di Laura Boccanera
“Sottovalutato il problema dello spaccio di droga e del suo consumo”. E’ il procuratore capo di Macerata Giovanni Giorgio ad intervenire sulla questione sicurezza a Civitanova e gela tutti, cittadini e politica, rispetto all’ampio dibattito scatenato in rete e nei confronti dell’opinione pubblica sul tema della sicurezza reale e di quella percepita. Ciò è seguito dopo la diffusione da parte del sindaco Tommaso Corvatta dei dati ottenuti dalla prefettura (leggi l’articolo). Numeri commentati poi favorevolente dal Partito democratico (leggi l’articolo).
“Le questioni di ordine pubblico non competono ai sindaci – ha dichiarato Giorgio – che ben poco possono fare, essendo queste affidate alle forze di polizia giudiziaria con il coordinamento della Procura. Starei molto cauto ad esprimere opinioni tranquillizzanti, specie parlando di Civitanova dove è di notevolissima consistenza il fenomeno dello spaccio. Ho l’impressione che i problemi di commercio e consumo di stupefacente siano sottovalutati”.
E difatti anche in questi giorni la polemica (spesso dai toni violentissimi specie sui social network dove si invita alla giustizia privata e all’aggressività nei confronti di nomadi e accattoni) è per lo più incentrata sulla presenza di abusivi, zingari e “senza tetto” che non su reati meno visibili, ma più preoccupanti come appunto lo spaccio o le presenze malavitose a cui sono legate estorsioni e minacce.
Dai dati diffusi nel 2011 furono 67 i reati legati alla droga, nel 2012 69, nel 2013 17 e nel 2014 la previsione per la proporzione annuale è di 17. Ma Giorgio punta il dito proprio su questo tipo di allarme e allerta sociale, ignorando invece, seppur interpellato sull’argomento, l’ordinanza anti accattonaggio o l’exploit di furti.
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Apprezzo moltissimo questo intervento che con tutta la sua autorevolezza e competenza mette a tacere
quanti si sono prodigati nel dare ” i numeri ” sulla sicurezza ed esprimere opinioni senza competenza, per primo il Sindaco Corvatta e poi a seguire tutti gli altri consiglieri.
Ognuno si occupi di ciò che gli compete e Corvatta cominci invece a dare i numeri sul PALAZZETTO dello SPORT : in che data è stato firmato il contratto di appalto con la ditta che sta eseguendo i lavori ed il numero di protocollo dell’atto ?
ASPETTIAMO TUTTI CON ANSIA per capire come procede una pubblica amministrazione nell’affidare un pubblico appalto per la costruzione di un’opera.
Il problema è sempre lo stesso: le competenze!! Consiglio vivamente il nostro Sindaco e tutti gli Assessori di risolvere problematiche di loro competenza, ad esempio la gestione della Piscina Comunale e la futura gestione del palazzetto dello sport, e farsela finita di fare sempre campagna elettorale denigrando ed addossando le colpe a chi li hanno preceduti. Vi “abbiamo” votato adesso dovete governare e risolvere i problemi che si verificano nel presente e se nel passato qualcuno ha sbagliato dovete essere voi a rimediare e non fare scarica barile. BASTA: vogliamo che l’Amministrazione amministri, che il Sindaco governi e che gli Assessori rappresentino il volere e la voce di chi li hanno votati.
Le questioni di ordine pubblico non competono al sindaco. Se poi viene usato il sistema degli ultimi giorni duramente contestato dai lettori di CM che hanno letto su queste pagine fin dove può arrivare la totale mancanza intellettiva di alcuni assessori che qui su CM hanno fatto dichiarazioni da Brivido mostrando una pochezza di contenuti paurosa. Ma in che mani siamo? Qui non è più il caso di dire io li ho votatati io no. Forse,anzi, sicuramente, come dice Cielito Lindo stanno cercando di esasperare la cittadinanza. Ma in che mani siamo? Qui non è più il caso di dire io li ho votatati io no. Ce la stanno mettendo tutta. Non passa giorno che non ci sia qualche forte lamentela da parte di cittadini che non solo non si sentono più rappresentati ma vengono persino oltraggiati ( esempio recentissimo i genitori dei nuotatori tagliati fuori ). Ma riprendiamoci la città perché se tanto mi da tanto con altri due anni chissà che cosa saranno in grado di fare.
Troppo spesso ci dimentichiamo che siamo noi che deleghiamo qualcuno ad amministrarci, ma se questo qualcuno non ci sa amministrare, se fa di tutto per danneggiarci e noi non facciamo niente significa che ci sta bene, ma non è assolutamente così. Ci dobbiamo ribellare. Ritornando al sindaco che si adopera in incompetenze e da due anni non ha fatto niente di ciò che gli competeva scritto nero su bianco sul suo programma elettorale, perché deve mantenere un posto che non è più di sua attinenza non avendo rispettato né il mandato elettorale né i suoi simpatizzanti figuriamoci poi gli altri.
Finalmente una voce autorevole che taccia gli idioti politici che hanno interpretato la realtà civitanovese a loro comodo. Noi lo avevamo detto già stamani…ma qui se non la si pensa come loro siamo considerati tutti fascisti, xenofobi, razzisti ecc
Ormai l’intera Casta politica è finita nella spazzatura. Ci rimangono solo la Magistratura, le forze dell’ordine e le forze armate, per avere una parvenza di ordine democratico. L’unica maniera per sopravvivere della Casta politica è convertirsi all’Islam. Hanno così una ideologia forte e un nemico da combattere. Solo, è che dovranno rinunciare alla omosessualità e a rubare. I primi vengono impiccati, i secondi hanno la mano destra tagliata.
Così di primo acchitto i commenti appena letti dovrebbero essere di cittadini civitanovesi ,, Corvatta e Silenzi Chapeau ….
Solo una cosa: grazie procuratore per non lasciare soli i cittadini con coloro che non fanno altro che prenderli in giro. Con una persona come lei mi sento più tranquillo.
Corvatta persona totalmente inadeguata alla figura di Sindaco.
oculatissimo e tempestivo intervento del Procuratore.
Pure il cazziatone del Procuratore…
In verità, il Sindaco è anche Ufficiale del Governo, quindi qualche competenza l’avrebbe… ma nessuno, né lui né i suoi predecessori si è mai sognato di usarle, ma almeno stavano zitti.
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
Articolo 54 del T.U. 267 del 18/08/2000
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3 In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4 Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5 Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6 Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7 Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8 Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.
9 Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
10 Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE
Articolo 50, comma 5 del T.U. 267 del 18/08/2000
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
COMPETENZE DEL SINDACO PER L’ADOZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Articolo 54 commi 2 e 3 del T.U. 267 del 18/08/2000
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
Chi lo dice al procuratore che le sue sono solo PERCEZIONI ?
mitico Domenico che ci informa sempre correttamente.
adesso, chiediamoci se un sindaco che dice che va tutto bene e che chi vede un reato è pazzo, chiederà l’intervento della prefettura per motivi di ordine pubblico.
Ma perché gli uomini di stato, a tutti i livelli, non sono efficienti, sani ed onesti come questo Procuratore…?
Come mai la destra cittadina, seguita da lo stuolo di “dipendenti comunali” destrosi, non dice una parola a riguardo ? Perché Marinelli, la Recchi e Mobili, compreso Ciarapica che era assessore ai servizi sociali e dunque dovrebbe sapere certe realtà, NON DICONO UNA PAROLA ? Chissà….
Laura, perché le parole “Controllo del Territorio” fanno paura a molti…
Nomadi ed accattoni, sono diventati problemi perchè invece di “amministrare” la città, si sono aperte le porte a tutti senza un minimo di controllo e di gestione, e i civitanovesi si sentono, anzi lo sono, derisi e abbandonati. Invece di intercettare il malumore e trovare soluzioni, si butta tutto sulla politica della falsa accoglienza. Il malumore sale, nessuno risponde e le tensioni aumentano.
Ieri sera a Vita Vita, dopo mezzanotte, corso Umberto era una “spasa” di tranquilli venditori abusivi, di fronte ai negozi che vendono le stesse cose, ma rispettando la legge, gli oneri e le mazzate di Renzi.
Questa è la situazione. Chissà se almeno Lei potrebbe darci una mano.
Un appello ai Sindaci
I Comuni gestiscano l’emergenza: emettano moneta.
Avrete presente la peggior cinematografia “catastrofista” d’oltreoceano.
Quella con alluvioni, terremoti, asteroidi, disastri nucleari. In ognuna di quelle pellicole i registi hanno voluto deliziarci con una scena onnipresente: il plotone d’esecuzione che passa per le armi gli sciacalli che, approfittando dell’anarchia sociale, saccheggiano case e negozi. Bene, per una volta non è fantascienza: i provvedimenti d’emergenza, le legislazioni d’emergenza esistono davvero.
La legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, all’articolo 41-bis applicato nel 1986 dalla cosiddetta “legge Gozzini”, gestiva una situazione d’emergenza: al fine di evitare i contatti – dentro e fuori dal carcere – con altri detenuti appartenenti alla medesima rete criminale, ai reclusi condannati per reati di mafia, terrorismo e altri reati estremamente gravi venivano in via eccezionale interdetti i colloqui, la permanenza all’aria aperta, la corrispondenza. Il regime carcerario era per costoro talmente severo al punto di spingere le istituzioni europee a contestare alle autorità italiane il ricorso alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti.
La “legge Reale” (n. 152/1975) introduceva invece disposizioni speciali a tutela dell’ordine pubblico prevedendo la possibilità di custodia preventiva anche in assenza di flagranza di reato e permettendo da parte della forza pubblica l’utilizzo delle armi non solo in caso di resistenza ma anche al fine di prevenire determinati reati quali ad esempio quelli di terrorismo.
L’articolo 32 della Carta costituzionale sancisce il sacrosanto principio secondo cui nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Prevede però che a questa regola si possa per legge derogare. Anche qui si tratta di casi di emergenza: epidemie o casi di patologie mentali che possono mettere a repentaglio la salute pubblica.
La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, che nel 1966 volle regolamentare attraverso una Convenzione i diritti civili e politici, stabilì che ai principi contenuti in quel solenne Atto si potesse derogare in virtù di uno “stato di emergenza”.
Gli esempi riportati dimostrano quindi quanto non solo sia possibile derogare dalla legislazione ordinaria in caso di necessità cogente, ma anche che tale deroga possa addirittura andare a operare nei settori più delicati e comunemente “intangibili” dell’organizzazione della vita civile: la privazione della libertà personale, la violenza legittima, il diritto alla salute, i diritti politici.
Ora il busillis sta tutto nell’individuare in quali casi si possa parlare di situazione d’emergenza. La attuale degenerazione sociale causata da quella che viene eufemisticamente definita “crisi” economica può essere considerata in tale fattispecie? Ragioniamo in prima istanza in termini di pubblica sicurezza: i reati violenti di natura patrimoniale, indotti dalla spasmodica ricerca di denaro di sempre più larghe fasce di popolazione che ne sono state private, stanno subendo un incremento esponenziale. Senza volerci addentrare in dati statistici, l’allarme è tangibile per chiunque viva in una qualunque città italiana; la stampa riporta tali eventi a tamburo battente, il senso di insicurezza sul territorio è sempre più tangibile. Tale situazione inoltre, in determinate zone del Paese, porta fiumi d’acqua al mulino delle organizzazioni criminali che spesso vengono definite il pericolo numero uno per le istituzioni e per la convivenza sociale.
Parliamo poi della questione dei suicidi. La morte auto-inflitta non è comunemente considerata (per via di una certa censura e per una diffusa ignoranza in materia) un fenomeno emergenziale. Nulla di più sbagliato. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2000 ha diffuso dei dati che parlano di una morte per suicidio ogni 40 secondi e di un tentativo di suicidio ogni 3 secondi; per rendere l’idea, ciò significa che muoiono suicidi più uomini di quelli che perdono la vita in tutti i conflitti armati della Terra e in tutti gli incidenti stradali. E si badi: sono dati del 2000, di molto precedenti all’attuale esasperazione della crisi economica che è stata tristemente caratterizzata da un incremento esponenziale del fenomeno. La stessa OMS ha ravvisato nel suicidio un’incidenza sociale tale da istituire un apposito Istituto di prevenzione, il Supre.
I suicidi e i reati violenti di natura patrimoniale debbono quindi essere iscritti, in virtù di incontrastabili dati statistici e di affermati studi sociali, nella categoria delle situazioni di emergenza.
Quale conseguenza deve derivare, in contesto istituzionale, da questa affermazione? Semplice: che in ragione della situazione emergenziale si possa e si debba derogare alla legge ordinaria e ai trattati al fine di porne rimedio, o comunque di arginarla. Un valido strumento d’azione potrebbe essere ad esempio quello dell’emissione, da parte dei Comuni, di uno strumento monetario alternativo e complementare all’Euro, pervenire incontro alle esigenze vitali di sopravvivenza economica della popolazione. A questa ipotesi viene comunemente contrapposta la norma enunciata dal Trattato sull’Unione Europea per cui solo alla BCE è consentita l’emissione monetaria.
Ma è proprio quanto inizialmente esposto che dovrebbe indurre la autorità a ritenere di dover derogare da questa disposizione internazionale in virtù di una situazione di necessità ed estrema urgenza, una situazione di emergenza sociale.
I Comuni hanno teoricamente il potere di imporre questa linea? Guardiamo nel dettaglio. “Al Comune spettano tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio, in particolare è il Comune stesso che deve farsi carico delle esigenze nascenti in determinati settori specificamente delineati dal dettato normativo”. A conferma di quanto sopra infatti, l’articolo 112 del TUEL enuncia che: “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.
Queste ampie funzioni che come abbiamo visto vengono in diversi modi attribuite all’ente comunale, comportano uno serie di problematiche:
a) in primo luogo sono frequenti le controversie circa la definizione dei confini dei ruoli tra i livelli di governo in alcuni settori chiave quali, ad esempio, quello della tutela della salute, governo del territorio e dell’ambiente nonché in tema di servizi sociali.
b) In secondo luogo risulta problematico delineare il rapporto tra le nuove competenze attribuite al Comune e le effettive risorse che al Comune stesso vengono messe a disposizione. Tutto questo in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione il quale prevede per i Comuni (e Province, Città Metropolitane e Regioni) autonomia finanziaria di entrata e di spesa, tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio nonché un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Prevede altresì il medesimo articolo che le risorse di cui sopra consentono al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Inoltre l’articolo 7 del Decreto Legislativo 112/1998 prevede la “devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura (…) degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle Regioni”. Dal dettato dell’articolo 54 TUEL emerge altresì che il Sindaco, sempre nella sua funzione di ufficiale di Governo: emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge funzioni in materia di polizia giudiziaria, vigila sulla sicurezza e l’ordine pubblico, adotta Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini.
È necessario ricordare inoltre che il Sindaco opera come Ufficiale di Governo anche relativamente ad altre funzioni sulla base di norme di settore (ad esempio in base alla Legge 833/78 in materia di sanità). Proprio in merito alle funzioni svolte quale Ufficiale di Governo è utile svolgere qualche breve considerazione. Prima di tutto occorre chiarire che il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale di Governo o di autorità sanitaria non è un organo del Comune, ma dello Stato. Tale principio viene chiaramente sostenuto dalla giurisprudenza, ultimamente si è pronunciata in proposito la Corte di cassazione. In tema di poteri e funzioni del Sindaco la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte; punto di notevole interesse è quello relativo al potere di ordinanza del Sindaco medesimo. Circa tale aspetto, il Consiglio di Stato ribadisce che: “… i presupposti che si richiedono per l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, da parte della massima Autorità comunale, sono – ai sensi dell’art. 38 comma 2, l. 142/1990 – da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (donde il carattere dell’urgenza); dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (donde la contingibilità)”.
Alla luce di quanto sopra i Sindaci possono operare con provvedimenti (ordinanze) contingibili ed urgenti in materia di sanità e sicurezza dotandosi di strumenti straordinari rispetto a quelli previsti dalla legislazione. Lo strumento monetario previsto dalla legge (L’Euro) può essere affiancato da uno strumento monetario alternativo e “straordinario” emesso dai Comuni, al fine di prevenire problemi di salute pubblica “mentale” dovuti alla crisi monetaria ed alla angoscia sociale che sono le cause di problemi di sicurezza pubblica quali gesti estremi violenti che potrebbero coinvolgere la comunità (suicidi, esplosioni, messe a fuoco, stragi ) ed evitare l’incremento del crimine dovuto alla affannosa ricerca di soldi.
Va infine evidenziato che questa “moneta convenzionale” è perfettamente compatibile col sistema monetario internazionale, perché considera solo aspetti di diritto privato (cioè la proprietà della moneta e la posizione di creditore di debitore), come tali di stretto diritto interno e del tutto irrilevanti per il diritto internazionale. Il progetto è altresì perfettamente compatibile col trattato di Maastricht perché rispetta l’autonomia della Banca centrale europea.
Il presente vuole quindi anche essere un appello ai Sindaci e ai Comuni italiani perché adempiano al proprio dovere di messa in atto di tutte le condizioni possibili che possano tutelare la salute dei cittadini e lo svolgimento ordinato della vita civile, attingendo all’ampia produzione legislativa e alla consolidata giurisprudenza che li autorizzano in questo senso. Chiaramente, occorrono Sindaci e Amministrazioni comunali con gli “attributi”, che non si tirino indietro dinanzi alle loro responsabilità.
Durante le campagne elettorali, ognuno di loro ha detto di avere a cuore il destino dei loro cittadini. Vediamo se è vero.