Foto d’archivio
Ingressi scaglionati ai seggi, accessibili solo con mascherina e previa disinfezione delle mani. Ma niente misurazione della temperatura corporea. Sono alcune delle norme incluse nel protocollo sanitario stilato dal ministro Roberto Speranza e dalla collega Luciana Lamorgese per le votazioni che si terranno il 20 e il 21 settembre. Le urne, nelle Marche, saranno aperte sia per il rinnovo del Consiglio Regionale, sia per rinnovare le giunte di comuni come Senigallia e Loreto. Inoltre, si voterà anche per il referendum legato al taglio dei parlamentari. Tra le misure per l’allestimento e l’ingresso ai seggi, sono previsti accessi contingentati agli edifici che li ospitano, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, in particolare nel momento in cui questi devono rimuovere la mascherina per il riconoscimento, definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. Nello specifico, per segnalare i percorsi dedicati, dove possibile, verrà allestita una specifica segnaletica. Per evitare assembramenti, è prevista anche la creazione di aree di attesa all’esterno dei plessi di voto. Al momento del riconoscimento, l’elettore dovrà togliere la mascherina, mantenendo la distanza di almeno due metri dagli scrutatori. Prima di recarsi in cabina, dovrà igienizzarsi le mani con i prodotti messi a disposizione in prossimità della porta. La stessa operazione va ripetuta con l’uscita dalla stanza dove è collocata la cabina. «Per quanto riguarda l’accesso dei votanti – si legge nel protocollo – è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, quali: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi; non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per tali ragioni, il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l’accesso ai seggi». La mascherina, ovviamente, è obbligatoria. Al link il testo del protocollo.
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Completamente illegale.
1. ARTICOLO 13 COSTITUZIONE
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
2. ARTICOLO 16 COSTITUZIONE
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
3. ARTICOLO 32 COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
4. ARTICOLO 48 COSTITUZIONE
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
5. ARTICOLO 54 COSTITUZIONE
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
6. ARTICOLO 85 TULPS
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).
È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).
7. ARTICOLO 5 LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO
È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.
8. ARTICOLO 270 CODICE PENALE (ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE)
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
9. ARTICOLO 280 CODICE PENALE (ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE)
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
10. ARTICOLO 283 CODICE PENALE (ATTENTATO CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO STATO)
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
11. ARTICOLO 294 CODICE PENALE (ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO)
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
12. ARTICOLO 414 CODICE PENALE (ISTIGAZIONE A DELINQUERE)
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita del numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Il seggio elettorale è un luogo ove da sempre viene garantito il distanziamento (ad eccezione della fila esterna), anche se per motivi di privacy anziché di salute.