Sassotetto
di Luca Patrassi
L’Anac giudica illegittima la proroga deliberata dal comune di Sarnano del contratto di gestione degli impianti sciistici alla Sassotetto srl. I motivi sono vari e tra questi il mancato ricorso ad una gara ad evidenza pubblica. Non si apre nel migliore dei modi l’anno nella cittadina dell’entroterra maceratese, la lettera con la comunicazione del presidente dell’Anac, l’avvocato Giuseppe Busia, è arrivata da pochi giorni al comune di Sarnano e a Giacomo Piergentili, il consigliere comunale di minoranza che aveva firmato la segnalazione iniziale chiedendo di verificare la legittimità di alcuni atti, partendo per la verità da quelli per l’ammodernamento di alcuni impianti e la realizzazione di altre strutture sempre in montagna.
Nelle otto pagine dell’atto il presidente nazionale dell’Anac ripercorre le delibere contestate dal consigliere comunale Giacomo Piergentili e rileva come i cambiamenti in corsa, le integrazioni e i chiarimenti dati possano far dichiarare superate le criticità segnalate nell’esposto sui lavori e sui metodi seguiti. Ma, in corso d’opera, all’Anac hanno notato come un documento non sembrasse rispondente alle norme, in particolare le delibere che hanno portato alle proroghe della concessione.
L’avvocato Giuseppe Busia
Ed ecco, sul punto, cosa ha scritto l’Anac: «Dall’esame della Convenzione integrativa sono emerse ulteriori criticità nelle proroghe contrattuali della concessione disposte con le delibere n.21 del 23 marzo 2017 e n.95 del 17 maggio 2018, nonché nell’affidamento della concessione.
Risulta, infatti, che, a seguito di gara il comune di Sarnano affidava alla società aggiudicataria Sassotetto srl la concessione di costruzione e gestione della seggiovia biposto “S. Maria delle Nevi-Sassotetto” nonchè la realizzazione di opere a questa direttamente collegate, per un periodo di dieci stagioni invernali, con scadenza fissata al 30 aprile 2016) e poi modificata al 30 aprile 2017 con delibera giuntale n.43 del 14 aprile 2016, considerato che la gestione degli impianti di risalita era, di fatto, iniziata con la stagione invernale 2007/2008. La concessione in esame – dice Anac – si presenta come un contratto di gestione misto servizi-lavori con un prezzo complessivo stimato dei lavori pari a 3.526.348,58 euro (di cui 2.802.313,74 euro corrisposti dal concedente a titolo di integrazione del prezzo), in cui si prevede un canone stagionale di gestione in favore del concedente di mille euro e una tariffa per la gestione degli impianti sciistici in favore del concessionario di 22,00.
Giacomino Piergentili, consigliere d’opposizione
A causa degli eventi sismici del 2016 e 2017, stante il perdurare della situazione emergenziale, con deliberazioni giuntali n.21 del 23 marzo 2017 e n.95 del 17 maggio 2018, il comune di Sarnano stabiliva di prorogare gli effetti della convenzione rispettivamente sino al 30 aprile 2018 e al 30 aprile 2019, preso atto “dell’oggettiva impossibilità di adottare le necessarie determinazioni conseguenti alla scadenza del rapporto concessorio” e al fine di garantire la continuità del servizio di gestione degli impianti scioviari. In data 4 marzo 2020 il comune di Sarnano ha stipulato con la Sassotetto srl la convenzione integrativa, posticipando la scadenza del periodo di gestione degli impianti sciistici al 30 aprile 2029, per il verificarsi di alcune criticità, inerenti la gestione del compendio dei beni di proprietà comunale, intervenute nel corso del rapporto concessorio che avrebbero inciso sul Piano economico finanziario».
L’Anac a questo punto sottolinea che le proroghe contrattuali del Comune in favore della Sassotetto srl, con le delibere del 2017 (la 21) e del 2018 (la 95) «sono state adottate in assenza dei presupposti di legge e, quindi, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Si fa presente, tra l’altro, che la seconda proroga del 17 maggio 2018 è intervenuta ad affidamento già scaduto (30 aprile 2018) e, quindi, si sostanzia in un affidamento diretto senza gara illegittimo, in quanto presuntivamente sopra-soglia tenuto conto del valore della concessione iniziale, determinato avuto riguardo all’importo dei lavori (3.526.348,58 di euro), alla tariffa prevista in favore del concessionario (22 euro) e alla durata della concessione (10 stagioni sciistiche). Si evidenzia, infatti, che, in ordine alla possibilità di apportare modifiche alla durata del rapporto concessorio, l’art.168 del D.Igs. n. 50/2016 prevede che “la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa”. Inoltre, l’art. 175 del Codice dei Contratti pubblici dispone che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, “non possono prevedere la proroga della durata della concessione”. È chiaro, quindi, in relazione al rapporto concessorio, il disfavore della disciplina di settore per l’eventuale proroga, la quale deve configurarsi come ipotesi del tutto eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio».
Il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili
Dopo l’indicazione di una serie di decisioni su temi analoghi, il presidente dell’Anac aggiunge: «Alla luce del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale, appare del tutto evidente che le proroghe contrattuali della concessione in esame sono state disposte dal comune di Sarnano in assenza delle condizioni legittimanti il ricorso a tale istituto. Si rileva, infatti, che, sebbene la delibera n. 21/2017 sia stata adottata dalla stazione appaltante stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dai gravissimi eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia nel 2016 e nel 2017 (e che ha portato alla proroga dello stato di emergenza deliberato il 25.08.2016 sino al 28.02.2018), la proroga contrattuale non risulta legittima, tenuto conto delle prestazioni oggetto della concessione, della mancata previsione di un’opzione di proroga tecnica nella convenzione, nonché della mancata attivazione di una procedura di gara al momento della proroga. Si rileva, infatti, che, a fronte di una conclamata situazione emergenziale la possibilità di operare in deroga alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti pubblici, disponendo un’eventuale proroga dei contratti in essere, deve comunque essere valutata dalla stazione appaltante. Nel caso in esame, l’oggetto della concessione concerne la gestione degli impianti sciistici in località Sassotetto per cui non si ravvisano le ragioni di urgenza che legittimerebbero un’eventuale proroga dei contratti in essere nel periodo emergenziale…».
Le conclusioni: «L’attuale concessione in essere con la Sassotetto sr. risulta, pertanto, illegittima in quanto affidata dal Comune in via diretta senza alcun confronto concorrenziale, in violazione del Codice dei contratti pubblici e dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Emerge con evidenza un operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore nelle proroghe contrattuali disposte con le delibere n. 21/2017 e n. 95/2018 e nell’affidamento diretto, senza gara, della concessione rep. n. 3183/2020, che, di fatto, hanno consentito alla Sassotetto srl di beneficiare di un prolungamento di circa 12 anni della durata iniziale della concessione. Tutto ciò rappresentato, non sussistendo dubbi interpretativi in merito alla criticità esaminata, l’Autorità dispone la chiusura del procedimento di vigilanza osservando quanto segue: il Comune di Sarnano ha operato in modo non conforme alla disciplina normativa di settore nelle proroghe contrattuali disposte con le delibere n. 21/2017 e n. 95/2018 e nell’affidamento diretto, senza gara, della concessione rep. n.3183/2020 – si richiede alla stazione appaltante di comunicare le decisioni che intende assumere in merito all’accertata illegittimità dell’attuale rapporto concessorio in essere con la Sassotetto srl, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della presente nota di definizione».
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