Acquisto quote Maceratese,
il giudice dà ragione a Spalletta:
per ora non paga i 275mila euro

MACERATA - Si tratta di un provvedimento cautelare d'urgenza in cui l'imprenditore aveva fatto ricorso spiegando di non aver versato quanto stabilito perché gli erano stati taciuti dei debiti. Ora l'ex proprietario del club avrà tempo 30 giorni per instaurare il processo in sede civile

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Filippo Spalletta e Maria Francesca Tardella il giorno in cui si conclusero le trattative per la cessione del club

 

di Gianluca Ginella

Pagamento quote Maceratese, il Tribunale delle imprese di Ancona, dà ragione a Filippo Spalletta che aveva presentato ricorso sostenendo di non aver versato i restanti 275mila euro previsti da contratto perché c’erano debiti del club che non gli erano stati comunicati. Ora Spalletta, assistito dall’avvocato Federico Valori, avrà tempo 30 giorni per iniziare il giudizio di merito. Il giudice Sergio Casarella ha ordinato, con provvedimento cautelare d’urgenza, a Confidi Supremo di non pagare il corrispettivo della fidejussione a Gianni Piangiarelli, e a Piangiarelli di non proseguire con l’escussione della garanzia e lo ha condannato a pagare le spese legali a Spalletta. Per quanto riguarda invece Maria Francesca Tardella, all’epoca presidente del club, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva ritenendola estranea al rapporto di garanzia. Spalletta aveva presentato ricorso sia verso la ex presidente del club biancorosso, che verso Gianni Piangiarelli (formalmente titolare delle quote del club), che verso Confidi supremo (in questo caso per evitare venisse pagata la fideiussione in favore di Piangiarelli). L’udienza si è svolta il primo marzo e il giudice ha reso nota oggi la decisione.

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L’avvocato Federico Valori

La vicenda riguarda il pagamento delle quote del club della Maceratese che era stata acquistata da Spalletta nel novembre del 2016. L’imprenditore italo svizzero aveva pagato solo una parte dei 304mila euro previsti. Spalletta lamentava che sarebbero stati taciuti debiti al momento dell’acquisto del club e da qui è nata la decisione di non versare il resto. Il giudice ha fatto il punto anche sui debiti che sarebbero stati taciuti. Come quello con la Sirolesi costruzioni srl che vantava un credito di 303mila euro, in parte ceduto alla ditta Papa Enrico (181mila euro circa) e in parte alla banca Sella (61.248 euro). La Tardella aveva chiarito che si trattava di un debito che sarebbe stato assunto e gestito personalmente da lei. Il giudice rileva però che c’era stato un decreto ingiuntivo da parte della Sirolesi (per 87mila euro) e la cosa doveva esser comunicata al compratore. Il giudice sottolinea che doveva essere comunicato anche il debito da 14mila euro con la Caradel srl. «Marginale» la fattura dell’Apm, anche perché «non vi è prova che al momento della cessione fosse noto l’importo anomalo di consumo idrico» dice il giudice. Sui premi preparazione, che secondo Spalletta ammonterebbero a 253mila euro, il giudice evidenzia che «a prescindere dall’esattezza dell’importo dei premi indicato dal ricorrente, pur volendosi limitare solo alle liberatorie non firmate esibite dai resistenti (ossia Piangiarelli, Tardella), quel che rileva è che in sede di trattativa è stato taciuto un debito  – ancorché potenziale o meramente astratto o solo formale ma in realtà il ricorrente ha provato che almeno per due atleti vi è già stata una condanna al pagamento di oltre 30mile euro –, di cui l’acquirente avrebbe dovuto essere informato». Tutto in regola invece per i debiti con il Comune e la Fifa security che risultano nei documenti predisposti in fase di trattativa. Il giudice conclude ritenendo che «La garanzia presentata, alla luce degli importi taciuti o sottostimati in sede di trattative, non sia corrispondente al valore del bene compravenduto» e quindi occorre «nel merito valutare la validità del contratto oppure l’equilibrio tra le prestazioni che ne sono l’oggetto, al momento certamente turbato dalla condotta del venditore non conforme al canone della correttezza e della buona fede. L’escussione della garanzia – dice ancora il giudice – si appalesa allo stato quantomeno abusiva e deve pertanto essere inibita». Per quanto riguarda la Tardella, assistita, come Piangiarelli, dall’avvocato Massimo Nascimbeni, il giudice ritiene fondata l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva. «Ha certamente avuto un ruolo attivo nella fase precontrattuale – scrive il giudice –, trattandosi della presidente. Ha anche controfirmato documentazione utilizzata nel corso delle trattative e, per sua esplicita ammissione in questa sede è colei che ha “omesso” di annotare poste passive che il compratore avrebbe dovuto conoscere» spiega il giudice. Tuttavia «oltre a non esservi alcuna prova che sia anche la titolare della quota sociale ceduta, è certo che è estranea al rapporto di garanzia oggetto del presente giudizio» scrive ancora il giudice. La sentenza stoppa al momento qualsiasi pagamento fino a quando non si completerà il processo che Spalletta, tramite il suo legale, dovrà instaurare entro 30 giorni e che si svolgerà in sede civile.



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