Dimissioni telematiche:
che fatica uscire dal mondo del lavoro

La nuova procedura nata con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare è spesso complicata da sovraffollamento del sistema e tempi tecnici

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di Giulia Ciarpella e Renato Coltorti*

A partire dal 12 marzo  i lavoratori dipendenti, ad eccezione di alcune categorie espressamente previste dalla nuova normativa, devono seguire una specifica procedura telematica per poter recedere dal contratto di lavoro, sia tramite le dimissioni sia tramite la manifestazione della propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.
La nuova procedura è stata introdotta dal Jobs Act che ha sostituito la precedente normativa regolata dalla legge Fornero.
Nonostante tale decreto legislativo sia stato emanato con la finalità di “razionalizzare e semplificare” le procedure in materia di rapporto di lavoro, l’entrata in vigore delle dimissioni online non è stata di facile attuazione, tant’è vero che sono stati necessari una serie di interventi legislativi coordinati per la sua recezione.
Infatti, prima il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, poi la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro hanno disciplinato le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in attuazione di quanto richiesto dal Jobs Act.
La procedura telematica si applica a tutte le ipotesi di recesso, anche a quello per giusta causa, nonché a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi il lavoro domestico nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi “protette”, il rapporto di lavoro marittimo, il recesso durante il periodo di prova, nonché le dimissioni o le risoluzioni consensuali delle lavoratrici durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino.
Il lavoratore interessato ha due modalità per poter manifestare la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro: o direttamente o tramite l’ausilio di soggetti autorizzati.

L'avvocato Renato Coltorti

L’avvocato Renato Coltorti

Nel primo caso il lavoratore dovrà utilizzare un pin personale fornito dall’Iinps con il quale può accedere al sistema e compilare il modulo predisposto che è disponibile in una sezione apposita del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel secondo caso, invece, il lavoratore può decidere di farsi aiutare nella compilazione del modulo dai patronati, dalle organizzazioni sindacali, dagli enti bilaterali e dalle commissioni di certificazione, ossia i soggetti autorizzati dal Dm del 15 dicembre 2015.
Come nella precedente disciplina, permangono in capo al lavoratore sia l’obbligo di preavviso nella comunicazione al datore di lavoro della propria volontà di recedere, ad eccezione del caso di recesso per giusta causa in cui la comunicazione con preavviso non è possibile in quanto si è verificata “una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro” (art. 2119 c.c.), sia la facoltà di revocare le dimissioni date o la risoluzione consensuale raggiunta entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del modulo.
Il modulo compilato o direttamente dal lavoratore o tramite i soggetti autorizzati deve essere inviato via pec al datore di lavoro, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro a pena di inefficacia dell’atto di recesso.
Al datore di lavoro che altera i moduli inviati dal lavoratore, sono applicabili sanzioni amministrative, o sanzioni penali, se il fatto commesso è così grave da integrare un’ipotesi di reato.

La procedura brevemente descritta è stata prevista, anche e soprattutto, con l’obiettivo degno di nota di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, peraltro non poco frequente, nelle quali il lavoratore sottoscrive la lettera di dimissioni senza apporre la data, producendo così un atto unilaterale invalido e consentendo al datore di lavoro di sottrarsi alla disciplina sui licenziamenti individuali.
A livello teorico, quindi, la nuova modalità telematica sembrerebbe perfettamente conforme alla volontà del legislatore di organizzare e snellire le procedure del rapporto di lavoro, costituendo per di più un modo per ribadire la necessità della forma scritta con data certa delle lettere di dimissioni.
A livello pratico però, e nonostante ci fossero molte aspettative sulla buona riuscita di questa nuova procedura, a poco più di due mesi dalla sua entrata in vigore si può dire che i risultati fin qui raggiunti non siano quelli sperati.
Infatti, come emerge anche dai dati forniti da quegli stessi soggetti autorizzati dalla normativa ad aiutare i lavoratori nella compilazione del modulo, sono state registrate non poche difficoltà a livello di realizzazione pratica dell’iter online.
La procedura telematica prevista si è rivelata troppo burocratizzata nonché di difficile esecuzione, in quanto è indispensabile l’utilizzo del pc.
A differenza di quanto si possa immaginare, però, anche i lavoratori c.d. “nativi digitali”, e non solo quelli che hanno un età più avanzata, hanno riscontrato delle problematiche nella compilazione e nell’invio del modulo ai soggetti competenti.
Un problema tangibile è legato al “diritto di ripensamento”, ossia la possibilità per il lavoratore di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla comunicazione del modulo.
Infatti, in questi giorni, il datore di lavoro si trova in un “limbo” in quanto non può procedere con alcuna iniziativa, né tantomeno può assumere un nuovo lavoratore al posto del dimissionario.
I tempi saranno sicuramente più lunghi nel caso in cui il lavoratore voglia procedere alle dimissioni senza l’ausilio dei soggetti interessati.
Infatti, ragionevolmente le tempistiche per il lavoratore, ma soprattutto per il datore di lavoro, si allungheranno nel caso in cui il lavoratore dimissionario dovesse tardare nel prendere visione del pin – Inps che viene spedito al suo indirizzo di residenza o nel caso in cui lo stesso smarrisse la busta contenente il suddetto Pin.

Ai numerosi, e forse eccessivi, adempimenti cui sono ora costretti i lavoratori dipendenti, si aggiungono anche gli errori sia del sistema informatico, troppo spesso in sovraccarico, sia dei soggetti autorizzati, che non sempre risultano competenti a tal punto da poter risolvere i più svariati problemi pratici e tecnici che si possono verificare.
Come spesso accade, purtroppo, bisogna fare i conti con un legislatore che si preoccupa più della teoria, piuttosto che della pratica e che tende a rendere la burocrazia sempre più digitalizzata, senza dare a tutti i cittadini gli strumenti adatti per poter adempiere ai propri obblighi di lavoratori.
Certamente è ancora troppo presto per decretare l’inefficacia o addirittura l’inutilità della nuova procedura, ma sicuramente si auspica un ulteriore intervento circa le modalità di attuazione del nuovo iter telematico che possa essere più pratico e meno tecnico.

*dottoressa Giulia Ciarpella e avvocato Renato Coltorti dello Studio Legale Merlini & Associati di Macerata

(SERVIZIO PROMOREDAZIONALE)


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