Multa per eccesso di velocità,
Angelini vince il ricorso:
sanzione annullata
CIVITANOVA - Lo scorso 5 novembre il farmacista era stato beccato dall'autovelox della polizia locale di Montecosaro mentre percorreva la superstrada a 129 chilometri orari. Ma il giudice di pace gli ha dato ragione: il Comune non ha dimostrato che l'apparecchio era a norma

Il farmacista Daniele Maria Angelini
di Laura Boccanera
Autovelox non a norma, annullata la multa al farmacista Daniele Maria Angelini. Il giudice di pace ha dato ragione all’opposizione presentata dal farmacista al verbale della polizia locale di Montecosaro che lo scorso 5 novembre lo ha multato dopo un controllo con autovelox mentre era al volante della sua Mercedes sforando di 12 chilometri orari (considerando anche la tolleranza) il limite consentito in superstrada.
A presentare ricorso è stata la Farmacia Angelini del dottor Daniele Maria Angelini, che aveva contestato una sanzione elevata dalla Polizia locale del Comune di Montecosaro il 5 novembre 2025 e notificata due giorni dopo. Nel verbale viene contestato l’eccesso di velocità dell’automobile che viaggiava a 129 km/h su un tratto in cui il limite è di 110 e il farmacista ed ex presidente del consiglio comunale di Civitanova è stato sanzionato con una multa da 173 euro.
Il giudice ha accolto il ricorso presentato attraverso l’avvocato Marco Pagliari, evidenziando come l’amministrazione comunale, rimasta contumace, non abbia assolto all’onere della prova. In particolare, non è stato dimostrato che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità fosse regolarmente omologata e sottoposta a taratura da parte di un soggetto abilitato. Nella sentenza si richiama il principio consolidato secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, spetta all’amministrazione dimostrare la fondatezza della pretesa. In assenza di tale prova, l’opposizione deve essere accolta. Il giudice sottolinea inoltre come il Comune abbia scelto di non partecipare al processo, omettendo sia la costituzione sia il deposito di documentazione utile a sostenere la legittimità dell’azione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Alla fine dell’articolo si legge che ” le spese sono state compensate tra le parti”, quindi anche il ricorrente ha pagato la sua quota per un giudizio che lo ha visto vincitore.
Più di 2500 morti all anno sulle strada italiane. 129 km ora su tratto con limite a 110. Ritirata la multa all imprenditore che paga l avvocato. Invece che pagare la multa per non aver rispettato un limite che è stabilito per salvare vite. Mi sa che vince sempre e solo l avvocato certamente non lo spirito civico.
Bisognerebbe capire per quale motivo il Comune di Montecosaro non si è costituito in giudizio per difendere la legittimità della contravvenzione stradale in questione.
Era il Comune che aveva l’onere della prova, cioè nel caso specifico l’onere di provare l’omologazione e la perfetta taratura dell’autovelox che aveva scattato la foto attestante il superamento del limite di velocità.
La scelta di non costituirsi ha quindi determinato la decisione finale del giudizio.
Bisognerebbe multare l’amministrazione comunale perché ha rinunciato a priori all’incasso di una contravvenzione.
Schifo…