Fugge dal posto di blocco e ha un incidente. E’ accaduto nella notte a Civitanova, sul lungomare. Un 19enne del posto, neopatentato, stava transitando lungo la strada quando ha visto una pattuglia della polizia stradale di Macerata ferma per i controlli del sabato sera. Erano le 4. Il 19enne ha ingranato la retromarcia a tutto gas e si è schiantato contro un’auto in sosta. La polizia l’ha subito raggiunto bloccandolo. Il giovane si è rifiutato di fare l’alcoltest ed è stato denunciato. I danni alla vettura parcheggiata non sono stati ingenti e il 19enne non ha avuto bisogno delle cure del 118. In tutto sono state dieci le patenti ritirate invece per guida in stato di ebbrezza. Tutte le persone alla guida avevano sopra ai 30 anni, ad eccezione di due neopatentati, di sesso maschile tranne un caso di una donna della Repubblica Ceca. La gradazione alcolica era superiore ad un grammo litro per due soggetti mentre per il reso l’alcol test ha evidenziato un tasso tra lo 0,8 e l’1.
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Sarà anche neopatentato, ma questo qua è più che informato tanto da rifiutare di fare l’alcol test. Per inciso, se uno non fa l’alcol test, non rischia niente dal punto di vista penale, come da sentenza della cassazione penale n. 43405/2007 e L. 120/2010 che ha trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato.
Mettiamoci pure a compiere atti illeciti, tanto non si viene puniti!
Ti sbagli codice della strada aggiornato e penale!! Non e un furbo!!
@web master: guarda, spero di sbagliarmi e anzi ti invito a dirmi dove hai visto questa cosa o di citarmi qualche sentenza a riguardo, perchè sarei ben felice di essere smentito. Sta di fatto che, in assenza di alcoltest, il massimo della pena, da un punto di vista penale, è l’arresto, il che significa che al massimo uno si fa un paio di notti in carcere. Il resto sono tutte pene amministrative, come anche confermato da sentenza della cassazione n. 16055/2014 dell’11.04.2014 in applicazione dell’art. 186 del codice della strada.
Chiama la Polizia Stradale di Macerata!! Ti confermano quello che ti dico!!
@mr.xabaras leggi http://www.prefettura.it/padova/contenuti/2418.htm
@Web Master: non sono io che devo chiamare la polizia. Sei tu che affermi che uno rischia penalmente se si rifiuta di fare l’alcol test. Quindi, o citi le fonti di quello che tu dici, come ho fatto io, oppure evita di scrivere qualcosa tanto perchè non hai di meglio da fare. Ripeto: io spero di essere smentito, ma purchè uno mi citi una fonte attendibile. Per tua informazione, giusto per indicare un caso successo ieri, il 40enne che ha ucciso un 15enne a Monza si è costituito 24 ore dopo il fatto e nemmeno è stato arrestato. E c’è un omicidio di mezzo, vedi tu.
@Andreminik: hai messo il link all’art. 186 del codice della strada, ma anche io ho fatto lo stesso. La pena c’è se lo stato di ebbrezza viene accertato, ma se uno si rifiuta di fare l’alcoltest, cosa accerti???
Mi permetto di intervenire nella discussione… sperando di fare chiarezza, senza pretesa di riuscirci. Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è già di per se un reato (art. 186 comma 7 del codice della strada) ed è punito con le stesse sanzioni dell’ipotesi più grave della guida in stato di ebrezza (arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 1500 e 6000 oltre a sospensione di patente e sequestro della macchina se intestata a chi guida). Quindi, chi si rifiuta, anche se perfettamente sobrio, ha le stesse pene di chi guida con un tasso superiore a 1,5.
@Occidit_qui_non_servat: grazie mille per la precisazione che anzi mi ha dato modo di approfondire il discorso e anzi, la sentenza della Cassazione che avevo citato (16055/2014) andava ad annullare una precedente sentenza del 2012 che era stata impugnata proprio perchè il colpevole era stato sanzionato solo con pena amministrativa e quindi non era corretto il trattamento sanzionatorio. Anzi, vedo che per chi ha meno di 21 anni, ed è il caso del 19enne di Civitanova, addirittura le pene aumentano da un terzo alla metà. Però, allora, come mai non si è provveduto all’arresto? Quanto meno, nell’articolo di CM non se ne parla…..
L’arresto nel caso dell’art. 186, come in molti altri casi di violazioni “minori”, è inteso come fattispecie di pena prevista a conclusione del procedimento penale e non si intende l’arresto, come molti pensano, inteso come fermo immediato della persona, ovvero il cosiddetto arresto in flagranza di reato. Se hai tempo e voglia di leggere wikipedia lo spiega abbastanza bene http://it.wikipedia.org/wiki/Arresto_in_flagranza_di_reato
@Occidit_qui_non_servat (estimatore del Petrus Boonekamp? :)) : grazie mille per le precisazioni, molto gentile!