In Italia si va verso il Green pass obbligatorio, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri (nel pomeriggio la bozza era stata illustrata ai presidenti di Regione). La certificazione verde partirà, secondo i piani del governo, dal 6 agosto. Serve una dose di vaccino per tutte le persone sopra i 12 anni, per entrare in ristoranti al chiuso, nei locali dove si consuma al tavolo (invece non servire al bancone), per cinema, musei e teatri, per andare in piscina, nei centri benessere, in palestra, a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale da gioco e per partecipare a concorsi e competizioni sportive. Restano chiuse le discoteche. Al momento il green pass non è necessario per salire sui mezzi di trasporto pubblici. La bozza del decreto è stata illustrata ai presidenti di Regione dai ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini. Il testo è stato poi approvato in Consiglio dei ministri. In alternativa al green pass, sempre secondo quanto emerge dalla bozza del decreto, bisognerà avere un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti oppure dimostrare di essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti. Dal green pass è esentato chi non può aderire alla campagna vaccinale per età (under 12 anni) o motivi di salute.
Il decreto proroga inoltre lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e fornisce nuovi parametri per stabilire zone gialle, arancioni e rosse. Il ministro Speranza ha spiegato che per passare in zona gialla, il riferimento sarà almeno il 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva e 15% delle ospedalizzazioni. Per andare in arancione 20 percento terapia intensiva e 30 percento area medica. Per la rossa 30 percento in terapia intensiva e 40 percento area medica. Resta 50 per 100mila abitanti l’incidenza cumulativa per passare dalla zona bianca alla zona gialla, ma ora saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri.
Siamo alle comiche!! Mezzi pubblici come le sardelle si va tutti.. Al bar posso entrare e consumare al banco, ma non seduto, ovviamente il tutto a distanza ravvicinata e sicuramente scontrandomi con il vaccinato. Fuori possiamo stare tutti insieme appassionante ...potrei andare avanti all'infinito con questa Mega pagliacciata ma ci rido sopra
La violazione dei diritti umani una vergogna xché ci sono molte persone che non si possono fare i vaccini viviamo in uno stato di .......
Senza fare zone gialle zone rosse hanno trovato il sistema se nn ti vaccini al bar nn puoi consumare al ristorante nn puoi entrare al cinema idem allo stadio nn ne parliamo e siamo solo all'inizio mi suona un pochino come ricatto verso il popolo italiano che paga le tasse tt i mesi
Ex quando riguarda la mascherina che se la tolgono o là abbassano sempre nel TRASPORTO PUBBLICO!?!?!?!?
Caro Draghi dillo chiaramente Vaccino Obbligatorio però tolga tutte le liberatorie quando uno si va a vaccinare e se qualcuno ha qualche evento avverso lo stato paghi.
Non possono mettere l'obbligo perché sono farmaci sperimentali ed allora via con il ricatto, per quanto mi riguarda si attaccano. Io non mi faccio sparare in corpo un farmaco della quale non ho nessuna garanzia, il problema sarà per le imprese che pagheranno per l'ennesima volta le scelte senza senso dei politici.
Vaccino Obbligatorio! Facevano prima! Non c'è problema sto a casa aria condizionata e TV.....
Quanti leoni da tastiera che leggo , domani li vedrò tutti in fila a farsi il vaccino, perchè l'italiano senza il caffè al bar o l'aperitivo o le sue cene gourmet non ci sa stare
Era ora così imparate a vaccinarvi tutti devono farlo ancora più pesante per chi nn vuol capire oppure fare il fenomeno
Ma se per caso mi si scarica il telefono?? non parlo per quelli che nemmeno c'è l'ha oppure è vecchia generazione.?!?
Nei posti pubblici come trasporti, scuole, aerei, non vale. A mutare non è il virus ma gli interessi.
Beh almeno hanno usato la parola giusta : DECRETO e non legge!
Neanche il migliore dei comici riuscirebbe a scrivere una favola( barzelletta ) così ben fatta
Vedo un certo travaso di bile da parte dei novax. Sarà bello vedere i novax chiusi in casa a novembre mentre i vaccinati potranno girare tranquillamente.
I ristoratori sono stati chiusi per 1 anno poi gli anno detto aprite e 3 giorni dopo ora chiudete voglio vedere chi chiederà il green pass io penso che un green pass per i ristoranti lo abbiamo tutti in tasca penso sia valido per il ristoratore ?
Vi ricordate x caso quando vi hanno costretto a stare a casa e nn uscire era o no anticostituzionale?
Chi mi spiega con dimostrazioni SCIENTIFIA xchè non serve x il TRASPORTO PUBBLICO!?!!?!?
Ribelliamoci perchè il pass è potenzialmente progressivo sia come categorie coinvolte che come dosi richieste
Abbiamo perso la LIBERTÀ di scelta. ....è continueremo a stare a testa bassa
Andiamo a leggere cosa è iniziato ad accadere nel 1920.....la storia si ripete
Ma per chi si è vaccinato fuori da EU come funziona?
E i gestori dei bar dei ristoranti insomma dei locali pubblici chi li controlla
Il trasporto pubblico è esente da covid???
Ma quando durerà sta pagliacciata.
Quando lo estenderanno per i supermercati e banca poi continuate a stare a casa
Mandate il codice pe averlo a chi si è vaccinato
Ciao ciao no Vax. Buona estate (in casa)!
Buttemola a ride xk tra poco si ritorna a piangere
Il virus sparisce sui mezzi pubblici
Io resto a casa
Se gli presento il pass del Green Leaves di 10 anni fa va bene uguale?
Ossignore!!! Ora si si scatena la guerra!!!!
Covid pass , no?
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Non ci siamo proprio, prima di tutto bisognerebbe che solo con il green pass si potesse sapere dove non si può andare senza il green pass, in tal modo si potrebbero tempestare i nongreenpassanti con gragnuole di multe a sorpresa, con ciò recando maggior consolazione ai greenpassanti.
Il potere spirituale dovrebbe poi acclarare che con il green pass si va comunque sempre in paradiso, mentre senza si va tutt’al più in purgatorio, ma solo se si proviene da una zona bianca.
Il “cerchio si stringe”. Maledetti dittatori corrotti. Viva la libertà e la democrazia.
Carissimo Eliano, basta insultare i politici xche’ stanno facendo tutto il possibile x tirarci fuori da questo terribile incubo che dura da 2 anni, e poi ho paura che entrino nei ristoranti quelli che non si sono vaccinati cosi’ rischiamo di avere un stra mega focolaio del COVID come sta’ succedendo in Giappone.
Da “Vietato l’ingrasso ai cani e agli ebrei” dei nazisti a “Vietato l’ingresso ai cani e ai non Vaccinati” dei Mondialisti fedeli alle élite è un attimo!
Sentenza Corte Costituzionale 308/1990
Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Oprandi Iside e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto in fatto
1. – Oprandi Iside conveniva innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della sanità per ottenere il risarcimento del danno derivatole da poliomelite contratta per contatto con il figlio Davide, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, lamentando che gli organi sanitari, in tale occasione, non l’avevano messa al corrente del pericolo né istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei personalmente accudito.
Espletata consulenza tecnica – che confermava l’eziologia della forma morbosa contratta dall’ attrice -, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3, in quanto non prevedono un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per i danni all’integrità fisica conseguenti alla vaccinazione.
Osserva il giudice a quo che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., neppure sotto il profilo dell’omessa adozione di sistemi precauzionali incentrati su comunicazioni diffuse – difficilmente conciliabili d’altronde con i fini della vaccinazione obbligatoria, essendo, allo stato delle conoscenze, percentualmente minimo il rischio del contagio.
Esclusa, quindi, la responsabilità da fatto illecito, osserva il Tribunale che non è neppur configurabile, nella specie, una responsabilità della P.A. per atti legittimi, poiché la previsione del ristoro indennitario del diritto soggettivo del singolo, sacrificato nel perseguimento del pubblico interesse, è eccezionale e tassativa, e non è contemplata da alcuna specifica disposizione in riferimento alla lesione dell’integrità fisica, come invece avviene per la lesione del diritto di proprietà, ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Osserva peraltro il giudice a quo che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico (Corte cost. n. 202/1981). Laddove, quindi, manchino del tutto provvidenze del genere, né sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative, la garanzia costituzionale di tutela dell’integrità fisica della persona risulta vanificata. Ed in particolare ciò avviene nel caso in esame, nel quale tale fondamentale diritto dell’individuo può essere sacrificato in conseguenza dell’esercizio da parte dello Stato di attività legittima a favore della collettività (trattamento vaccinale obbligatorio), senza previsione di un compenso equivalente, od altro equipollente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nell’adempimento di un obbligo imposto nell’interesse della sanità pubblica. Al riguardo, infatti, nessuna previsione in tal senso è contenuta nella legge n. 51 del 1966.
2. – Non vi è stata costituzione di parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. – L’ordinanza di rimessione ha messo in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3.
La normativa è impugnata in quanto – mentre pone l’obbligo della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di età, considerando responsabile (anche penalmente) dell’osservanza dell’obbligo l’esercente la patria potestà (oggi la potestà genitoriale) o la tutela sul bambino (o il direttore dell’Istituto di pubblica assistenza in cui il bambino è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un Istituto di pubblica assistenza), e attribuendo al Ministero della sanità il compito di provvedere a proprie spese all’acquisto e alla distribuzione del vaccino – “non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinali”.
Nel corso di un giudizio civile intentato nei confronti del Ministro della sanità in relazione ai danni riportati da una madre per avere contratto la poliomielite, con paralisi spinale persistente, in quanto a lei trasmessa per contagio dal figlio, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, il giudice a quo, considerato che non sembravano ricorrere estremi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., ha prospettato il possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di rimedi come quelli suindicati per l’evenienza di lesioni derivanti da un trattamento sanitario obbligatorio, da parte della norma che lo introduce, con il principio, espresso nell’art. 32 della Costituzione, della piena tutela dell’integrità fisica dell’individuo.
2. – La questione è fondata.
La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati l’ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l’art. 32 della Costituzione.
Tale precetto nel primo comma definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario – implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.
E parimenti deve ritenersi per il danno – da malattia trasmessa per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque a questo ricollegabile – riportato dalle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).
Se così è, la imposizione legislativa dell’obbligo del trattamento sanitario in discorso va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non prevede un’indennità come quella suindicata.
3. – La dichiarazione di illegittimità, ovviamente, non concerne l’ipotesi che il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della norma suindicata o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. La norma di legge che prevede il trattamento non va incontro, cioè, a pronuncia di illegittimità costituzionale per la mancata previsione della tutela risarcitoria in riferimento al danno ulteriore che risulti iniuria datum. Soccorre in tal caso nel sistema la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dell’uomo, implichi la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Ed ha chiarito come tale tutela prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale (sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).
È appena il caso di notare, poi, che il suindicato rimedio risarcitorio trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.
Ma la responsabilità civile opera sul piano della tutela della salute di ciascuno contro l’illecito (da parte di chicchessia) sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.
Con la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale, invece, si introduce un rimedio destinato a operare relativamente al danno riconducibile sotto l’aspetto oggettivo al trattamento sanitario obbligatorio e nei limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso. Rimedio giustificato – ripetesi – dal corretto bilanciamento dei valori chiamati in causa dall’art. 32 della Costituzione in relazione alle stesse ragioni di solidarietà nei rapporti fra ciascuno e la collettività, che legittimano l’imposizione del trattamento sanitario.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
tutto molto bello l’intervento procedente ma..c’e’ sempre la costituzione a cui giustamente fanno riferimento Draghi ed il governo.Dura lex sed lex dicevano i miei professori all’universita’…
Bella la sentenza della Corte Costituzionale, soprattutto nel dispositivo laddove NON dice che lo Stato non può obbligare a vaccinarsi, ma dice lo Stato è obbligato a risarcire i danni che derivino dalla vaccinazione.
SIG. Ceresani, so che c’è la costituzione ed infatti le scrivo chi ha emesso la sentenza:
La CORTE COSTITUZIONALE, nell’ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale[2] cui è demandato il compito di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
La corte costituzionale fa da garante alla costituzione! quindi mi da ragione e da torto a draghi che tra l’altro ha prorogato lo stato di emergenza sulla base di che visto che ospedali e terapie intensive sono vuote!!!
Tra l’altro ci sono diverse sentenze da Roma passando per Reggio Emilia, Milano Pisa etc. Allego la sentenza del tribunale di Pisa ultima in ordine cronologico
La vicenda
Durante il periodo del lockdown, due cittadini stranieri venivano fermati dalle forze dell’ordine. I due si trovavano a bordo di un ciclomotore, il passeggero scendeva, mentre il guidatore, urtava la macchina delle forze dell’ordine e fuggiva, ma successivamente veniva rintracciato. Con decreto di citazione a giudizio, i due marocchini, ai sensi dell’art. 650 c.p., erano chiamati a rispondere della violazione dell’ordine imposto con il DPCM dell’8 marzo 2020 (il conducente del motorino doveva rispondere anche per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.). Come vedremo, in relazione al capo di imputazione relativo all’art. 650 c.p., il giudice assolve ambedue gli uomini perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ritiene esistenti i presupposti per la pronuncia di assoluzione nella forma più favorevole al reo e non l’assoluzione perché il fatto non costituisce più reato come richiesto dal PM. La motivazione del provvedimento, estremamente articolata, si sostanzia nel considerare illegittimi i DPCM in forza dei quali è stata limitata la libertà personale e di circolazione delle persone.
I DPCM sono idonei a comprimere i diritti fondamentali?
Il giudice rileva come, in seguito all’emergenza da Covid-19, siano state emanate disposizioni che hanno compresso le libertà garantite dalla Costituzione che riguardano i diritti fondamentali dell’uomo. In tale contesto, si è reso necessario operare un contemperamento tra i citati diritti e la tutela della salute (art. 32 Cost.) sia del singolo che della collettività. Nondimeno, è dirimente accertare se la compressione dei diritti fondamentali dell’individuo sia avvenuta nel rispetto della Carta costituzionale e sia fondata su provvedimenti aventi forza di legge. Orbene, il giudicante sottolinea come i DPCM non siano atti aventi natura normativa ma amministrativa, pertanto, occorre stabilire se essi siano idonei a comprimere i diritti fondamentali. Come vedremo, la risposta è negativa. Il giudice ricorda come alcuni Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale abbiano espresso pareri negativi, sottolineando l’incostituzionalità dei DPCM, giacché solo un atto avente forza di legge può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti.
Il giudice, per giungere a tale conclusione, ripercorre il quadro normativo di riferimento.
Illegittimità della delibera dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria
Di seguito si riporta schematicamente l’iter argomentativo della pronuncia in commento:
il 31.01.2020 con una delibera del Consiglio dei Ministri viene dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. Tale delibera viene emessa in forza di quanto stabilito dal Codice della Protezione Civile (art. 7 c. 1 lett. c) e art. 24 c. 1 d. lgs. 1/2018);
infatti, il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile (art. 5 d. lgs. 1/2018);
la delibera di cui sopra non è un atto avente forza di legge come si evince dalle norme in materia di controllo della Corte dei Conti (legge 201/1994 art. 1).
Ciò premesso occorre stabilire se la delibera sia stata emessa nel rispetto dei presupposti normativi:
l’art. 7 Codice della Protezione Civile indica la tipologia di interventi emergenziali (qui viene in rilievo l’art. 7 c. 1 lett. c);
l’art. 24 c. 1 Codice della Protezione Civile disciplina la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza;
l’art. 25 Codice della Protezione Civile disciplina le ordinanze come provvedimenti tesi a coordinare l’attuazione di interventi necessari.
Secondo il Tribunale, tutte le disposizioni succitate non riguardano le situazioni di rischio sanitario (come il Covid-19). Infatti, il mentovato art. 7 fa espresso riferimento a “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.
Inoltre, la Costituzione prevede il conferimento di poteri speciali al Governo solo nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra (art. 78 Cost.).
In conclusione, secondo il Tribunale di Pisa, “manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.
In altre parole, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna norma di rango primario o costituzionale che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Da ciò consegue l’illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
L’invalidità derivata dei DPCM
Il decreto legge 6/2020 ha attribuito al Presidente del Consiglio ampi poteri, senza limiti temporali, con delega generica, consentendogli di adottare misure restrittive che comprimono i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione come:
la libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.),
il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.),
il diritto alla scuola (art. 34 Cost.),
il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).
Ebbene, tali limitazioni sono imposte non con legge ordinaria ma con un DPCM che risulta illegittimo per:
“mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia;
elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
omessa disciplina dei relativi poteri”.
Anche se il d.l. 6/2020 è stato quasi interamente abrogato dal d.l. 19/2020, i DPCM emanati in base a tale decreto (e gli altri provvedimenti) sono affetti da invalidità derivata. A tal proposito, il giudice cita le argomentazioni di costituzionalisti e di ex Presidenti della Consulta come Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena e fa riferimento ad alcune decisioni della giurisprudenza di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia).
L’obbligo di permanenza domiciliare imposto con DPCM
I DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 hanno stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, fatte salve alcune eccezioni. Tali disposizioni sono in contrasto con alcuni articoli della Carta Costituzionale come:
l’art 13 (libertà personale),
l’art. 16 (libertà di circolazione e soggiorno),
l’art. 17 (libertà di riunione),
l’art. 18 (libertà di riunione e associazione),
l’art. 19 (libertà di religione),
l’art. 76 (delegazione legislativa),
l’art. 77 (decreto legge).
Nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare – essendo restrittivo della libertà personale – può essere imposto solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli “casi e modi” stabiliti dalla legge (art. 13 c. 2 Cost).
La Costituzione, infatti, tutela l’inviolabilità personale dell’individuo predisponendo tre garanzie:
“la riserva di legge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti;
la riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale;
l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi”.
È stato violato anche il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.) che la Costituzione tutela con una riserva di legge rinforzata, infatti, tale diritto può essere limitato, in via generale, solo per legge per motivi di sanità o di sicurezza. Pertanto, il diritto di circolare liberamente può essere compresso solo da norme di rango primario (legge o atti aventi forza di legge). L’art. 2 del d.l. 6/2020 non può considerarsi come la fonte di rango primario richiesta dall’art. 16 Cost. in quanto si limita a un generico riferimento all’adozione di “ulteriori misure” senza alcuna specificazione, eludendo in tal modo la riserva di legge.
Il difetto di motivazione dei DPCM: un’altra ragione di invalidità
Appurato che il DPCM è un atto amministrativo, oltre ad essere illegittimo per tutte le ragioni sopra esposte, presenta profili di criticità anche per il difetto di motivazione. La legge sul procedimento amministrativo (art. 3 legge 241/1990) stabilisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato ed indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento. La motivazione può avvenire anche con riferimento ad un altro atto (per relationem), l’atto di riferimento deve essere reso disponibile agli interessati. È nullo il provvedimento che manchi degli elementi essenziali (art. 21 septies legge 241/1990). I provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica hanno usato la motivazione per relationem, riferendosi spesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tali verbali non sono stati resi noti per molto tempo ma sono stati “secretati”. Da ciò deriva l’invalidità del provvedimento.
Conclusioni: i DPCM sono illegittimi e vanno disapplicati
In conclusione, all’esito di un articolato iter delibativo, il Tribunale di Pisa ha considerato illegittimi i DPCM che hanno compresso i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e, conseguentemente, del DPCM dell’8 marzo 2020 e degli atti amministrativi conseguenti. Dal momento che si tratta di atti amministrativi (e non legislativi) il giudice deve disapplicarli in ossequio all’art. 5 della legge 2248/1865 All. E.
Quindi Da Conte Tacchia e Al Dragone di Bruxelles stanno tutti palesemente violando la costituzione Italiana!
Poloni lo legga bene l art 16 della costituzione perché c è una seconda parte fondamentale…
Ma lei ha capito cosa fa la corte costituzionale? E’ il garante delle costituzione e la difendono in tutto e per tutto!!
Inoltre, la Costituzione prevede il conferimento di poteri speciali al Governo solo nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra (art. 78 Cost.).
Non possono conferire poteri speciali per motivi sanitari!!!
E le Corte costituzionale dice che la salute collettiva non può sacrificare la salute individuale anche di fronte all’interesse generico collettivo!! Spero che riesca a comprendere bene ora!!!
Be avendo frequentato giurisprudenza credo non faccia i panini..ma forse lei non legge..dovrebbe anche vedersi un altro fondamento dei problemi attuali che è il codice della protezione civile
Infine si dovrebbe scrivere nel ddl Zan che si possono odiare solo in non dotati di Green Pass, uno sfogo ci deve pur essere e ne risulterebbero mirabilmente coniugate lotta all’omotransfobia e lotta alla pandemia.
IL TEMPO SARÀ GIUDICE!
Se ha letto la sentenza del tribunale di Pisa esamina anche il discorso sul codice della protezione civile, le allego la parte inerente:
Il giudice, per giungere a tale conclusione, ripercorre il quadro normativo di riferimento.
Illegittimità della delibera dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria
Di seguito si riporta schematicamente l’iter argomentativo della pronuncia in commento:
il 31.01.2020 con una delibera del Consiglio dei Ministri viene dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. Tale delibera viene emessa in forza di quanto stabilito dal Codice della Protezione Civile (art. 7 c. 1 lett. c) e art. 24 c. 1 d. lgs. 1/2018);
infatti, il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile (art. 5 d. lgs. 1/2018);
la delibera di cui sopra non è un atto avente forza di legge come si evince dalle norme in materia di controllo della Corte dei Conti (legge 201/1994 art. 1).
Ciò premesso occorre stabilire se la delibera sia stata emessa nel rispetto dei presupposti normativi:
l’art. 7 Codice della Protezione Civile indica la tipologia di interventi emergenziali (qui viene in rilievo l’art. 7 c. 1 lett. c);
l’art. 24 c. 1 Codice della Protezione Civile disciplina la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza;
l’art. 25 Codice della Protezione Civile disciplina le ordinanze come provvedimenti tesi a coordinare l’attuazione di interventi necessari.
Secondo il Tribunale, tutte le disposizioni succitate non riguardano le situazioni di rischio sanitario (come il Covid-19). Infatti, il mentovato art. 7 fa espresso riferimento a “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.
Inoltre, la Costituzione prevede il conferimento di poteri speciali al Governo solo nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra (art. 78 Cost.).
In conclusione, secondo il Tribunale di Pisa, “manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.
In altre parole, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna norma di rango primario o costituzionale che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Da ciò consegue l’illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Stanno palesemente violando la Costituzione!
Signori costituzionalisti, il green pass semplicemente ricalca il divieto di fumare in luoghi chiusi. Ci furono qualche polemica quando venne introdotto, ma ora nessuno pensa di tornare indietro. Vedrete che sarà così anche con il vaccino. Mi piace la frase di Roberto Micozzi: il tempo sarà giudice!
Come mai in parlamento che di media contengono più persone di un ristorante non lo richiederanno… Chissà perchè? Figli e figliastri!!!
Sono in completo disaccordo con Draghi. Sono parole false sapendo di mentire. Tutto è contro la legge e il rispetto delle libertà. Siamo di fatto in dittatura sanitaria, politica ed economica. Ci sono eminenze sanitarie, politiche ed economiche contrarie a Draghi ma non si accettano contraddittori. Poveri noi per tutto quello che ci succederà.
❌CONTRO IL PASSAPORTO SCHIAVITÙ
❌CONTRO OBBLIGHI VACCINALI
❌CONTRO LA TRUFFA COVID
❌CONTRO LA DITTATURA INSTAURATA
Domani sabato 24 luglio ore 17, 30 manifestazione contro il governo a Macerata in piazza Libertà.
Il premier Draghi ha gettato la maschera si è dimostrato un lacchè delle logge angloamericane e dell’alta finanza, come denunciava Rudolf Steiner il 9 gennaio 1920. Tali logge e l’alta finanza furono i foraggiatori della rivoluzione bolscevica di Lenin nella Russia zarista. E l’espansione del comunismo-capitalista nel mondo orientale.
Il 27 gennaio 1917 Rudolf Steiner denunciava l’utilizzo antispiritualista dei vaccini, che indurrebbero al materialismo con la propagand di medici materialisti. Immagino a cosa si riferisse… Oggi ci siamo.
In una lettera che La Verità mi ha pubblicato proprio oggi invito ad un confronto pubblico in TV i medici e gli scienziati sostenitori dei vaccino anti-Covid con i medici e gli scienziati che propongono cure mediche altermative. Perchè non farlo? Forse perchè i medici pro-vax temono la sconfitta? Perchè in tal maniera non possono più terrorizzare la popolazione italiana e quindi non poter più fare gli interessi delle case farmaceutiche? Questa opinione non può essere censurata, dato che ormai sempre più italiani cominciano ad essere scettici sulle indicazione del ministro Speranza. Che è pure una nullità politica.
Fabio Poloni, cerchi di parlare razionalmente con gli italiani, ma l’80% degli italiani di età superiore ai 15 anni è affetto da una forma di analfabetismo (totale, parziale o funzionale), quindi, perdi tempo.
Comunque, hai ragione da vendere.
Come i ladri che lavorano di notte, hanno appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proroga del “gravissimo” stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021.
Mentre all’articolo 9 ecco il Green Pass che dal 6 agosto 2021 farà ripiombare l’Italia indietro di circa 80 anni alle legge razziali…
Per vergognarsi, la faccia come il c**o non aiuta, serve avere una coscienza!
«Art. 9-bis. – 1.
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg