Eni ed Euroimpresit, i legali:
«A Raffaele Piccolo mai contestata
l’associazione mafiosa»

SISMA - Gli avvocati delle due aziende impegnate nei lavori di ricostruzione prima escluse e poi ammesse nella white list dalla prefettura di Caserta: «Errore da parte delle istituzioni, che hanno prontamente ammesso»

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Salvatore Piccolo (primo a destra) durante l’inaugurazione della Basilica di San Nicola dello scorso 16 dicembre

 

«Raffaele Piccolo non è mai stato imputato con l’aggravante per associazione mafiosa». Questa in sintesi la specifica che i legali di Eni srl ed Euroimpresit hanno diffuso dopo la revoca dell’interdittiva da parte della prefettura di Caserta nei confronti delle due ditte. Entrambe di Salvatore Piccolo, rappresentante legale della prima e titolare della seconda, le imprese hanno operato nei cantieri del sisma: la Eni a Tolentino e Valfornace, la Euroimpresit nei cantieri delle soluzioni abitative d’emergenza. Il fratello Raffaele, imputato per turbativa d’asta, compare invece (anche nella precisazione odierna), solo come “procuratore speciale” della Euroimpresit. Nonostante questo, il suo nome compare anche nella corrispondenza riferita alla Eni (sia quelli della Prefettura che della ditta stessa). Un fatto ancora da spiegare dato che a oggi Raffaele Piccolo non risulterebbe ricoprire alcun ruolo ufficiale nella vita aziendale, se non quello testimoniato da alcuni lavoratori che si sono rivolti alla Cgil di Macerata e che avevano descritto una gestione di fatto di Raffaele nei cantieri della Eni.

Di seguito la rettifica sulla vicenda, richiesta dai legali di Salvatore e Raffaele Piccolo:

Le ditte Eni ed Euroimpresit precisano in due lettere praticamente identiche, una per azienda, che «mai è stato contestato l’articolo 7 della legge 203 del 1991 (aggravante per associazione mafiosa, ndr), per l’assoluta inesistenza di elementi. A tal proposito si sottolinea con forza che quanto emerso nei giorni scorsi è stato frutto di errore da parte delle istituzioni, che hanno poi prontamente ammesso l’errore, che è evidentemente inaccettabile e lesivo dell’immagine del signor Raffaele Piccolo e dell’azienda chiamata in causa». Nella lettera ribadiscono «la totale estraneità da sempre circa quanto di assurdo accusatoci, operando da 23 anni con passione, sacrificio e trasparenza, per cui ribadiamo la completa presa di distanza da tutto quanto è stato detto e scritto fino ad ora senza fondamenta». Le ditte allegano quindi il documento inviato al prefetto di Caserta, cioè la richiesta di annullamento in autotela dei provvedimenti di rigetto dell’iscrizione in white list. Nei documenti, relativi sia alla Eni che alla Euroimpresit, si ricorda che Salvatore Piccolo è rappresentante della prima e titolare della seconda, mentre Raffaele Piccolo «è procuratore speciale della Euroimpresit». Il documento prosegue ricordando che «in data 6 marzo sono stati notificati i provvedimenti di rigetti relativi alle domande di iscrizione nella white list presentate dalle due suindicate aziende. I provvedimenti emessi da codesta Prefettura (quella di Caserta, ndr) facevano seguito alle osservazioni depositate dai difensori in data 27 novembre 2018 con le quali si evidenziava, in maniera chiarissima e tra l’altro supportata anche da documentazione che pure veniva allegata, che Raffaele Piccolo era, sì, imputato del reato ci cui all’articolo 353 del codice penale (turbativa d’asta, ndr), ma con l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991. Ovviamente si rappresentava e documentava quanto sopra poiché soltanto se fosse stata sussistente tale aggravante, già la sola pendenza del procedimento penale avrebbe costituito una causa ostativa all’accoglimento della domanda di iscrizione nella white list; laddove, invece, come nel caso inspecie, vi è soltanto la pendenza del procedimento relativo alla suindicata imputazione di cui all’art 353 del codice penale, in assenza di sentenza di condanna di primo grado, il rigetto di tali domande di iscrizione è assolutamente illegittimo». E prosegue: «Ciò nonostante purtroppo, sono stati notificati i provvedimenti di rigetto sul presupposto totalmente errato che a Raffaele Piccolo fosse contestata anche l’aggravante di cui all’art 7 l.203/1991: il che assolutamente non risponde al vero. Prova ne è l’inconfutabile circostanza che il gup di Napoli nell’emettere il decreto che dispone il giudizio, nella parte finale di cui al capo 7 della rubrica, aggiungeva “a penna” l’ulteriore nominativo di Antonio Bretto in ordine alla suddetta aggravante; aggravante che la Procura aveva originariamente contestato ai soli Alessandro Zagaria e Loredana Di Giovanni». Per questo la richiesta alla prefettura di Caserta è stata di annullamento in autotutela delle interdittive. Sono state revocate ieri, 26 marzo.

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