Ricorso per studente rimandato,
il legale: “Scuola preoccupata ai media
più che alla nomina dell’ispettore”

MACERATA - L'avvocato Massimiliano Cingolani replica all'istituto. "Pensano alla semantica, ma di fatto il Tar ha commissariato l'esame. Se fossero davvero stati collaborativi con la famiglia non vi sarebbe stata necessità di invocare l'intervento del giudice amministrativo"

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Massimiliano Cingolani, avvocato della famiglia dello studente dislessico

 

Ricorso al Tar per lo studente dislessico rimandato, il legale della famiglia risponde alla replica della scuola. Dopo la decisione del Tar di far supervisionare l’esame di riparazione del 18enne di Macerata da un ispettore ministeriale (leggi l’articolo), la scuola aveva diffuso ieri alcune precisazioni sullo svolgimento della prova di recupero e sul supporto dei docenti allo studente (leggi l’articolo). «Nel disconoscere le osservazioni dell’istituto scolastico – spiega l’avvocato Massimiliano Cingolani, legale dei genitori del giovane -, senza peraltro voler alimentare uno sterile contenzioso epistolare, si ritengono doverose alcune precisazioni. L’istituto lamenta l’avvenuto utilizzo, da parte della stampa, del termine “commissariamento”, negando che il provvedimento del Tar Marche abbia, quantomeno di fatto, “commissariato” lo svolgimento del prossimo esame. Sembra con ciò che la dirigenza scolastica sia più attenta alla semantica che a preoccuparsi del fatto che un Tar, onde garantire ad uno studente (il quale, peraltro, in tutte le altre materie fuorché in quella per la quale ha riportato il debito, ha meritato lusinghiere valutazioni, tra il 7 ed il 9) il pieno e sereno esercizio del proprio diritto allo studio, abbia dovuto ordinare al Ministero la partecipazione all’esame di un ispettore scolastico, il quale dovrà redigere una relazione da far pervenire al Tar stesso entro e non oltre 5 giorni dall’espletamento della prova». Un iter che, secondo il legale, si vede per la prima volta «nel panorama giurisprudenziale amministrativo italiano, nei confronti di un istituto scolastico in sede di esame di riparazione».

«Per l’istituto in questione – sottolinea Cingolani – deve sembrare talmente normale la presenza dell’ispettore da preoccuparsi più dell’aspetto mediatico che delle ragioni che hanno condotto l’organo giurisdizionale ad adottare tale incisivo intervento sulle scelte scolastiche». Nella nota stampa diffusa ieri dalla scuola si leggeva come lo stesso istituto avrebbe valutato come opportuna e auspicabile la presenza dell’ispettore. «L’alunno e la famiglia – continua l’avvocato – accolgono certamente con favore tale pseudo apertura, non senza dover tuttavia rilevare come di tale accorata invocazione non sia dato scorgere cenno alcuno nelle scarne difese portate all’attenzione del Tar». Quanto al Piano didattico personalizzato «non vi sarebbe stata alcuna necessità da parte del Tar di imporre alla scuola la sua predisposizione entro e non oltre il 15 ottobre 2017, in maniera conforme alle necessità dello studente (secondo le prescrizioni dello Specialista sanitario e senza possibilità per l’istituto di sindacare le prescrizioni stesse), ove lo stesso fosse stato realmente presente da tempo. Parimenti il giudice amministrativo non avrebbe mai ordinato all’istituto di mettere a disposizione del ragazzo per il prossimo anno scolastico il materiale didattico compensativo e di supporto per le verifiche (scritte ed orali) secondo l’ordinaria tempistica». Ed ancora, secondo il legale, in quel caso «il giudice amministrativo non avrebbe accolto l’istanza mirante al rilascio di copia conforme, entro trenta giorni, di tutti i verbali dei consigli di classe a far data dall’11 giugno 2015, di tutte le copie conformi delle delibere del Collegio dei docenti a partire dall’anno scolastico 2013-14 ad oggi, di copia conforme di tutte le verifiche scritte del ricorrente dell’anno scolastico 2016-17 e di copia conforme del registro di un docente per l’anno scolastico 2016-17, qualora la scuola non avesse sempre negato illegittimamente l’accesso a tali atti amministrativi, seppur regolarmente richiesti nella forma e nel merito». «In realtà – conclude Cingolani – qualora veramente l’istituto avesse evidenziato una condotta collaborativa nei confronti del ricorrente e della sua famiglia non vi sarebbe stata necessità alcuna di invocare l’intervento del giudice amministrativo. Ci si aspetta dall’istituto la pronta ed incondizionata esecuzione di quanto imposto dal giudice».


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