La Settempeda vince
ma Pagliari era squalificato:
l’Aurora Treia non presenta il ricorso
PROMOZIONE - La società targata Lube accetta il verdetto del campo. Il centrocampista che ha giocato il match «aveva rimediato una giornata per recidività in ammonizioni dopo la finale dell'anno scorso giocata con la Maceratese. Dopo una attenta valutazione effettuata nella mattinata di oggi non inoltreremo il procedimento che permetterebbe alla nostra società di ottenere la vittoria a tavolino per 0-3»

Il pubblico ieri al Soverchia per il match di Coppa fra Settempeda e Aurora Treia
La Settempeda vince 2 a 0 l’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione, ma schiera il centrocampista Giorgio Pagliari che la scorsa stagione aveva rimediato un turno di squalifica ai tempi della Maceratese (in finale contro l’Osimana) da scontare in questa annata. L’Aurora Treia, sconfitta, accetta il verdetto del campo e non farà ricorso.
Lo annuncia in una nota la società targata Lube. «Questa mattina, attraverso un controllo disciplinare, effettuato dalla nostra segreteria, abbiamo appreso della squalifica del giocatore Giorgio Pagliari, centrocampista della Settempeda, che ieri pomeriggio ha preso parte alla sfida di Coppa Italia Promozione. Pagliari ha rimediato la squalifica al termine della finale di Coppa Italia Eccellenza, disputata nel dicembre 2023, quando vestiva la maglia della Maceratese. Il giudice sportivo ha squalificato il giocatore per recidività in ammonizioni. L’Associazione Polisportiva Aurora Treia accetta il risultato maturato nel corso dei novanta minuti della sfida di andata e, dopo una attenta valutazione effettuata nella mattinata di oggi, comunica ufficialmente che non inoltrerà il ricorso con termine abbreviato che permetterebbe alla nostra società di ottenere la vittoria a tavolino per 0-3».
Aurora Treia targata Lube ko, l’esordio in coppa è della Settempeda
Inanzi tutto faccio i complimenti all’A.P.Aurora Treia per il gesto e la sportivita’ dimostrata e rispondo ad Alessandro Ranzuglia dicendo che un ricorso al G.S. avverso un giocatore squalificato della squadra avversaria se fatto nei termini del Codice di Giustizia Sportiva e preavvisato il primo giorno feriale dopo la gara in oggetto ,il Giuduce Sportivo non puo’ che ravvisarne l’accoglimento e la tassa reclamo viene sempre restituita alla societa’ reclamante (Art.8 comma 5 C.G.S.)