“Civita.s”, respinto il ricorso di Brandoni:
ok giurisdizione della Corte dei conti
CIVITANOVA - La Cassazione ha deciso sulla questione proposta dall'ex presidente della società partecipata, Alessandro Brandoni, che era stato condannato per danno erariale. La vicenda riguarda la Tari dell'Asur che non era stata versata. Disposto il risarcimento delle spese legali a Giulio Silenzi e Tommaso Corvatta

di Laura Boccanera
Caso “Civita.s”, la Corte dei conti ha deciso legittimamente, la giurisdizione era corretta. Così la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dall’allora presidente della “Civita.s”, l’avvocato Alessandro Brandoni (assistito dal legale Mario Cavallaro). La questione riguarda la vicenda della mancata riscossione della tassa rifiuti dovuta dall’allora Asur Marche tra il 2006 e il 2012 alla “Civita.s”.
Le sezioni unite civili, con l’ordinanza pubblicata il 25 agosto, hanno ritenuto «manifestamente infondato» il motivo con cui l’ex presidente della società civitanovese contestava la giurisdizione della Corte dei conti.
La vicenda riguarda gli avvisi di accertamento relativi alla tassa rifiuti dal 2006 al 2011 e alla Tarsu del 2012. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, Brandoni, all’epoca presidente del cda di “Civita.s”, aveva disposto la sospensione temporanea dell’invio degli avvisi di accertamento alla società incaricata di notificare le ingiunzioni di pagamento, nonostante fosse vicino il termine per la riscossione.
Il termine era poi scaduto, determinando l’annullamento in autotutela dell’ingiunzione fiscale e l’estinzione del giudizio tributario promosso dall’Asur. Per quei fatti Brandoni era stato sottoposto a giudizio davanti alla Corte dei conti per danno erariale. In appello, con la sentenza del 17 marzo 2025, era stata confermata la condanna al risarcimento del danno, rideterminandone soltanto in misura di poco inferiore l’importo rispetto al primo grado. Brandoni ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, in sostanza, che sulla vicenda dovesse pronunciarsi il giudice ordinario. La suprema corte ha però respinto questa tesi. Le sezioni unite hanno ricordato che la giurisdizione civile e quella contabile sono indipendenti anche quando riguardano gli stessi fatti. L’eventuale interferenza tra i due procedimenti non costituisce una questione di giurisdizione. La corte ha comunque sottolineato che la sentenza della Corte dei conti aveva qualificato espressamente come caratterizzata da colpa grave la condotta contestata a Brandoni. Stabilire se quella responsabilità sussista o meno nel merito, però, spetta al giudice competente e non alla Cassazione in questo procedimento. La Corte dei conti aveva stabilito il risarcimento da versare a Comune e Provincia dall’ex presidente della Civitas Alessandro Brandoni (150mila euro, ridotti rispetto al primo grado) e dall’ex dirigente Marco Passarelli (che in primo grado invece era stato prosciolto, per i restanti 50mila euro). Passarelli non ha presentato ricorso in Cassazione relativamente alla giurisdizione.
Da quella vicenda sono nati due distinti procedimenti: uno davanti alla Corte dei conti, concluso con la condanna di Brandoni per danno erariale, e uno civile che riguardava presidente e cda della “Civita.s”. Nella vicenda erano stati coinvolti anche gli ex amministratori, l’allora ex sindaco Tommaso Corvatta e il vice Giulio Silenzi difesi rispettivamente dagli avvocati Alessandra Piccinini e Alessandro Lucchetti, poi scagionati dalle accuse e assolti con formula piena. La Corte con l’ultima ordinanza ha condannato Brandoni a risarcire i due ex amministratori che si erano opposti al ricorso in Cassazione col pagamento di 7mila euro per le spese legali sostenute da Silenzi e 6mila euro per quelle sostenute da Corvatta. A queste somme si aggiungono altri 3.500 euro ciascuno in favore di Silenzi e Corvatta come indennità ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
La questione aveva avuto anche un risvolto politico con l’ex vicesindaco Giulio Silenzi che aveva accusato il sindaco e la giunta di essersi costituiti parte civile nel procedimento «in modo del tutto infondato, per vendetta politica e a spese dei contribuenti» causando all’ente un esborso superiore a 80mila euro tra spese legali e risarcimenti dovuti a seguito della doppia condanna del Comune nei due gradi di giudizio.
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