Accusata di diffamazione alla preside, insegnante assolta

CIVITANOVA - Il processo si è svolto al giudice di pace di Macerata: la dirigente scolastica lamentava il contenuto di una lettera che era stata inviata a ufficio scolastico provinciale e regionale. Il difensore: "La querela era tardiva e lo scritto era di carattere professionale"

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L'avvocato Fabiola Cesanelli

L’avvocato Fabiola Cesanelli

 

Insegnante era finita sotto accusa per diffamazione alla preside, oggi è stata assolta dal giudice di pace di Macerata. La difesa dell’imputata ha sostenuto che non vi sia stata diffamazione (oggetto del processo una lettera inviata agli uffici scolastici provinciale e regionale) e che soprattutto la denuncia della preside era stata fatta in maniera tardiva. I fatti si erano svolti a Civitanova, nel 2012. Imputata era una docente di Lettere, Annarita De Bona, che all’epoca insegnava alla media Luigi Pirandello dell’istituto comprensivo Regina Elena di Civitanova. Quell’anno si era insediata una nuova dirigente scolastica, Daniela Boccanera, che aveva dato seguito ad una lettera di lamentele di alcuni genitori per fatti avvenuti l’anno precedente e «aveva adottato una serie di provvedimenti verso l’insegnante – spiega l’avvocato Fabiola Cesanelli, che assiste De Bona –. La mia cliente aveva contestato questi provvedimenti, si era rivolta ai sindacati e ad un altro studio legale di Civitanova». In seguito De Bona era stata sottoposta ad una ispezione e lo studio legale civitanovese cui si era rivolta la docente all’epoca aveva scritto una lettera all’ufficio scolastico provinciale e regionale, che era stata sottoscritta anche dalla professoressa. «Una lettera in cui si ribadivano le doglianze dell’insegnante» spiega l’avvocato Cesanelli. Diversi mesi dopo, nel luglio del 2013, la dirigente aveva denunciato per diffamazione l’insegnante per le affermazioni contenute nella lettera. «Sosteneva di essere venuta a conoscenza della lettera solo nel mese di luglio – spiega l’avvocato Cesanelli -, al processo abbiamo dimostrato che invece era a conoscenza della lettera da prima e abbiamo prodotto un promemoria scritto dalla preside all’ispettrice scolastica dal quale questo si evinceva. Questo promemoria dimostra che la querela non era stata fatta entro tre mesi». Da qui la richiesta del legale di non doversi procedere per la tardività della querela. Il giudice ha dato ragione alla difesa, assolvendo la prof. «Abbiamo comunque evidenziato che la lettera non era diffamatoria ma era una rimostranza di carattere professionale» spiega il legale. Oggi il pm aveva chiesto la condanna per De Bona ad una multa di 1.200 euro. La preside era parte civile, assistita dall’avvocato Giovanni Mazzei.


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