Respinto il ricorso del Caldarola,
San Francesco vince 3 a 0 a tavolino

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Giudice-Sportivo

 

Il Giudice sportivo respinge il ricorso del Caldarola ed emette il proprio verdetto: partita persa a tavolino (0-3 in favore della San Francesco Cingoli), 100 di multa e soprattutto un punto di penalizzazione. Quest’ultimo provvedimento rimette in gioco la permanenza della società biancorossa nel prossimo campionato di Seconda categoria. I ragazzi di mister Fabio Fede si ritrovano con due soli punti di vantaggio sulla Sefrense e tre sul Ripesanginesio, le quali si sfideranno giovedì 25 aprile nell’ultima giornata del girone F. Il Caldarola invece dovrebbe scendere in campo ad Appignano. Il condizionale è d’obbligo, visto che la Federazione pretende che il club guidato da Leonardo Maccari versi «il debito non saldato», come anticipò il segretario Angelo Castellana dopo la partita non fatta disputare dai due commissari di campo (leggi l’articolo). Il giorno seguente, non si è fatta attendere risposta del presidente del sodalizio biancorosso (leggi l’articolo), che nel ricorso fatto pervenire in Figc chiedeva la fissazione di una nuova data per la disputa dell’incontro con la San Francesco Cingoli. Negata però dal giudice sportivo, il quale ricorda che «già in data 11 marzo 2019 veniva inviata alla reclamante, da parte del Comitato Regionale Marche, lettera di diffida ad adempiere al pagamento delle somme dovute, diffida inviata prima della gara Caldarola – Real Tolentino del 30 marzo 2019. Tale diffida era stata successivamente sospesa dal Crm per consentire alla Società di effettuare i dovuti versamenti, agevolandole cosi il pagamento, ma nonostante ciò la Società Caldarola non provvedeva a tanto». Alla luce di tutto questo, la decisione «di respingere il reclamo introitando la relativa tassa; di ritenere il mancato pagamento delle somme coattivamente disposto dal CR Marche, equivalente alla rinuncia alla disputa della gara (art. 53 com.6 NOIF) e per l’effetto sanzionare la Società reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Caldarola 0 – 3 San Francesco Cingoli; di sanzionare la Società Caldarola con la punizione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 100,00 quale prima rinuncia».


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