La vendita della cannabis light e l’uso dei prodotti con essa realizzati e messi in commercio sono leciti. Questa la sentenza depositata ieri dalla sesta sezione penale della Cassazione. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne di Civitanova, che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis. I negozi, quindi, non possono essere sottoposti a sequestri preventivi. La corte ha stabilito che «la liceità della vendita delle inflorescenze della canapa con una percentuale di thc entro lo 0,6% è un corollario logico-giuridico della liceità della coltivazione, permessa e promossa dalla legge 242 del 2016. Non va, quindi, considerata ai fini giuridici sostanza stupefacente soggetta alla legge sulle droghe. Risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno».
«Sentenza che si pone a contrasto con almeno altre due precedenti della Corte di cassazione, che hanno detto esattamente il contrario. E’ ragionevole pensare che preso ci sarà una decisione della Cassazione a sezioni unite. In attesa di questo il mio ufficio andrà avanti con la sua attività» ha detto il procuratore Giovanni Giorgio.
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“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Cost., art. 32, 1° comma.
Ecco provato come il nostro Paese sia debole di costituzione. Tutti riconosciamo i meriti del dottor Pignataro, tranne la Cassazione che, in pratica, me sconfessa l’azione.
I tossici di 30 anni fa mi dicevano che la cannabis era l’anticamera della droga pesante.
Invito i lettori a prendere visione del foglio illustrativo di un prodotto contenente THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), pubblicato al link
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003471_040548_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
e prendere atto che:
– esso è in commercio SOLO PERCHE’ preventivamente APPROVATO dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
– è dispensabile solo in FARMACIA, dietro presentazione di RICETTA MEDICA.
La conseguente riflessione è:
– PERCHE’ TALE GENERE DI PRODOTTI MEDICINALI – CHE NON HANNO CERTO EFFETTO DROGANTE (O SI’?) – SONO DA CONSIDERARSI FARMACI E POSSONO QUINDI ESSERE COMMERCIALIZZATI SOLO PREVIA APPROVAZIONE DELL’AIFA MENTRE LE INFIORESCENZE CONTENENTI LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO NO? QUAL E’ LA DIFFERENZA? PUO’ DARSI CI SIA, MA IO NON LA VEDO….
Riterrei opportuno che le Sezioni Unite chiarissero alla prima occasione anche questa cosa perché mi pare che tra il bianco e il nero, vi siano sfumature degne di essere considerate perché il fatto che chiunque, anche un minorenne quindi, possa liberamente acquistare delle infiorescenze di cannabis (il tabacco pero no!) mi vede incredulo….
Nicola Lalla – Segreteraio Generale Provinciale Co.I.S.P.