Processo cannabis light, +Europa:
«C’è vento proibizionista,
serve una legge urgente in materia»
ANCONA - Così il coordinatore regionale Mattia Morbidoni dopo le assoluzioni di ieri dall'accusa di spaccio

Il sequestro del giugno 2018 all’Indoornova
«L’assoluzione dei titolari di un negozio di cannabis light di Ancona ci porta a ribadire con forza il nostro sostegno al disegno di legge presentato dalla senatrice Emma Bonino per mettere ordine nel settore. Abbiamo seguito fin dall’inizio la vicenda giudiziaria dei due commercianti del capoluogo dorico, che, come tanti altri imprenditori, avevano aperto un’attività legale, come stabilito dalla legge 242 del 2016. Poi le recenti interpretazioni differenti e restrittive hanno gettato gli operatori nell’incertezza. La sentenza del gup del tribunale, che ha scagionato gli imputati perchè il fatto non costituisce reato, conferma la necessità di un intervento urgente del legislatore per regolamentare la materia». Così Mattia Morbidoni, coordinatore del gruppo + Europa Marche, che, in vista delle prossime elezioni regionali, sta anche preparando una proposta di legge specifica a tutela della filiera locale della canapa: dai coltivatori e negozianti. Il coordinatore è intervenuto all’indomani della sentenza che ha scagionato dall’accusa di spaccio Alfonso Nicosia e Lorenzo Castignani, gestore di fatto e titolare dell’Indoornova Grow Shop di via XXIX settembre. «Riguardo la cannabis light, purtroppo nelle Marche – prosegue Morbidoni – spira un forte vento proibizionista, pur trattandosi di un settore che ha generato migliaia di posti di lavoro. Ricordo che stiamo parlando della canapa sativa, che nulla ha a che vedere con la indica da cui si ricavano hashish e marijuana e che chi ha investito nella sua produzione e trasformazione ha anche recuperato una grande tradizione italiana».
Cannabis light, assolti gli imputati: «Non sono spacciatori»
Cannabis light, Zaina: «Spero in assoluzione anche a Macerata Grosso danno al mio cliente»
Sulla cannabis light le sezioni unite della cassazione non hanno comunque sollecitato o invocato l’intervento del legislatore, né tantomeno hanno indicato in quale direzione esso sarebbe dovuto andare. Hanno piuttosto proceduto al coordinamento e all’interpretazione delle varie norme esistenti, dichiarandole sufficienti per una decisione, che si presenta tanto severa nelle intenzioni quanto incerta nelle conseguenze (e che mostra nei suoi limiti, al di là delle prime e future applicazioni concrete, anche il riflesso delle indeterminatezze e dei paradossi generati da quell’intreccio di leggi e giurisprudenza sulle droghe, accumulato negli anni, il quale di fronte al caso concreto sembra spesso privo del senso della realtà e della misura). E hanno semmai sottolineato il ruolo essenziale e libero del parlamento: “Resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia – nell’esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa – così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali”. La assoluzione disposta dalla gup di Ancona Paola Muscaroli fa notizia anche perché riguarda proprio il caso che era stato in qualche modo all’origine della sentenza delle sezioni unite, dopo che la Procura aveva impugnato l’ordinanza di dissequestro del Riesame e dopo che la quarta sezione aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite. Nella chiusura della loro sentenza le S.U. rilevano esplicitamente le “asimmetrie interpretative sulla legge 242 del 2016″ (quella sulla canapa industriale e i suoi derivati da cui è partito tutto e che è stata di riferimento per i vari negozi), che possono avere “una ricaduta sull’elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente, rispetto alle condotte di commercializzazione…”; e inoltre richiamano altrettanto esplicitamente la storica sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale sull’ignoranza inevitabile che esclude la colpevolezza, precisando che vi sono “criteri oggettivi” per riconoscere la “inevitabilità dell’errore sul divieto”: “l’assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari”.