Multa per eccesso di velocità,
Angelini vince il ricorso:
sanzione annullata

CIVITANOVA - Lo scorso 5 novembre il farmacista era stato beccato dall'autovelox della polizia locale di Montecosaro mentre percorreva la superstrada a 129 chilometri orari. Ma il giudice di pace gli ha dato ragione: il Comune non ha dimostrato che l'apparecchio era a norma

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Il farmacista Daniele Maria Angelini

di Laura Boccanera

Autovelox non a norma, annullata la multa al farmacista Daniele Maria Angelini. Il giudice di pace ha dato ragione all’opposizione presentata dal farmacista al verbale della polizia locale di Montecosaro che lo scorso 5 novembre lo ha multato dopo un controllo con autovelox mentre era al volante della sua Mercedes sforando di 12 chilometri orari (considerando anche la tolleranza) il limite consentito in superstrada.

A presentare ricorso è stata la Farmacia Angelini del dottor Daniele Maria Angelini, che aveva contestato una sanzione elevata dalla Polizia locale del Comune di Montecosaro il 5 novembre 2025 e notificata due giorni dopo. Nel verbale viene contestato l’eccesso di velocità dell’automobile che viaggiava a 129 km/h su un tratto in cui il limite è di 110 e il farmacista ed ex presidente del consiglio comunale di Civitanova è stato sanzionato con una multa da 173 euro.

Il giudice ha accolto il ricorso presentato attraverso l’avvocato Marco Pagliari, evidenziando come l’amministrazione comunale, rimasta contumace, non abbia assolto all’onere della prova. In particolare, non è stato dimostrato che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità fosse regolarmente omologata e sottoposta a taratura da parte di un soggetto abilitato. Nella sentenza si richiama il principio consolidato secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, spetta all’amministrazione dimostrare la fondatezza della pretesa. In assenza di tale prova, l’opposizione deve essere accolta. Il giudice sottolinea inoltre come il Comune abbia scelto di non partecipare al processo, omettendo sia la costituzione sia il deposito di documentazione utile a sostenere la legittimità dell’azione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.





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