Il business dell’anatocismo bancario:
quando gli interessi diventano usura

LEGALMENTE - Un fenomeno di cui si torna a parlare dopo l'approvazione alla Camera del decreto legge Banche. Ecco di cosa si tratta e le recenti sentenze su due casi

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Foto d'archivio

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di Renzo Merlini 

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del fenomeno dell’anatocismo bancario, in seguito all’approvazione da parte della Camera del d.l. Banche (d.l. 14 febbraio 2016, n. 18) le cui modifiche interesseranno anche l’art. 120 del Testo unico bancario (di seguito Tub) che regola proprio l’anatocismo. Quest’ultimo è un fenomeno che è “tristemente” entrato nella prassi bancaria, essendo un metodo di calcolo degli interessi, utilizzato da sempre dalle banche italiane tramite la previsione di apposite clausole nei contratti di conti correnti bancari (c.d. “clausole di capitalizzazione”) e che presenta dei profili usurai a discapito del cliente, consistendo, più nello specifico, nella produzione di interessi sugli interessi già maturati dal capitale dei conti correnti, generalmente su base trimestrale. Il fenomeno in questione ha natura giuridica ed è previsto dall’articolo 1283 del codice civile che espressamente considera legittima la produzione di interessi su interessi solo in presenza di alcune condizioni alternative tra loro: una domanda giudiziale, una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che tali interessi siano dovuti almeno per sei mesi. Certamente, quasi mai, le banche praticano l’anatocismo sulla base di una delle suddette condizioni, pertanto il fenomeno è stato a lungo oggetto di una proliferazione di sentenze sia di merito sia di legittimità e di diverse interpretazioni date all’articolo 120 del Tub che è stato più volte sottoposto a modifiche, l’ultima delle quali è stata prevista dalla Legge di Stabilità per il 2014 che avrebbe sancito, il condizionale è d’obbligo, il divieto assoluto di applicare interessi anatocistici nelle attività bancarie. Infatti, il novellato testo dell’articolo in questione, al comma 2, limitatamente alla lettera b) prevede che il Cicr (Comitato Interministeriale del credito e del risparmio) stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere  nell’esercizio dell’attività   bancaria, prevedendo in ogni caso che […]b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Nonostante questa previsione, il Comitato, ad oggi, non ha adottato ancora alcuna delibera che stabilisca le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sul capitale dei conti correnti bancari. La mancanza di una disciplina puntuale ha generato un senso di incertezza nell’intero sistema bancario, nei rapporti tra le banche e i consumatori, lasciando una discrezionalità d’azione agli istituti di credito che molto spesso è stata impropriamente usata a discapito dei clienti. L’articolo 120 Tub è tornato ad essere al centro di un dibattito giurisprudenziale che sta nuovamente interessando i tribunali ordinari e che, verosimilmente, si estenderà fino ad arrivare alla Suprema Corte che ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al fenomeno degli interessi anatocistici applicati dalle banche. In un primo momento diversi Tribunali italiani avevano previsto l’immediata e totale applicabilità dell’articolo 120 del Tub novellato dalla Legge di Stabilità per il 2014, con la conseguenza, per il cliente, di poter in ogni caso adire l’Autorità competente per chiedere ed ottenere la restituzione degli interessi anatonistici applicati dalle banche, tramite l’azione di ripetizione dell’indebito sottostante all’ordinaria prescrizione decennale che decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (in merito alla prescrizione decennale si veda l’importante sentenza della Corte di Cassazione S.U., n. 24418/2010). In un secondo momento, invece, sembra che i Tribunali di merito abbiano deciso di operare con un approccio più cauto all’applicazione del nuovo testo dell’articolo 120 del Tub. Infatti, negli ultimi tempi, la tendenza dei Tribunali italiani è quella di propendere, in pendenza della delibera del Cicr prevista dall’articolo menzionato, per l’applicazione del vecchio testo della disposizione in esame, consentendo in questo caso delle pratiche anatocistiche da parte delle banche nei confronti dei titolari di conti correnti. E’ il caso, ad esempio, della recente pronuncia del Tribunale di Bologna (ordinanza del 9 novembre 2015), con la quale il Giudice ha rigettato il ricorso promosso da un’associazione di consumatori che lamentava il mancato adeguamento, da parte della banca convenuta in giudizio, al nuovo testo dell’articolo 120 Tub che prevede il divieto assoluto dell’applicabilità di interessi anatocistici nelle attività bancarie. Nel caso di specie il Giudice ha rigettato il ricorso proposto sulla base della “pacificamente infelice riformulazione della norma” e sul “superiore interesse non solo ad una normativa di carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa secondo regole precise per tutti, la mancanza delle quali comporta demandare ai singoli istituti bancari la definizione della normativa secondaria di competenza del Cicr, nonché genera evidenti disparità di trattamento”. E’ auspicabile l’agognato intervento del Cicr per evitare che molte banche continuino ad applicare interessi che presentano profili usurai nei confronti dei consumatori, vessati da pratiche illegittime e molto spesso callidamente celate. Probabilmente, i clienti potrebbero iniziare a tirare un sospiro di sollievo, se il nuovo d.l. Banche verrà correttamente interpretato ed applicato anche nella parte in cui si riferisce agli interessi anatocistici. Inoltre è già iniziato il cambiamento di orientamento nei Tribunali Ordinari di gran parte di Italia. Ne è un esempio lampante una sentenza di questo mese del Tribunale Ordinario di Fermo (sentenza n. 155/2016 del 16 marzo 2016), in cui il Giudice ha correttamente accolto il ricorso proposto nei confronti di un grande istituto di credito, concludendo esplicitamente per l’illegittimità dell’apposizione di interessi ultralegali, anatocistici nonché usurai da parte della Banca (leggi l’articolo). Il Giudice ha fatto anche leva sul principio di diritto sulla prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito di interessi anatocistici, già espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e forse spesso disatteso dai giudicanti, secondo cui “chi eccepisce la prescrizione (la Banca) del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che determina l’inizio della decorrenza del termine”. La prova deve essere certa e supportata da allegazioni specifiche nonché da documentazione che riesca a sostenere la tesi degli istituti di credito di operare legittimamente applicando interessi che non siano usurai. E’ molto probabile, per non dire certo, che nei prossimi mesi si assisterà ad un’ulteriore proliferazione di interventi giurisprudenziali per cercare di dirimere i contrasti interpretativi e applicativi della normativa in questione, nella speranza che questi tentativi non creino ancora più incertezza, ma riconoscano finalmente un’interpretazione uniforme della disciplina che possa permettere ai consumatori di far valere i propri fondamentali diritti nei confronti delle banche, autrici, troppo spesso volontarie, di comportamenti deliberatamente ingiusti e calcolati nei confronti dei propri clienti.

StudioLegaleMerlinieAssociati_LOGO_003A cura dello studio Merlini e associati di Macerata


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