La patente si rifà il look
Al via le nuove regole

IL DIRITTO IN DIRETTA - La rubrica a cura dello Studio Legale Merlini e Associati. La riforma entrerà in vigore a partire da domani 19 gennaio. Tra le novità in arrivo: 15 diversi livelli di patente, l’addio al “patentino”, il penale per la guida senza patente o con patente di altra categoria, e il cambiamento di alcuni requisiti di età.

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In totale sono ventuno gli articoli toccati da quella che si presenta come una vera e propria riforma del Codice della Strada e che nelle prossime settimane verosimilmente renderà più complicata la vita di automobilisti e forze dell’ordine. Ancora una volta i cambiamenti sono diretta conseguenza dell’attività del legislatore europeo che alla disciplina delle patenti ha dedicato le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE.  Proprio nell’ottica di conformarsi alle novità comunitarie, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”. La portata delle modifiche europee è stata tale che il maxi decreto del 2011 non si è rivelato sufficiente essendosi generate problematiche di coordinamento, per rimediare alle quali è stato necessario un decreto correttivo, approvato in extremis dal Consiglio dei ministri a fine dicembre.  La novella legislativa non riguarda chi ha già la patente, in quanto manterrà tutti i diritti già acquisiti e potrà continuare a condurre tutti i veicoli che la licenza consentiva al momento del rilascio. Per tutti gli altri, da sabato prossimo, parte – come è stato significativamente osservato – una vera e propria “rivoluzione silenziosa” sulle patenti di guida. È prevista, infatti, l’introduzione di nuove categorie, di nuovi criteri per conseguirle e di nuove sanzioni. Persino la veste grafica subirà delle modifiche per adeguarsi ai maggiori standard di sicurezza europei. A tale proposito sul documento sarà inserito un nuovo ologramma ed è previsto l’uso di un inchiostro fluorescente per contrastare eventuali contraffazioni. Inoltre, l’art. 22 del D. Lgs. 59/2011 definisce il modello di patente di guida comunitaria con la possibilità di inserire un supporto di memorizzazione (microchip) contenente i dati armonizzati della stessa.

Ma vediamo nel dettaglio alcune delle principali novità. La novella modifica, tra gli altri, gli artt. 47, 115 e 116 del codice della strada. La patente AM sostituirà il vecchio certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (comunemente noto come patentino). Oltre alla AM sono introdotte altre dieci categorie: la A1, la A2, la BE, la B1, la CE, la C1, la C1E, la DE, la D1 e la D1E oltre alle già utilizzate A, B, C, D per le quali cambiano in alcuni casi i requisiti per il conseguimento e i veicoli di cui si autorizza la conduzione. Sono previsti nuovi limiti di età per la guida di motocicli e mezzi pesanti. Fino ai 18 anni non sarà possibile per il patentato il trasporto di altri passeggeri sul proprio mezzo. Per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni è previsto il limite di velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre dal 19 gennaio 2013 le patenti verranno stampate a Roma e non più dalle singole Motorizzazioni locali alle quali saranno trasmesse tramite corriere. Per quanto concerne le nuove categorie, la patente AM potrà essere conseguita compiuti i quattordici anni e consentirà la guida di ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. La patente A1 è riservata a coloro che abbiano compiuto i sedici anni. Sarà abilitante alla guida di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, nonché di tricicli ( tipo Ape Car) di potenza non superiore a 15 kW.

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre 1999, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre ‘99). Viene introdotta la patente di guida di categoria A2, che potrà conseguirsi al compimento della maggiore età. Con tale permesso di guida sarà possibile condurremotocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. Viene innalzata l’età minima per il conseguimento della patente della categoria A prevista a 24 anni, o a 20 anni per quanti si trovino da almeno due anni in possesso della categoria A2.  La patente B1,che autorizza la conduzione diquadricicli non leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, potrà conseguirsi a sedici anni. La cara patente B si conseguirà ancora al compimento della maggiore età ed autorizzerà la conduzione diautoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. La patente BE potrà conseguirsi anch’essa al compimento dei diciotto anni e si potranno guidarecomplessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg poiché in caso di massa superiore servirà la C1E.  È stata inoltre introdotta la patente di categoria C1, per la guida di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 e D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg  per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni.

Innalzata a 21 anni l’età minima per il conseguimento della patente di guida di categoria C, D1 e D1E. Tuttavia per condurre a 21 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone costruiti per il trasporto di non più di 16 persone o con percorsi di linea sino a 50 km il titolare di patente categoria D1 deve essere titolare di CQC (Carta Qualificazione Conducente) conseguita con apposito corso accelerato di 140 ore di cui all’articolo 19 comma 2-bis D. Lgs. 286/05. Mentre non necessita di CQC il trasporto di passeggeri in conto proprio. Sarà di 24 anni la soglia che si dovrà raggiungere se si vuole conseguire la patente di guida della categoria D e DE. Anche in tal caso, per poter condurre a 24 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone (e non per il trasporto in conto proprio) il conducente deve essere in possesso della CQC.  La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D.  Veniamo ora alle nuove disposizioni che la novella legislativa ha introdotto in termini di regole e sanzioni (Art. 115, Art. 116, Art. 117 C.d.S.). La patente avrà validità europea. La normativa prevede che si possa essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (i 27 Stati membri della UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Chi guida veicoli a motore non può aver superato i sessantacinque anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione. In tema di sanzioni particolarmente interessante risulta l’art. 115 C.d.S.

In particolare non è  più prevista una sanzione amministrativa per il minore che conduce motoveicoli superiori a 125 cm3 e con potenza superiore a 11 Kw come previsto sino al 18 gennaio 2013. Dopo tale data la conduzione di motoveicoli di cilindrata o potenza superiore viene sanzionata penalmente per guida senza patente. Inoltre,fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, chiunque guidi veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  400,00 a €  1.600,00. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli a cui è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00 euro. Dal 19 gennaio 2013, non è più prevista come in precedenza la sanzione amministrativa di cui all’articolo 125 comma 3 per guida di veicolo per cui serve una patente di categoria diversa, si applica al contrario la sanzione prevista per la guida senza patente. Scompaiono i tagliandi adesivi da apporre sul documento in caso di cambio di residenza, il nuovo dato verrà unicamente annotato sul CED della Motorizzazione. Per ciò che attiene l’esame per il conseguimento della patente i veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati nella nuova normativa. I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultino conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, potranno continuare ad essere utilizzati fino al 30 settembre 2013 (Direttiva n. 2008/65/CE). Gli autoveicoli dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che durante il corso di formazione propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata circolano privi della scritta “scuola guida” saranno soggetti a sanzione consistente nel pagamento dell’importo, in misura ridotta, di euro 80,00.

Augurandoci che l’argomento appena esposto sia di vostro interesse e utilità, vi diamo appuntamento al prossimo contributo invitandovi, come sempre, a sottoporci le vostre osservazioni e domande e a suggerirci tematiche di vostro interesse. Potrete utilizzare l’indirizzo e-mail ildirittoindiretta@libero.it.  

Studio Legale Merlini e Associati – Corso Cavour n. 50/B –62100 Macerata – Tel. 0733/231349  

(a cura di Cristina Grieco)

 

 


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