Autovelox non omologato,
il giudice annulla la sanzione

SAN SEVERINO - Un sessantenne era stato multato per eccesso di velocità, il Giudice di pace di Camerino ha accolto il ricorso dell'automobilista

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Un autovelox

Multa per eccesso di velocità con un autovelox non omologato, il Giudice di pace annulla la sanzione. La sentenza oggi del Giudice di pace di Camerino, Fabiana Carletta, che ha annullato un verbale da 237 euro (scontato a 168 con pagamento entro 5 giorni) che era stato contestato ad un sessantenne pugliese che vive a Macerata.

L’automobilista è stato sanzionato a San Severino, lungo la Settempedana, quando un autovelox fisso (la cui perfetta funzionalità era stata verificata prima dell’uso), ha rilevato una velocità superiore di 21 chilometri orari rispetto al limite che c’è lungo quel tratto di strada (70 chilometri orari). L’infrazione è stata rilevata il 22 giugno scorso. Oltre alla multa sono stati tolti tre punti dalla patente. La multa era stata notificata lo scorso agosto.

L’uomo, difeso dall’avvocato Ivan Gori, ha deciso di fare opposizione davanti al Giudice di pace di Camerino, eccependo l’illegittimità del rilevamento perchè effettuato con un dispositivo approvato ma non omologato.

Il giudice, accogliendo le tesi della difesa, ha annullato la sanzione e condannato il comune di San Severino al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice ha ribadito il principio secondo cui l’omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità costituisce requisito necessario ed imprescindibile ai fini della legittimità dell’accertamento.

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L’avvocato Ivan Gori

Il giudice nella sentenza riporta quando stabilito dalla Cassazione che, dice «con ordinanza numero 10505 del 18 aprile 2024, ha tra l’altro sancito che: “E’ condivisibile la distinzione tra il procedimento di approvazione e omologazione del prototipo dell’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento del superamento del limite massimo di velocità in quanto i procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità diverse; la sola approvazione dell’apparecchio, senza la necessaria omologazione ministeriale, rende illegittimo dell’accertamento, poiché solo l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico”. Tale orientamento – prosegue il Giudice di pace nella sentenza – trova definitiva consacrazione nella recente ordinanza sempre della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 14 maggio scorso, che, ricordando come questa distinzione sia codificata nell’articolo 142, comma 6, del Codice della strada, che stabilisce inequivocabilmente che “per la determinazione dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“, ritiene irrilevanti i tentativi di equiparazione fra i due procedimenti proposti dalle Circolari Ministeriali via via succedutisi sull’argomento, trattandosi di atti amministrativi che “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie“».

Il giudice continua: «È evidente pertanto che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, le stesse possono essere superate solo dalla produzione in giudizio delle certificazioni di omologazione e conformità – non potendo all’evidenza le stesse essere surrogate né da Circolari Ministeriali, né tantomeno dalle attestazioni dei verbalizzanti contenute nel verbale di accertamento -, essendo l’omologazione procedura che ha natura necessariamente tecnica e tale specificità è diretta a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale».

Sulla questione delle omologazioni ci sono Comuni in provincia, è ad esempio il caso di Civitanova, che hanno deciso di sospendere i controlli con questi dispositivi in attesa di maggiore chiarezza a livello legislativo.

L’avvocato Ivan Gori ha espresso soddisfazione per la decisione del Giudice di pace di Camerino, sottolineando come essa costituisca la piena applicazione di un principio ormai consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione.

(Gian. Gin.)



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