Terremoto e scadenze fiscali,
quali aiuti dal governo
per lavoratori e imprese

L'analisi dei Consulenti del lavoro della provincia di Macerata sulle nuove disposizioni

- caricamento letture

gentiloni

Il nuovo presidente del Consiglio Gentiloni

 

Alla luce delle numerose scadenze fiscali e contributive dei prossimi giorni, occorre fare ordine fra i decreti e le disposizioni messi in atto da governo ed enti competenti a seguito degli eventi sismici che hanno colpito molto fortemente anche i nostri territori.
Dopo il sisma del 24 agosto 2016, il Consiglio dei ministri ad adottato alcune delibere per dichiarare lo stato di emergenza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 1 settembre ha disposto nei confronti dei contribuenti interessati dall’evento sismico la sospensione fino al 20 dicembre 2016 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari.
Successivamente il governo con Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, fra i quali la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi correnti dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. In questo decreto sono stati elencati i Comuni maceratesi interessati all’evento sismico del 24 agosto 2016. In particolare, per la nostra provincia: Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Ussita e Visso.
Solo qualche giorno dopo si sono registrate le nuove e violente scosse ed il governo è nuovamente intervenuto con il Decreto legge n. 205 dell’11 novembre 2016.
In particolare, l’art. 1 del citato Decreto legge ha previsto, tra l’altro, che il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici individui con propria ordinanza “l’elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all’Allegato 1 al Decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell’estensione dell’applicazione delle misure previste dal Decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati”.
L’ordinanza del Commissario straordinario Errani è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 dicembre. Oggi è stato approvato il decreto alla Camera ed entra in vigore  la sospensione degli adempimenti e degli obblighi fiscali e previdenziali già in attuazione per i predetti comuni sia ulteriormente estesa di fatto ricomprendendo quasi interamente la nostra provincia.

In marrone i Comuni inseriti nel cratere dopo il 24 agosto, in rosso quelli aggiunti dopo le scosse di fine ottobre , in rosa il capoluogo e in giallo gli esclusi

In marrone i Comuni inseriti nel cratere dopo il 24 agosto, in rosso quelli aggiunti dopo le scosse di fine ottobre , in rosa il capoluogo e in giallo gli esclusi

 

E’ importante puntualizzare che nella stessa ordinanza il Commissario Straordinario specifica che per il comune di Macerata (così come per Ascoli Piceno, Teramo, Rieti, Spoleto e Fabriano) le previste misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva siano riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.

Riportiamo quindi sinteticamente le principali misure di aiuto in favore di imprese e lavoratori.

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE – L’intervento del fondo di garanzia a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma che hanno subito danni
La concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni e anche di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti
Verranno agevolati progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, grazie alle somme destinate all’Inail
Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti, così come la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti, nei territori interessati sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti.

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI – E’ concessa una indennità, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; la stessa è concessa in favore dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni interessati é riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.
Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni

SOSPENSIONE PAGAMENTI – Ricordiamo quindi che i termini per i pagamenti e gli adempimenti tributari sono sospesi fino al 30 settembre 2017. Stessa sospensione opera anche per i debiti contributivi ed assistenziali, e per i quali Inps ed Inail hanno riportato in due circolari le modalità di richiesta.
In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’ 1 settembre 2016, una serie di altri pagamenti ed adempimenti, che elenchiamo brevemente, sono stati sospesi:
i versamenti riferiti al diritto annuale CCIAA;
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio,
il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari comprensivi dei relativi interessi, Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

 

 

A cura del Centro Studi Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata

Consulenti del lavoro macerata


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X