L’Adiconsum: “L’Iva sui rifiuti non va pagata”

La sezione maceratese dell'associazione dei consumatori rende noti i consigli per i cittadini che hanno pagato la Tia

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neve-a-macerata-immondiziaDall’Adiconsum Macerata riceviamo:

“L’Iva sui rifiuti (TIA) non va pagata: essendo un’entrata tributaria è illegittima, come confermato dalla Cassazione. Ma occorre fare chiarezza:
La Corte Costituzionale con la sentenza numero 238/09 ha stabilito che la TIA è una tassa e quindi non applicabile l’Iva.  Una sentenza che apre alla richiesta di rimborso nei confronti dei Comuni e/o gestori e ai ricorsi nelle commissioni tributarie. I gestori e/o Comuni, sulla base del Decreto legislativo numero 22/1077  avevano  applicato la  nuova tariffa di Igiene Ambientale (TIA) sulla base delle interpretazioni confermate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5.2.2003 che sostiene la natura di corrispettivo della stessa e il conseguente assoggettamento ad Iva.
Il Governo precedente non ha dato attuazione alla sentenza di cui sopra, ma si è espresso in senso contrario: infatti  il DL78/2010 afferma che la  TIA2 è un’entrata patrimoniale. E,  sulla base del Codice dell’Ambiente (Decreto legislativo 152/2006), aveva abrogato la Tarsu e soppresso la TIA, istituendo la Tariffa Integrata ambientale, (TIA2)  mai entrata in vigore  per mancanza dell’apposito regolamento attuativo.   Tesi che veniva confermata dalla   circolare n.3/2010 del Ministero dell’Economia  che considera la continuità esistente tra Tia1 (tariffa di Igiene ambientale) e TIA2 -Tariffa integrativa ambientale).
La natura tributaria della TIA viene ribadita dalla Corte Costituzionale  in due diverse ordinanze e  la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3756 del 9 marzo u.s. ha sancito l’inapplicabilità dell’IVA.
Cosa significa per il cittadino? 
E’ necessario Verificare se si ha l’addebito di I.V.A. e in questo caso è possibile presentare istanza di rimborso dell’I.V.A. indebitamente versata al gestore del servizio (fattura emessa dal gestore) o al Comune esclusivamente per quanto riguarda la Tariffa di igiene Ambientale (TIA1).  In caso di risposta negativa è necessario rivolgersi al giudice di pace. Trattandosi di un indebito oggettivo i termini di presentazione dell’istanza di rimborso dovrebbe essere di dici anni dal pagamento. Per quanto riguarda la tariffa integrata ambientale (TIA2) il Comune potrebbe aver regolamentato con apposita delibera l’istituzione della TIA2 al posto della TIA1: in questo caso avendo il decreto legge 78/2010 sancito la natura patrimoniale e non tributaria e quindi assoggettabile ad IVA, occorre che venga dichiarata l’illegittimità attraverso la presentazione di ricorsi, quindi successivamente adire alla magistratura ordinaria.
Importante sapere che nella nostra Regione sono moltissimi i Comuni che non hanno applicato la TIA, ma la TARSU (con una addizionale ex eca). In tal caso non va richiesto alcun rimborso.In sintesi ci troviamo ancora una volta di fronte ad interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria che hanno  comportato confusione ai cittadini e ai gestori e/o Comuni. Da tenere presente, inoltre che tale rimborso, come già accaduto per il canone di depurazione, non sarà sostenuto dai gestori del servizio e quindi aspettiamoci che ricadrà sul cittadino attraverso la fiscalità generale o a carico dell’utente finale con l’aumento della tassa.  Allo scopo di non intasare i nostri tribunali con le istanze di rimborso è assolutamente necessario che il Governo, il Parlamento, ma anche l’Anci trovino una soluzione regolamentando il rimborso attraverso uno storno sulle fatture”.


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