Sentenza Cammertoni, le parti civili: “Deve risarcire”
MACERATA - Gli avvocati Giancarlo Nascimbeni e Sandro Giustozzi rispondono al legale del veterinario, Bruno Mandrelli: "I giudici hanno confermato la condanna a rifondere i nostri clienti"
Dopo la sentenza di appello per la vicenda del veterinario Gianni Cammertoni, accusato di sostituzione di persona – si sarebbe spacciato per un maresciallo dei carabinieri – nella vicenda delle aste bluff orchestrate dalla falsa avvocatessa Elisabetta Piccinno, dopo l’intervento dell’avvocato Bruno Mandrelli (leggi l’articolo), replicano i legali delle parti civili, gli avvocati Giancarlo Nascimbeni e Sandro Giustozzi. Il tribunale de L’Aquila, lunedì aveva dichiarato prescritto il reato, dopo che in primo grado il veterinario maceratese era stato condannato a 4 mesi (leggi l’articolo). Mandrelli aveva chiarito che il suo cliente non era stato condannato a pagare un risarcimento. Dichiarazione che contestano i legali delle parti civili: secondo loro la Corte d’appello «ha confermato la condanna al risarcimento dei danni a favore di tutte le parti civili costituite in giudizio», che «hanno titolo, fin da subito, anche nel caso in cui Cammertoni ricorra in Cassazione, a promuovere l’azione civile con separato giudizio che, stante la statuizione di condanna già ottenuta, dovrà limitarsi alla sola quantificazione dell’entità del danno che è tenuto a corrispondere a loro favore Cammertoni». Somme che, scrivono Nascimbeni e Giustozzi, «sono immediatamente esecutive ed esigibili, poiché già quantificate e liquidate dai giudici di primo e di secondo grado de L’Aquila. Le spese sostenute dalle parti civili per la loro difesa che ammontato a qualche decina di migliaia di euro». E annunciano di voler ottenere le somme sin da subito. Sulla sentenza, aggiungono che «in presenza di statuizioni di natura civilistica, il giudice di Appello dichiara la prescrizione del reato, come nel caso di specie, in luogo dell’assoluzione dell’imputato, ciò avviene perché non sussistono in atti elementi per farlo assolvere in quanto il giudice di Appello è tenuto ad assolvere l’imputato, anche in presenza di maturata prescrizione, allorché non si ravvisi in atti la prova della sussistenza dei fatti contestati all’imputato».
