestà di Parolito a bordo della sua Renault, si è trovata davanti un accumulo di ghiaccio. L’auto è scivolata ed è uscita di strada, ribaltandosi. Lungo quel tratto non c’era segnaletica che indicasse che c’era un pericolo sulla strada.

cecconi

L’avvocato Marco Cecconi

E proprio questo è stato uno dei punti su cui si sono basati i legali di Buschittari, gli avvocati Luciano Pacioni e Marco Cecconi, che hanno citato il comune di San Severino davanti al giudice di pace. Il Comune dal canto suo controbatteva dicendo che tutte le tutele del caso erano state messe in atto. “Nel corso dell’istruttoria – scrive il giudice – è emerso da un lato (in base ad un testimone, ndr) che il Comune di San Severino non aveva messo in sicurezza la zona mediante lo spargimento di sale o altri abrasivi e dall’altro lato non aveva provveduto a segnalare il pericolo con idonea segnaletica. Risolutiva al fine di acclarare la responsabilità dell’Ente proprietario della strada è risultata la dichiarazione testimoniale di un residente nella zona dell’incidente stradale”. L’uomo alcuni giorni prima dell’incidente aveva denunciato in Comune la presenza di ghiaccio lungo la strada. Il giudice ha deciso di condannare il Comune al risarcimento, ritenendo che “l’Ente è tenuto alla manutenzione straordinaria della cosa in custodia ogni qualvolta ne subentri l’assoluta necessità al fine di scongiurare pericoli a terzi sempre che l’Ente sia stato messo nella condizione di intervenire e ne abbia avuto tutto il tempo necessario”.

 


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