Il Tar dà ragione al maresciallo Palmiero:
l’Arma gli aveva negato
il trasferimento per fare l’assessore

POTENZA PICENA - L'esponente della giunta Tartabini aveva chiesto al Comando generale dei carabinieri di poter essere spostato nel Maceratese per facilitare il suo lavoro in amministrazione, ottenendone un no. Il tribunale amministrativo del Lazio: «Necessaria la presenza sul territorio per svolgere al meglio le sue funzioni»

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Salvatore Palmiero, maresciallo dei carabinieri e assessore comunale

di Marco Pagliariccio

La richiesta dell’assessore Salvatore Palmiero, maresciallo dei carabinieri, di essere trasferito temporaneamente in un reparto più vicino a Potenza Picena è fondata e deve essere quindi rivalutata dal comando generale dell’Arma. Lo dice il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata lo scorso 7 gennaio che ha dato ragione all’assessore comunale, maresciallo dei carabinieri, che si era visto negare il trasferimento dal comando unità mobili e specializzate “Palidoro” di Roma a un reparto più vicino a Potenza Picena, in modo da semplificare il suo ruolo in seno alla giunta potentina.

La vicenda era nata a luglio 2024, subito dopo le elezioni comunali che avevano visto la rielezione a sindaca di Noemi Tartabini. Questa, visto anche l’ottimo risultato a livello di preferenze raccolte (239) aveva assegnato a Palmiero il ruolo di assessore con deleghe all’Ambiente, alla Polizia municipale e alla Protezione civile e quindi, subito dopo la nomina, il carabiniere aveva provveduto a richiedere al Comando generale dell’Arma la possibilità di un trasferimento da Roma al Maceratese. Richiesta che però, con atto del 26 luglio, l’Arma ha rigettato asserendo motivi «riconducibili alla maggiore carenza organica registrata nel ruolo di ispettori dal Servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate, a fronte di quello del Comando provinciale di Macerata», che non avesse ancora compiuto i quattro anni di permanenza al Comando del corpo essendovi giunto il 26 gennaio 2024 e al fatto che «le motivazioni addotte non appaiono di rilevanza tale da poter essere considerate prevalenti rispetto al pubblico interesse». Palmiero aveva espresso le sue osservazioni, cui il Comando generale dell’Arma aveva però nuovamente controbattuto con le medesime motivazioni. Da qui la scelta di impugnare gli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha dato ragione a Palmiero.

Il Comando generale dell’Arma, infatti, aveva affermato che all’assessore potentino sarebbero stati comunque garantiti tutti i permessi necessari per partecipare alle attività del Consiglio comunale, ma, come rilevato dal Tar, «in realtà, il ricorrente non deve svolgere semplicemente le funzioni di consigliere comunale ma è stato nominato dal sindaco di Potenza Picena come componente della giunta comunale e la carica assunta comporta presumibilmente, per poter essere pienamente e adeguatamente esercitata nell’interesse della comunità locale, una presenza costante e pressoché quotidiana del cittadino-assessore sul territorio comunale, necessaria per poter consentire al medesimo l’adempimento costante delle funzioni amministrative che gli sono state delegate e per potersi coordinare, altresì, con la richiesta frequenza con il sindaco e con gli altri componenti della giunta comunale».

Queste stesse ragioni «depongono in favore di una loro maggiore considerazione rispetto a quanto è avvenuto ai fini di un approfondimento istruttorio che nella specie è mancato e che deve essere rivolto all’individuazione di una sede di servizio per il ricorrente vicino al Comune di Potenza Picena, soluzione che non può essere aprioristicamente negata, visto che, per ammissione della stessa parte resistente, sussiste anche nell’ambito del comando provinciale di Macerata una carenza di personale nel ruolo ispettori (superiore al 16%) non così distante, a ben vedere, dalla carenza di effettivi dello stesso ruolo allegata dall’amministrazione con riguardo al Comando nel quale il ricorrente è attualmente inquadrato», che era stata determinata in poco più del 21%.

Per questi motivi, il Tar ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego del trasferimento, condannando pure il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore di Palmiero (2mila euro).


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