Incompatibilità col marito
Gilda Coacci si dimette
dal Consiglio comunale

Dopo il no ai parenti nelle Partecipate

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Gilda Coacci

di Alessandra Pierini

Ancora una tegola sul Comune di Macerata e sul Sindaco Romano Carancini. Gilda Coacci si è dimessa dal ruolo di consigliere comunale. Dopo essere uscita dall’aula due settimane fa in seguito all’approvazione dell’emendamento proposto dal Pdci, in base al quale coniugi e parenti entro il primo grado di assessori e consiglieri non possono rivestire ruoli nelle partecipate e nelle associazioni. Dopo essere stata assente al Consiglio successivo, Gilda Coacci ha oggi inviato la sua lettera di dimissioni. “Le mie dimissioni sono obbligate – ci spiega – per incompatibilità dovuta all’approvazione dell’emendamento approvato. Mio marito è da due anni Presidente di Macerata Cultura quindi la mia carica di consigliere è incompatibile. In questo modo ho tolto la causa di incompatibilità.” E gli elettori che l’hanno votata? “Ritengo di essere stata leale nei confronti di coloro che mi hanno votato, purtroppo lo sbaglio è stato farmi candidare e in fondo anche mio marito è stato votato dal popolo.”

Vittorio Zazzaretta, Presidente di Macerata Cultura, non è l’unico ad essere colpito dall’emendamento ma è a dir poco furioso: “Nè io nè mia moglie abbiamo interessi personali in questione, se vogliamo parlare di moralità in Consiglio sono molti i soggetti che hanno interessi privati da difendere, basta guardare la Suap Giorgini. Qui si invoca il cambiamento ma non mi sembra questo il modo di attuarlo.”
Il Sindaco Romano Carancini è molto dispiaciuto per queste dimissioni inattese: “Ho avuto modo di vedere in campagna elettorale quanto Gilda fosse vicina alle persone, credo che la sua figura si collocasse naturalmente e perfettamente in questo consiglio. Se ci sono le condizioni, auspicherei che revocasse le sue dimissioni e continuasse a contribuire al bene della città con la sua riconosciuta capacità”

Alla Coacci subentrerebbe in Consiglio Maurizio Romoli, primo dei non eletti del Pd.

crucianelli_7-200x300 Intanto la questione dei parenti e affini tiene banco anche a livello nazionale. Il 15 di giugno è stato inviato al Senato il Regolamento attuativo dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/08. L’art. 8 recita: “1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, dì indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.



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