di Francesca Marsili
La campagna vaccinale contro il Covid-19 è iniziata proprio da loro, i pazienti più fragili, quelli delle Rsa, che nella prima ondata hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite. Occorre agire in fretta ma anche correttamente. Se da un lato è indispensabile vaccinare prima possibile per tutelare i soggetti vulnerabili, dall’altro non va trascurato il rispetto del diritto all’autodeterminazione delle persone. Tra i pazienti delle Rsa sono tanti quelli incapaci di esprimere il proprio consenso al vaccino, tanti non hanno familiari che li assistono, solo alcuni sono affidati a tutori o amministratori di sostegno. Chi esprime il consenso quando manca l’amministratore di sostegno? Che fare se i parenti del paziente sono irreperibili o sono in disaccordo con i sanitari? Quando occorre rivolgersi al giudice tutelare? Il tribunale di Macerata al fine di evitare ricorsi ingiustificati al Giudice tutelare, ha fornito alcune indicazioni relative alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario al vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso le strutture sanitarie assistenziali, esemplificando le situazioni-tipo che possono venirsi a creare. Per ciascuna situazione tipo, il Tribunale ha indicato le regole di comportamento da seguire dando una interpretazione pratica delle disposizioni dettate dal decreto legge. Il documento, disponibile online sul sito internet del Tribunale di Macerata, è un valido aiuto per i sanitari delle strutture, per gli amministratori di sostegno e per coloro che sono investiti di poteri di rappresentanza degli ospiti delle Rsa. Secondo la nota divulgata dal presidente facente funzioni del Tribunale Roberto Evangelisti riassuntivamente, non è previsto il ricorso al giudice tutelare nel caso di: persone incapaci, ricoverate in strutture sanitarie assistite che abbiano tutore o amministratore di sostegno provvisto di poteri di rappresentanza in materia sanitaria, ovvero fiduciario, come tali già legittimati a prestare consenso. Non è previsto il ricorso del giudice tutelare anche nel caso di soggetto incapace di esprimere il proprio consenso qualora il fiduciario, il tutore o l’amministratore di sostegno manchino o non siano reperibili entro le 48 ore, nel qual caso il consenso è espresso dal direttore sanitario o dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dal direttore sanitario della Asur, territorialmente competente sulla struttura stessa, o da un suo delegato. Sentiti, in entrambi i casi, quando già noti, il coniuge, la parte di unione civile o la persona stabilmente convivente o, in difetto il parente prossimo entro il terzo grado che non abbiano riferito il dissenso dell’interessato. E’ invece necessaria la convalida del giudice tutelare del consenso previsto in caso di difetto di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali, e irreperibilità del coniuge, parte dell’unione civile o persona stabilmente convinte o, in difetto, del parente prossimo entro il terzo grado, il consenso al trattamento vaccinale viene sottoscritto dal direttore sanitario dell’Asur, territorialmente competente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. In relazione alla casistica in cui è richiesto l’intervento al giudice tutelare, il consenso alla somministrazione è priva di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida. Decorso il termine di 98 ore dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale senza che sia giunta alla struttura la comunicazione del decreto di convalida, il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. Le comunicazioni alla cancelleria della volontaria giurisdizione devono essere fatte utilizzando esclusivamente l’indirizzo Pec [email protected]
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