Decreti sulla ricostruzione:
incarichi, indagini e parcelle

SISMA - La posizione dei professionisti geologi in seguito alle novità introdotte dalle ultime ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione Errani

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Piero Farabollini

 

di Piero Farabollini*

Alla luce della recente bozza di Ordinanza del commissario di governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ritorna forte la necessità di affrontare alcune questioni che riguardano i professionisti geologi, in quanto molto di quello che era stato chiesto ed accolto, almeno a parole, dagli organi istituzionali, sembra ancora lettera morta.

Incarichi. Il Dl 189/2016 e le ordinanze per la ricostruzione nelle aree colpite dalla sequenza sismica in Italia centrale (ed in particolar modo l’ordinanza n.12) ha introdotto i criteri di qualificazione dei professionisti disciplinandone pertanto anche gli aspetti per il conferimento degli incarichi. Numerose sono state le osservazioni e le proposte migliorative presentate a vario titolo da ordini regionali (l’Org Marche ha inoltrato al Cng ed alla Rpt alcune interessanti proposte in merito) o da singoli professionisti durante i numerosi incontri e/o consessi con la partecipazione del Commissario straordinario Errani o di esponenti delle istituzioni di governo, come avvenuto al convegno che si è tenuto a Foligno lo scorso 17 marzo. Attualmente il tetto degli incarichi è fissato in 30 incarichi e 25 milioni di euro anche per i geologi (Art. 3 dell’All. A, Ordinanza n. 12). In attesa della modifica a tale tetto (in occasione dell’incontro di Foligno, il dottor Moretti, dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria ha assicurato che tale tetto sarà raddoppiato), è necessario tuttavia fare anche un raffronto non solo sul numero degli incarichi ma anche sugli importi. Per gli ingegneri/architetti: con un numero di 30 incarichi e un tetto massimo di 25 milioni di euro, considerando una percentuale media del 9%, si possono avere parcelle per un importo massimo pari a 2.250.000 euro (in 10 anni di ricostruzione, ad una media di 225.000 euro/anno). Per i geologi: con un numero di 30 incarichi e un tetto massimo di 25 milioni di euro, considerando una percentuale media dell’ 1%, si hanno parcelle per un importo massimo di 250.000 € (in 10 anni di ricostruzione ad una media di 25.000 euro/anno).  Non sarebbe più opportuno applicare il “Decreto Parametri” attualmente vigente (D.M. 17 giugno 2016) per la definizione dei corrispettivi professionali al fine di garantire la giusta compensazione delle singole attività prestazionali svolte nell’ambito della progettazione degli interventi di ricostruzione, concordandolo con gli ordini professionali (stabilendo magari una percentuale fissa di ribasso da applicare ai compensi)? Tale necessità è peraltro ribadita dall’Anac che ritiene obbligatorio il riferimento al Decreto Parametri nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (e che equipara anche la geologia). In generale, fermo restando la necessità di passare attraverso una adeguata rotazione degli incarichi e ad una omogenea distribuzione degli stessi, l’introduzione di un tetto per gli incarichi viola i principi della libera economia di mercato che ispira ed è a fondamento del sistema giuridico nazionale ed europeo. Sulla base di tale principio dovrebbe essere riservato un trattamento dignitoso dell’attività professionale del geologo equiparato alle altre attività economico-sociali. Quindi, comprendendo la finalità del legislatore nell’imposizione del tetto massimo degli incarichi al fine di non intralciare e rallentare la fase progettuale della ricostruzione si suggerisce di individuare altre forme di controllo. Uno di queste potrebbe essere, ad esempio, stabilire una penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, come peraltro già in essere negli appalti pubblici.

Indagini. Ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Dm 14 gennaio 2008), le indagini da svolgere dovrebbero essere in quantità e qualità proporzionali alla soluzione dello specifico problema. Nel comma 6, art. 7 dell’All. A dell’Ordinanza n.12 del 09 gennaio 2017 le indagini vengono invece ridotte ad una mera percentualizzazione dell’importo dei lavori ed il costo delle stesse (che pertanto non sono considerate spese tecniche) vengono ricomprese nei costi degli interventi ammissibili. Pur nella consapevolezza che in un contesto di ricostruzione post-sisma, sarebbe opportuno comunque creare condizioni che consentano di operare in maniera adeguata e sostenibile, si ritiene che le percentuali stabilite (che variano da un minimo del 3% per importo lavori fino a 500.000 euro ad un massimo dello 0.35% per importi dei lavori oltre ai 2.000.000 euro), possano essere in alcuni contesti sottostimate. Non appare infatti utile stabilire a priori l’importo da destinare alle indagini sulle strutture e sui terreni basandosi esclusivamente su una percentuale dell’importo lavori. E’ ovvio infatti che  nel caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato (dove presumibilmente si avranno importi dei lavori più alti): non ci saranno spese per le indagini sulle strutture, ma saranno più elevate quelle sismiche e sui terreni al fine della definizione di una compiuta caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e sismica del sito, operando con indagini esaustive ed in numero opportuno (sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche, analisi di laboratorio triassiali, udometriche, ecc; indagini sismiche, H/V, Hvsr, Masw, ecc.). Nel caso di riparazione danni con miglioramento o adeguamento di un edificio esistente: le indagini sui terreni potrebbero essere inferiori rispetto al caso precedente, ma sono presenti le indagini sulle strutture. Si sarebbe potuto ovviare a tale problema pensando ad un piano di indagini, condiviso tra geologi e progettisti, da sottoporre all’Ufficio per la ricostruzione per l’autorizzazione, con la possibilità di prevedere deroghe al fine di far fronte a specifiche problematiche progettuali non riconducibili strettamente ad uno standard predefinito (edifici posti in aree stabili suscettibili di amplificazioni locali o, peggio ancora, in zone suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica quali aree in frana, cedimenti differenziali, fenomeni di liquefazione, ecc). Certamente i tempi si sarebbero potuti allungare (non necessariamente, operando con un po’ di buona volontà da parte di tutti) ma la certezza della qualità adeguata all’obiettivo da raggiungere, avrebbe certamente potuto garantire il raggiungimento del miglior rapporto costo/beneficio.
Nell’ambito della tematica delle indagini, inoltre, appare altrettanto urgente chiarire le modalità per i pagamenti delle spese delle indagini stesse. Infatti, se le ditte esecutrici delle indagini venissero liquidate a distanza di anni, si rischierebbe di non trovare più imprese disponibili ad improntare i costi delle indagini, mettendo comunque a rischio un settore che già è in sofferenza economica da tempo. Essendo le indagini obbligatorie e propedeutiche alla progettazione e quindi per l’avvio della procedura di finanziamento, così come la relazione geologica, sarebbe opportuno che ambedue vangano liquidate contestualmente.

Vidimazione parcelle. L’art. 9 dell’ordinanza.12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario specifica chiaramente che la relazione geologica effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale, costituisce prestazione non sub-appaltabile. E’ pertanto inopportuno che possano giungere ai geologi professionisti richieste, da parte dei vari progettisti, di offerte per la redazione della relazione geologica con sconti vari, visto che i compensi sono inequivocabilmente quantificati dagli artt. 7, 8 e 9 nell’allegato A dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
In ogni caso, sarebbe opportuno che nei nuovi decreti o nelle note alle Ordinanze venga inserito, come peraltro fu adottato in occasione della ricostruzione post-terremoto Umbria –Marche del 1997 e di quella de L’Aquila 2009, l’obbligo della vidimazione delle parcelle purchè si possa mantenere il controllo del rispetto delle percentuali, il decoro della qualità della prestazione e la dignità del libero professionista/progettista geologo.

 

*Piero Farabollini, geologo università di Camerino



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