Il caso Lam non potrebbe ripetersi
Norma dichiarata incostituzionale

La recente sentenza della Corte Costituzionale

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L'ex presidente Francoo Capponi con il Commissario prefettizio Sandro Calvosa

Casi uguali a quello che ha portato all’annullamento delle elezioni provinciali di Macerata probabilmente non accadranno più. Pochi giorni dopo la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma sul contenzioso elettorale amministrativo (art. 83 T.U 1960 come modificato con legge 1147 del 1966) sulla quale si erano sostanzialmente fondate le due sentenze del Tar Marche (29 maggio 2009) e del Consiglio di Stato (5 giugno 2009, il giorno precedente le elezioni) che, in base alla “consolidata giurisprudenza” esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, anteriormente alla proclamazione degli eletti”.

Questa interpretazione dell’art. 83 del T.U 570 del 1960 era venuta a costituire una «regola di diritto vivente» e come tale applicata nel caso del ricorso delle LAM.

La sentenza (n 236 del 5 luglio 2010) con la quale la Consulta dichiara incostituzionale tale norma è scaturita  da un caso analogo a quello che ha portato al Commissariamento della Provincia di Macerata. La causa davanti alla Corte Costituzionale è stata sollevata da una eccezione di costituzionalità promossa dal TAR della Liguria sul procedimento elettorale delle elezioni provinciale di Savona del 2009. In quel caso però la lista era stata ammessa con riserva dall’Ufficio elettorale centrale e quindi ha potuto prendere parte alle elezioni.

La Consulta ha ritenuto la predetta norma contraria agli articoli 24 e 113 della nostra Costituzione in quanto “non assicura una tutela giurisdizionale piena e tempestiva”.

La Corte costituzionale ha richiamato anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. “Deve rilevarsi – scrivono – che gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riconoscono un diritto ad un ricorso effettivo, che verrebbe vanificato laddove l’art. 83-undecies del d.P.R. n. 570 del 1960 fosse inteso nel senso di escludere l’impugnabilità immediata degli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, come l’esclusione di liste o di candidati, che siano immediatamente lesivi di situazioni giuridiche soggettive.

Né  può sostenersi la tesi in base alla quale la possibilità dell’intervento del giudice amministrativo nella fase iniziale del procedimento elettorale rischierebbe di creare incertezze nel corpo elettorale, che costituisce «il primo organo costituzionale, in quanto titolare della sovranità popolare». A prescindere dalla circostanza che la sovranità popolare è esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, secondo comma, Cost.), il sindacato giurisdizionale sugli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale per tutti i cittadini. In un ordinamento democratico, infatti, la regola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti e, a questo fine, è essenziale assicurare una tutela giurisdizionale piena e tempestiva.”

In conclusione la Corte costituzionale (presidente Francesco Amirante, estensore Sabino Cassese) ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali), nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.



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