di Monia Orazi
Potrebbe essere discusso nel consiglio comunale urgente, convocato per il prossimo 29 aprile a Matelica, l’emendamento proposto dai consiglieri di minoranza Adriano De Leo, Alessandro Casoni, Sandro Botticelli, Massimo Montesi, Fiorella Marzioli, Matteo Aringoli, Alessandro Belardinelli, Fabrizio Massari.
“A ben vedere tale nostra scelta potrebbe essere considerata un boomerang alle porte della campagna elettorale; alla luce però delle furiose polemiche scatenatesi ed anche dopo l’analisi di taluni punti dei due commi che nascondono lacune di natura giuridica, il senso di responsabilità ci impone di proporre una revisione dei due commi – fanno sapere i consiglieri in una nota -. Se infatti i due commi rimanessero così come sono, enormi potrebbero essere le ricadute sul comune di Matelica e sui singoli vigili urbani, che noi come amministratori abbiamo il dovere di tutelare; come è facile desumere dall’approfondita relazione accompagnatoria dei due emendamenti, non viene meno l’esigenza di regolamentare un fenomeno negativo, ma devono essere fatti salvi i diritti di chi mendica per pura esigenza personale e senza importunare i terzi cittadini”.
I consiglieri concludono: “L’unico rammarico è che il regolamento approvato, nonostante la drammaticità del fenomeno trattato dai due commi di interesse, sia stato percepito come un evento di ribalta politica che nulla ha a che vedere con la primaria finalità del provvedimento: cioè la tutela delle persone e la guerra ai racket dello sfruttamento delle persone”.
La norma contestata, inserita nel regolamento comunale di polizia urbana recita che: “Nel Centro Abitato della città è vietato mendicare e chiedere l’elemosina su pubblica strada od in luogo aperto al pubblico in maniera insistente o molesta od in modo tale da abusare del sentimento di pietà delle persone. In luogo della sanzione si applica la sola sanzione della confisca dei proventi con devoluzione degli stessi a pubblica utilità”.
Nella relazione che accompagna la proposta di emendamento tutti i consiglieri si dicono favorevoli a combattere il fenomeno di chi chiede l’elemosina in modo insistente o molesto, che spesso fa capo ad un vero e proprio racket criminale. Tuttavia fanno notare: “la norma votata all’ultimo consiglio comunale, dovrebbe essere rivisitata nel senso di eliminare il periodo “è vietato mendicare”; infatti il “mendicare”, cioè camminare e/o sostare, anche in silenzio, magari con una mano protesa nella speranza che qualcuno regali denari a titolo di mera pietà, non costituisce fatto illecito. Non risulta invero possibile collegare il periodo “è vietato mendicare” all’altro “in maniera insistente o molesta”, scrivono nella relazione. “Qualora venissero confiscati ad un mendicante i denari regalatigli dai passanti per mero spirito di liberalità, la Polizia municipale andrebbe ad appropriarsi di qualcosa donato secondo lo spirito dell’art. 2034 del Codice civile, quindi di qualcosa ormai di proprietà del mendicante”, si rileva nella nota all’emendamento. Nel successivo passaggio i consiglieri di minoranza analizzano nel dettaglio tutte le conseguenze giuridiche a cui sarebbero esposti i vigili nel caso di confisca dell’elemosina, configurandosi la possibilità di richiesta di risarcimento per l’ente: “Senza poter giustificare la provenienza illecita, oppure senza poter giustificare l’insolenza (o la violenza, anche psicologica) del questuante, una condotta del genere esporrebbe gli agenti ad illeciti di natura penale, fra i quali l’appropriazione indebita (art. 646 c.p., dopo la mancata consegna del denaro non restituito), l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.; magari perché la scarsa descrizione della norma non consente al vigile urbano una condotta lineare con lo scopo oggi ancora mal espresso dal regolamento) e la violenza privata (art. 610 c.p.). Di conseguenza, il potenziale “confiscato” si troverebbe nella condizione di poter ricorrere all’Autorità giudiziaria contro la confisca e domandare danni sia all’operatore comunale sia al Comune stesso; ne deriverebbe una richiesta di danno “non patrimoniale” per violazione di norma penale (art. 185 c.p.) ma anche di norma di rango costituzionale (art. 2 Cost., essendo stato intaccato il dovere inderogabile di solidarietà sociale). Le conseguenze economiche per il Comune potrebbero essere rilevanti, in danno del bilancio”. Nell’ultima parte del testo si citano esperienze di alcune regioni italiane, tra cui il Veneto, con i sindaci di Padova, Treviso e Venezia, che avevano disposto la possibilità di confiscare le elemosine, ma la sentenza della Corte Costituzionale numero 115 del 2011 ha precisato che i sindaci non possono vietare l’elemosina, né confiscarla.
I consiglieri propongono di modificare la norma nel seguente modo: “Nel Centro Abitato della città è vietato chiedere l’elemosina su pubblica strada od in luogo aperto al pubblico in maniera molesta o con violenza fisica o verbale od in modo tale da abusare del sentimento di pietà delle persone. Previa valutazione delle condizioni descritte nel precedente capoverso da parte dell’Autorità, in luogo della sanzione si applica la multa da 100 a 500 euro e la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione, con devoluzione dello stesso a pubblica utilità”. Anche per il comma successivo si propone la seguente modifica: “Nel Centro Abitato della città è vietato svolgere l’attività e/o mestiere girovago consistente principalmente nello stazionare fuori a negozi o centri commerciali offrendo servizi di aiuto a portare e caricare la spesa, riposizionare il carrello o similari prestazioni chiedendo in cambio denaro, il tutto in maniera molesta o con violenza fisica o verbale. Previa valutazione delle condizioni descritte nel precedente capoverso da parte dell’Autorità, in luogo della sanzione si applica la multa da 100 a 500 euro e la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione, con devoluzione dello stesso a pubblica utilità”.
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Da una formulazione in “Nel Centro Abitato della città è vietato mendicare e chiedere l’elemosina su pubblica strada od in luogo aperto al pubblico in maniera insistente o molesta od in modo tale da abusare del sentimento di pietà delle persone” ci si indigna e si suggerisce di riformularla in “Nel Centro Abitato della città è vietato chiedere l’elemosina su pubblica strada od in luogo aperto al pubblico in maniera molesta o con violenza fisica o verbale od in modo tale da abusare del sentimento di pietà delle persone”. A parte cogliere le differenze tra le due, spicca l’espressione di “violenza fisica”, ossia una condotta punita dal codice penale con la detenzione (violenza privata, 610 Cod.pen.). Il Comune di matelica quindi degrada una condotta punita dalla legge con la detenzione, in una sanzione amministrativa? Come può? Hanno dichiarato la secessione dallo Stato italiano e proclamato il “principato di matelica” con poteri di legiferare a sè?