Il Tar boccia la linea del Cosmari:
«Pezzanesi non poteva
fare il presidente»

IL CASO - I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato contro la delibera dell'Anac, che aveva dichiarato l'inconferibilità dell'incarico all'ex sindaco di Tolentino. Era stata la maggioranza dell'assemblea dei sindaci a difendere la scelta. Gli scenari futuri

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Giuseppe Pezzanesi

di Monia Orazi

Il Tar del Lazio respinge il ricorso contro la delibera dell’Anac, Giuseppe Pezzanesi non può essere presidente del Cosmari. A renderlo noto è lo stesso Cosmari e nei prossimi giorni l’assemblea dei Comuni sarà chiamata ad assumere i conseguenti provvedimenti», si legge in una nota del consorzio.

Nella sentenza si ribadisce che il sindaco di un Comune con più di 15mila abitanti (com’era Pezzanesi all’epoca) non può essere presidente di una società di diritto privato in controllo pubblico, perché come scrivono i giudici del Tar Lazio citando una sentenza precedente la normativa è volta ad «evitare che l’affidamento di determinati incarichi a soggetti provenienti da precedenti esperienze in organi di indirizzo politico pregiudichi la selezione meritocratica per gli stessi e comprometta l’imparzialità (reale e percepita) della pubblica amministrazione».

Nel testo della sentenza i giudici amministrativi si soffermano sul fatto che a Pezzanesi, recentemente passato alla Lega, l’incarico di presidente non poteva essere dato, per garantire l’imparzialità della funzione di presidente, anche se le sue funzioni sono esercitate nell’ambito del consiglio di amministrazione composto da cinque membri: «Ciò, appunto, in quanto l’istituto dell’inconferibilità è finalizzato a tutelare l’esercizio imparziale di un determinato tipo di attività (nonché la sua percezione come tale da parte degli amministrati), a nulla rilevando che la stessa sia esercitata individualmente o nell’ambito di un organo collegiale».

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Il Cosmari

I giudici si riferiscono anche all’articolo 22 dello Statuto Cosmari, per puntualizzare che cda e presidente hanno poteri di gestione rilevanti: «Lo statuto della ricorrente (Cosmari ndr), nonostante preveda la figura del direttore generale, mantenga in capo al consiglio di amministrazione della società rilevanti poteri gestionali, che non v’è dubbio debbano essere esercitati in maniera imparziale (e che quindi debbano essere “protetti” dall’istituto dell’inconferibilità), tra cui spiccano, in particolare, il potere di «deliberare le assunzioni, anche a tempo determinato» e quello di «deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la Società verso terzi».

Pezzanesi nel corso del suo mandato ha firmato l’annullamento del primo concorso per il nuovo direttore generale e gli atti per bandire il secondo concorso che ha portato alla scelta dell’attuale direttore generale Brigitre Pellei: «A ciò deve aggiungersi, che – così come notato nella decisione di Anac – l’esercizio di tali poteri in capo al cda della società ha come conseguenza che il potere di firma attribuito al Presidente del cda della società si estenda persino ai bandi di concorso (ovvero ad atti con riferimento ai quali, per definizione, non deve sussistere ombra alcuna di parzialità o interferenza di logiche politiche). Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e va respinto».

Cosmari con il voto favorevole dei sindaci in assemblea, aveva presentato ricorso contro la delibera Anac del luglio 2022 che dichiarava l’inconferibilità dell’incarico di presidente a Pezzanesi, sostenendo che il presidente aveva un ruolo rappresentativo ed il ruolo gestionale vero e proprio era in capo al direttore generale, all’epoca Giuseppe Giampaoli oggi presidente facente funzione. Adesso si aprono diversi scenari: un possibile ricorso al Consiglio di stato contro la sentenza del Tar Lazio, oppure l’adozione di provvedimenti volti a tutelare l’azione dell’attuale cda. Ci sarà da capire anche se gli atti firmati da Pezzanesi siano validi.

 

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