Accogliendo la richiesta di archiviazione già avanzata dal pubblico ministero Stefania Ciccioli, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata Enrico Pannaggi ha definitivamente archiviato la querela per diffamazione a mezzo stampa sporta nel luglio del 2012 da Alfio Caccamo, Nina Caccamo e Giuseppe Fava contro l’avvocato Giuseppe Bommarito, collaboratore di Cronache Maceratesi, e contro Matteo Zallocco, direttore di Cronache Maceratesi (entrambi difesi dall’avvocato Vando Scheggia), in merito a un’inchiesta giornalistica svolta da Bommarito sulla nascita e sui finanziamenti di quell’importante centro commerciale che è il “Corridomnia Shopping Park”. In tal modo si chiude per sempre una vicenda giudiziaria nel corso della quale i querelanti sostenevano di essere stati diffamati da Bommarito e da Zallocco, che invece, come incontestabilmente risulta dal pronunciamento del competente organo di giustizia, non solo non hanno diffamato nessuno ma, al contrario, hanno esercitato il diritto costituzionalmente garantito di documentare, approfondire e sottoporre a riflessione critica i fatti di pubblico interesse, un diritto, questo, che si incarna nella funzione civile dell’informazione.
Per una dettagliata ricostruzione dell’intera vicenda riportiamo i testi ufficiali della richiesta di archiviazione fatta dal Pm Ciccioli e della definitiva archiviazione pronunciata dal Gip Pannaggi. In serata pubblicheremo un ulteriore approfondimento di Giuseppe Bommarito sul caso Caccamo.
***
LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PM STEFANIA CICCIOLI:
Letti gli atti del procedimento penale segnato relativo alla querela per diffamazione a mezzo stampa presentata da Caccamo Alfio, Caccamo Nina e Sava Giuseppe nei confronti di Bommarito Giuseppe e Zallocco Matteo per due articoli apparsi sul quotidiano on-line Cronache Maceratesi in data 16.6.2012 e 26.6.2012.
Rilevato che:
Quanto all’articolo apparso il 16.6.201-2 intitolato “CORRIDOMNIA SHOPPING PARK: CHI E’ VERAMENTE ALFIO CACCAMO?” a firma di Bommarito Giuseppe, dalla lettura completa dell’articolo deve escludersi qualsivoglia intento diffamatorio offensivo e denigratorio da parte dell’autore nei confronti del Caccamo e delle imprese facenti parte del suo gruppo imprenditoriale, e ciò si evince sia dalle modalità espressive utilizzate dall’autore che per i contenuti: il testo riporta in primo luogo un commento molto ben argomentato, motivato e denso di riferimenti a dati veritieri e non certo inventati dall’autore, circa le vicende procedimentali tecnico-amministrative (gli atti assunti dalle istituzioni locali interessate nell’approvazione del progetto, i tempi di effettiva realizzazione dell’opera ecc.) che hanno portato alla realizzazione del progetto del parco commerciale Corridomnia; le opinioni critiche e le valutazioni negative sollevate dal Bommarito sulla scelta dell’amministrazione comunale di Corridonia di approvare ed autorizzare la realizzazione di tale complesso commerciale, paiono perfettamente legittime e comunque lecite manifestazioni di dissenso oltre che esercizio dei diritti personali garantiti dall’art. 21 della Costituzione.
Anche le domande che l’articolista pone circa le modalità con cui il Caccamo avrebbe reperito parte dei finanziamenti sembrano legittime e doverose: viene infatti indicata la provenienza “ufficiale” dichiarata dallo stesso Caccamo (finanziamenti personali dei soci effettuati con somme provenienti da operazioni di rientro di capitali con lo scudo fiscale) ed è proprio in relazione a tale aspetto della vicenda che il Bommarito chiede chiarezza e trasparenza al Caccamo e soci; le domande, gli interrogativi, le considerazioni che il Bommarito si pone e propone al pubblico, anche sul piano delle implicazioni che notoriamente, la provenienza opaca dei soldi comporta anche sul piano criminale, paiono più che lecite anzi doverose per un cronista; e ciò perché a prescindere dal fatto che “scudare” i soldi portati all’estero sia condotta “scriminata” ex lege, è lecito, nell’interesse pubblico, pretendere chiarimenti sull’origine di soldi che sono stati utilizzati per la creazione di un’opera di grande impatto socio¬economico, senza che ciò costituisca un’offesa i soggetti a cui questi chiarimento vengono chiesti.
Anche nell’articolo apparso il 26.6.2012 intitolato “IL CASO CACCAMO Dove sono le istituzioni?” l’autore, chiarendo e ribadendo le questioni già illustre in precedenza circa il dovere del Caccamo (quale personaggio ormai divenuto pubblico e imprenditore di grido) di fare un’operazione di trasparenza circa la provenienza dei suoi soldi, torna ad escludere di avere mai voluto proporre il concetto semplicistico “Sicilia = mafia” e respinge al mittente le critiche in tal senso. Prosegue la sua disamina cercando di richiamare l’attenzione di tutte le istituzioni (associazioni di categoria, partiti ecc., Forze dell’Ordine) sulla vicenda e se è comprensibile che al Caccamo possa non piacere che il Bommarito solleciti gli organi inquirenti perché svolgano indagini sulla operazione “CORRIDOMNIA”, ciò non toglie legittimità ad un simile auspicio formulato dall’autore dell’articolo.
Ricorre anche in questo sto caso, oltre il diritto/dovere di cronaca e la scriminante di cui all’art. 51 c.p. trattandosi dell’esercizio del diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente le proprie opinioni e il proprio pensiero.
Quanto alle espressioni con cui l’autore dei due pezzi si rivolge al Caccamo Alfio, definendolo in taluni passaggi come “pifferaio magico” neppure tale appellativo può definirsi diffamatorio in quanto dal dell’articolo si comprende che l’autore, anche con senso ironico, ha inteso intende sottolineare la indubbia capacità avuta dal Caccamo di creare consenso, anche a livello istituzionale, attorno alla propria iniziativa imprenditoriale. La giurisprudenza del S.C. con sue pronunce recenti ha già spiegato che l’uso di espressioni satiriche contenute entro il limite della formale continenza non assumono rilievo diffamatorio (Sez. 5, Sentenza n. 3356 del 27/10/2010 Ud. dep. 31/01/2011).
In relazione alla posizione del co-indagato Zallocco Matteo, direttore responsabile del quotidiano on-line “Cronache Maceratesi”, deve rilevarsi come la giurisprudenza del S.C. ha già escluso che possa applicarsi a tale qualifica la fattispecie penale di cui all’art. 57 c.p. non potendosi ricomprendere nel concetto di stampa periodica le pubblicazioni on-line (si veda Cass. 5^ Sentenza n. 44126 del 28/10/2011 dep. 29/11/2011), essendo peraltro vietata l’estensione in malam partem della norma penale; né è possibile sostenere che lo Zallocco debba rispondere in concorso del reato di cui all’art. 595 co. 3 c.p. non essendovi prova o evidenza alcuna che sia stato coautore o abbia contribuito alla redazione degli articoli incriminati in relazione ai quali, per le ragioni sopra esposte, non si ritiene sussistere il delitto di diffamazione.
Letti gli artt. 408 e 411 C.P.P.;
CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento indicato
in oggetto, ordinando quindi la restituzione degli atti a questo Ufficio, per la successiva diretta trasmissione in archivio.
DISPONE
Che la presente venga notificata ai querelanti Caccamo Alfio, Caccamo Nina, Sava Giuseppe, tutti domiciliati presso Avv.to Paolo Rossi con studio in Macerata via Pianesi 5, che ha dichiarato di voler essere informata dell’eventuale archiviazione, con avvertimento che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
***
L’ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ENRICO PANNAGGI:
Letti gli atti relativi al fascicolo a margine indicato a carico di Bommarito Giuseppe e Zallocco Matteo, in atti generalizzati, indagati per la violazione degli artt. 595 e 57 c.p., e dell’art. 13 della legge 47/1948 in danno di Caccamo Alfio, Caccamo Nina e Sava Giuseppe, a scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale dell’11 marzo u.s., osserva.
L’articolata e motivata richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero deve trovare integrale accoglimento condividendo questo ufficio le considerazioni svolte dall’organo dell’accusa e dovendosi, nel contempo, ritenere, anche in conseguenza del significativo ulteriore apporto conoscitivo che è derivato dall’instaurazione del contraddittorio camerale sulla suddetta istanza, la superfluità del supplemento istruttorio sollecitato dall’opponente (nel corso dell’udienza, invero, venivano rese spontanee dichiarazioni da parte dell’indagato Bommarito e della p.o. Caccamo Alfio).
L’indagato Bommarito, avvocato del foro di Macerata e collaboratore a titolo gratuito del quotidiano di informazione online Cronache Maceratesi, diretto dal coindagato Matteo Zallocco, risulta l’autore di due scritti – di approfondimento giornalistico e critica politica -, pubblicati sul sito del predetto quotidiano il 16.6.2012 (“Corridomnia Shopping Park: chi è veramente Alfio Caccamo?”) e il successivo 26.6.2012 (“Il caso Caccamo: dove sono le istituzioni?”).
Gli odierni opponenti Caccamo Alfio, Caccamo Nina e Sava Giuseppe, con denuncia querela del 27 luglio 2012, si sono lamentati del carattere diffamatorio dei suddetti articoli – e, in verità, anche di precedenti contributi pubblicati, sul medesimo tema, dal Bommarito il 18 luglio, il 2 ed il 9 novembre 2011.
Dall’esame degli scritti del Bommarito emergono alcuni temi di riflessione e di critica politica: l’indagato si interroga sull’opportunità di autorizzare l’insediamento commerciale “Corridomnia Shopping Park” (anche sotto il delicato profilo urbanistico); viene esaminata la tempistica di perfezionamento dell’iter amministrativo conseguente alle decisioni adottate in sede politica; l’indagato infine denuncia la mancanza di trasparenza circa la provenienza di parte degli ingenti capitali utilizzati dagli imprenditori siciliani, odierni opponenti.
Sotto tale ultimo aspetto l’indagato Bommarito, nell’evidenziare la non chiara provenienza dei fondi (ovvero di parte degli stessi) impiegati nella realizzazione del centro commerciale, sollecitava pubblicamente ed a più riprese le istituzioni competenti ad una attenta ed approfondita verifica ed il Caccamo Alfio (quale socio della “Alba” S.r.l. committente dei lavori) a fornire esaustive risposte a riguardo.
Nel corso dell’udienza camerale, sul punto, il Caccamo ha riferito, e la circostanza è stata, nella sostanza, confermata dallo stesso Bommarito, di un incontro tra i due avvenuto nello studio del legale (il quale, con evidenza, assumeva il contraddittorio con l’imprenditore nella veste di commentatore e collaboratore del quotidiano Cronache Maceratesi).
Nel corso di detta intervista, stando alla ricostruzione del Caccamo, questi avrebbe fornito privatamente all’indagato ogni spiegazione richiestagli, indicando in particolare la provenienza delle somme.
Successivamente, nel leggere gli articoli pubblicati dopo l’inaugurazione del centro commerciale, il Caccamo maturava però la convinzione di essere stato diffamato mediante un utilizzo strumentale e fuori contesto delle informazioni precedentemente rese al Bommarito.
Il Bommarito, pur confermando come detto il colloquio, negava tuttavia di avere mai ricevuto, in quell’occasione o altrimenti, le sollecitate informazioni.
Rendendo spontanee dichiarazioni il Bommarito precisava, altresì, di avere basato ogni suo articolo sull’analisi di dati oggettivi, quali ad esempio i dati di bilancio della società gestita dagli opponenti, ricavando dette informazioni non già dall’intervista fatta al Caccamo (a suo dire sotto tale profilo infruttuosa), bensì da fonti ufficiali di pubblico accesso.
Orbene, pur avendo manifestato critiche piuttosto aspre anche sul versante politico e amministrativo, l’indagato non ha mai fatto ricorso ad espressioni ingiuriose o, comunque, idonee a ledere l’altrui reputazione in alcuno degli scritti sottoposti a vaglio di questo G.i.p.
I richiami alla criminalità organizzata, alle moderne e subdole modalità d’infiltrazione delle mafie nel tessuto economico anche di regioni, come le Marche, tradizionalmente ritenute (a torto) al riparo da questi fenomeni, il richiamo alle dinamiche del riciclaggio dei capitali ricavati dal commercio della droga e dalle estorsioni – tutte tematiche, peraltro, sempre affrontate con competenza ed equilibrio dall’indagato – sono stati erroneamente interpretati dagli opponenti quale espressione di un intento denigratorio in capo al Bommarito, intento invece del tutto insussistente.
Come richiamato dallo stesso Pm, un dato che si ricava agevolmente dall’analisi degli atti del procedimento è il deficit di trasparenza circa la provenienza delle somme (recte: di parte delle somme) investite dagli opponenti per la realizzazione del centro commerciale “Corridomnia”.
Il Bommarito invita più volte la famiglia Caccamo a dare pubblicamente conto dell’effettiva provenienza delle somme (poco meno di tre milioni di euro) ad un certo punto emergenti a bilancio della società “Alba” quali “prestiti personali infruttiferi dei soci”.
La questione sollevata è, indubbiamente, una questione di pubblico interesse, essendo strettamente collegata alla realizzazione di un’opera comportante complessi interventi urbanistici e, al tempo stesso, rilevanti modifiche all’assetto del territorio.
Rileva, ancora, il Pubblico Ministero – e la considerazione è integralmente condivisa da questo G.i.p. -, come la circostanza che parte rilevante della provvista monetaria investita nella realizzazione dell’opera fosse “scudata” non vale, di per sé, ad attestarne la lecita provenienza.
La circostanza, poi, che nulla di rilevante sia stato, ad oggi, contestato al gruppo societario Caccamo in conseguenza delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi non è sufficiente, come invece vorrebbero che gli venisse riconosciuto gli opponenti, a cancellare il deficit originario di trasparenza di cui si è ampiamente detto.
L’impiego di capitali “scudati” risulta, invero, il più delle volte quale circostanza ostativa allo svolgimento di efficaci indagini finalizzate a “tracciare” la provenienza dei capitali medesimi, senza tener poi conto del fatto che dette indagini (ove consentite) dovrebbero avvalersi di lunghe e complesse rogatorie all’estero.
Avvalendosi dello strumento in commento gli opponenti hanno tratto vantaggi notevoli, sia sul piano fiscale che di trattamento sanzionatorio (per la non punibilità dei reati tributari), e decidendo di non divulgare i documenti che potrebbero attestare la lecita provenienza di quelle ingenti somme essi sfruttano una prerogativa che la normativa fiscale, nella attualità, certamente riconosce loro.
Ciò posto deve, comunque, osservarsi come, a fronte di tale libera scelta, del tutto sfornita di fondamento giuridico appaia la pretesa, pure con forza accampata dagli opponenti, di impedire che venga pubblicamente denunciata l’opacità della complessiva operazione finanziaria che, dell’imponente edificazione in commento, costituisce presupposto.
Coltivare l’interrogativo della provenienza di quelle somme – purché ciò avvenga nel rispetto dell’altrui reputazione, entro i limiti dei ben noti canoni che l’elaborazione giurisprudenziale fissa a riguardo -, è non solo comportamento perfettamente lecito sotto il profilo penale ma costituisce, nel contempo, preciso diritto e dovere civico riconosciuto e tutelato dall’art. 21 della nostra Costituzione.
Quanto alla posizione del coindagato Zallocco, ritiene questo G.i.p. condivisibili le argomentazioni esposte dal Pm, essendo preferibile l’orientamento della Cassazione teso ad escludere l’operatività della sanzione penale di cui all’art. 57 c.p. ai direttori responsabili di quotidiani o periodici “online”, ostandovi il divieto di applicazione analogica delle fattispecie incriminatrici.
Nel merito, dovrebbe comunque escludersi la ricorrenza del reato per quanto sopra esaminato in relazione alla posizione dell’autore degli scritti.
Da ultimo, la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dalla difesa degli opponenti deve ritenersi irrilevante e superflua, giacché finalizzata ad acquisire clementi comprovanti l’asserita “redditività delle imprese dei querelanti” e spiegare le “modalità di procacciamento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del centro commerciale”, nonché a ricostruire i rapporti intercorsi fra Caccamo Alfio, le società del gruppo e gli enti territoriali.
Tali oggetti di investigazione risultano, invero, con evidenza estranei all’odierno tema di indagine. Per le ragioni sopra esposte visti gli arti. 409 e 410 c.p.p.,
P.Q.M.
Dispone la archiviazione del procedimento, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Autorizza
sin d’ora il rilascio di copie degli atti all’indagato ed alla persona offesa, titolari di un effettivo interesse quali parti nel procedimento archiviato.
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
Complimenti per la scelta della foto, sembra di stare in America 50 anni dopo: Il primo Emendamento della Costituzione americana afferma che non sono ammessi limiti alla libertà di stampa. La Suprema Corte, nel procedimento ”The New York Times Company contro Sullivan”, decise che il giornalista può essere punito soltanto se pubblica notizie false, nella consapevolezza che siano false e con lo scopo di danneggiare ingiustamente il protagonista dell’articolo. Va dimostrato l’intento deliberato di rovinare la reputazione di qualcuno. Era il 1964.
Sulla base della famosa sentenza Sullivan, la Corte Europea dei Diritti sull’Uomo si è così espressa: “i giornali sono i cani da guardia della democrazia e delle istituzioni” (the watch dogs).
E adesso si faccia luce su Civita Park, anche se districarsi in questa storia appare quasi impossibile!
E’ inusuale vedere una richiesta di archiviazione e pedissequo decreto così diffusamente motivati; gli argomenti trattati “verità dei fatti” e “legittimità costituzionale del diritto d’opinione” sono addirittura rilevanti come precedente giurisprudenziale.
Ciò fa ritenere che la Procura prima ed il Tribunale poi abbiano trattato la vicenda con speciale attenzione, cercando di far apparire nei motivi posti a sostegno dell’infondatezza della notizia di reato di non aver trascurato nulla.
Per altro verso, la stessa vicenda pone l’attenzione sulla delicatissima funzione d’informazione che un giornale svolge, soprattutto se accanto ad una notizia compare anche l’opinione del redattore o un commento di un lettore. In questo caso, peraltro, non si trattava di una notizia scaturita da un accadimento pubblico bensì di una inchiesta su fatti e circostanze che altrimenti non sarebbero mai state di dominio pubblico.
La pronuncia in esame segna in modo evidente la bontà della linea di approfondimento e d’indipendenza propria di CM.
Be il dubbio della provenienza dei soldi non solo del corridmnia ma di tanti altri centri commerciali viene spontaneo …..
iL SIG . Caccamo e’ pronto per altra denuncia, come dice CM questa sera uscira’ altri approffontimenti dell’avv, Buonmarito sul caso Caccamo questo personaggio misterioso…………….aspettiamo con curiosita’
Tra un po’ tocca anche a chi ha dato i permessi… devastatori del territorio.
Uno a zero per Cronache Maceratesi.
Secondo me una bella controquerela non ci starebbe mica male…
Ora Alfio Caccamo dia le risposte. Il commento dell’avvocato Bommarito, leggi l’articolo:
https://www.cronachemaceratesi.it/2014/03/31/ora-alfio-caccamo-dia-le-risposte/447278/
I COMPAGNI DEL PD SONO TALMENTE CONTRO IL CEMENTO E PER IL MANTENIMENTO DI CENTRI STORICI STRACOLMI DI VITA CHE HANNO FATTO REALIZZARE IL CIVITA PARK A CIVITANOVA MARCHE, UN ALTRO CENTRO COMMERCIALE A FERMO CON GRAVI DIFFORMITA’ EDILIZIE ( CHE COMUNQUE LA SINDACHESSA FERMANA SI PROPONE DI SANARE TRATTANDOSI DI COSTRUTTORI VICINI AI COMPAGNUCCI DEL PD ) E APPROVARE BEN QUATTRO TORRI AD USO TURISTICO IN RIVA AL MARE A LIDO DI FERMO ( FORSE VORRANNO FARE TUFFARE DIRETTAMENTE IN MARE I TURISTI DALLE TORRI ??? ). NON VI ASPETTATE RISPOSTE SERIE DA QUESTI IPOCRITI CHE SANNO BENE COSA STANNO FACENDO E QUALI INTERESSI STANNO PROTEGGENDO ( I PROPRI E QUELLI DEL PD E ASSOCIATI COME E’ LOGICO CHE SIA ).
Il Tribunale ha potuto/dovuto garantire la libertà di inchiesta e di informazione, di fronte alla dimostrata la veridicità dell’inchiesta stessa.
Data la potenza economica ( e il potere), nonché la schiera di avvocati azzeccagarbugli ( mi scuso con la categoria ma l’epiteto è riferito a “certi tipi” di avvocati) superpagati di cui certamente dispone il personaggio se soltanto vi fosse stata una minima inesattezza il giudice non l’avrebbe potuta far passare inosservata.
A maggior ragione dunque, tanti complimenti a Peppe Bommarito per l’ottimo e documentato lavoro e a Coronache Maceratesi che lo ha ospitato.
No dai, non pensate male!??