Coprifuoco violato, vince il ricorso:
annullata la multa all’amico

CAMERINO - A presentare l'istanza un giovane studente di Giurisprudenza, il Giudice di pace gli ha dato ragione. «Un virus non può annullare diritti costituzionalmente riconosciuti»

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Marco Dialuce

 

Va a trovare la fidanzata all’una di notte, fermato dai carabinieri e multato (per 533 euro), il giudice di pace annulla la sanzione. A presentare il ricorso un giovanissimo studente di Giurisprudenza, Marco Dialuce, 21 anni di San Severino, che frequenta il secondo anno all’università di Camerino. Studente che “da grande” vorrebbe fare l’avvocato o il magistrato, ma anche se ancora non è laureato è già preparatissimo. E così ha deciso di assistere un amico di Pioraco che il 4 febbraio scorso era stato fermato dai carabinieri di ritorno da casa della fidanzata. È consentito poter nominare una persona di fiducia e non necessariamente un avvocato per i procedimenti civili che prevedono un ammenda fino a 1.100 euro. «Ho fondato il ricorso sull’incostituzionalità del coprifuoco – spiega Dialuce -, che obbliga la permanenza domiciliare, che però è una sanzione penale, pari al confinamento domiciliare. È una violazione netta dell’articolo 13 della Costituzione, la libertà personale può essere limitata solo da un giudice penale. La limitazione non è attuabile attraverso un mero atto amministrativo. C’è poi una sentenza, la 68 del 1964, che dispone che la limitazione della mobilità attiene a determinate zone geografiche dove vi siano rischi di sanità e sicurezza. Si può disporre di non accedere a dei comuni, ma non è possibile disporre una limitazione di uscire da casa, dal proprio comune. Queste misure di limitazione sono penali nel nostro ordinamento e possono essere disposte solo da un giudice penale». Dialuce fa l’esempio del coprifuoco, argomento molto discusso proprio in questi giorni con le richieste di tanti commercianti di poter rimanere aperti più a lungo. «Si restringe la libertà personale di uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino, non è possibile farlo con un atto amministrativo» spiega. Il ricorso, è inoltre «fondato sullo stato di emergenza: è illegittimo perché la nostra Costituzione prevede solo lo stato di Guerra, che deve essere deliberato dalle Camere. E’ il parlamento che delega al governo conferendo i poteri peculiari per agire e far fronte all’emergenza. In questo caso – continua Dialuce -, fermo restando che non esiste lo stato di emergenza sanitario ma solo per guerra, è illegittimo perché non è stato il parlamento a deliberarlo e affidare poteri per derogare ai principi costituzionali. Si sono fatti Dpcm e decreti legge, ma un decreto legge non può avere efficacia differita. Nello stato di emergenza si appellano al decreto legislativo numero 1 del 2018, che parla di stato di emergenza, ma non è fonte di rango costituzionale e inoltre ne parla per quanto concerne l’organizzazione logistica in emergenza, non è certo un decreto che permette di limitare diritti costituzionalmente garantiti». Il Giudice di pace di Camerino ieri ha letto il dispositivo che annulla la sanzione, la sentenza arriverà più avanti. Dialuce spiega che «naturalmente è importantissimo combattere il Covid concentrandosi sulle cure, ma è innanzitutto necessario il buon senso dei cittadini, atteggiamenti come il semplice distanziamento sarebbero utili. Basandosi su studi è stato visto che il coprifuoco non ha alcun valore scientifico, il contagio all’aria aperta è nullo mantenendo la distanza di sicurezza. Un virus non può annullare i diritti costituzionalmente riconosciuti».

(di Redazione Cm)



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