Trasporto illegale di rifiuti:
sequestrati 8 mezzi a Treia

A seguito dell’operazione “Action Day” sui furti di rame, il personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Provinciale di Macerata ha effettuato alcuni controlli nel settore dei rifiuti metallici, che hanno portato al sequestro di 8 veicoli e di materiale ferroso vario

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sequestri forestaleNei giorni scorsi sono stati effettuati numerosi controlli da parte dei Comandi Stazione Forestali di Cingoli ed Abbadia di Fiastra e dalla Polizia Provinciale di Macerata, accertamenti che hanno riguardato essenzialmente il settore dei rottami, ferrosi e non, gestiti come “sottoprodotto”  ma classificati dalla vigente normativa come rifiuti speciali non pericolosi. In alcuni casi, i rifiuti erano costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, identificati con l’acronimo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’attività di verifica è scattata a seguito di diverse segnalazioni di operatori del settore che lamentavano una concorrenza sleale, sistematicamente attuata da gestori ambulanti non iscritti all’Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale delle Marche. I controlli, effettuati da Ufficiali di P.G. del Corpo Forestale dello Stato, unitamente ad Ufficiali di P.G. ed Agenti della Polizia Provinciale di Macerata ed iniziati nell’ambito dell’operazione nazionale denominata “Action Day” sui furti di rame, sono stati finalizzati alla verifica della corretta circolazione su strada di tali rifiuti, per lo più diretti a centri di recupero situati nel Comune di Treia ed hanno condotto all’identificazione di otto ambulanti, che trasportavano le suddette tipologie di rifiuti in violazione all’art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 (sanzionata dall’art.256, comma 1, dello stesso Decreto).

Va precisato, in proposito, che il materiale ferroso è da considerarsi sempre un rifiuto e non un sottoprodotto, ai sensi del Regolamento CE 333/2011: stesso discorso vale per i RAEE, che sono classificati come rifiuto, in alcuni casi anche di tipo pericoloso (es. frigoriferi), ai sensi del D.Lgs. 151/2005 e smi e per i quali la normativa individua anche “particolari” centri di recupero, con limitazioni e disposizioni diverse dagli altri centri rottamatori. Va, infine, evidenziato che per effettuare il trasporto di detto materiale non è sufficiente essere iscritti alla C.C.I.A.A., in quanto tale attività rientra come “gestione” di rifiuti, regolamentata dal D.Lgs. 152/2006 che prevede, appunto, all’art. 212, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; l’iscrizione all’Albo è, quindi, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Il trasporto è, pertanto, considerato una fase essenziale per la gestione dei rifiuti; l’attività illecita, sanzionata dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, riguarda la contestazione che viene mossa a carico degli otto trasportatori ambulanti ai quali, come prevede la normativa, sono stati sequestrati sia il carico che gli autoveicoli con i quali veniva condotta l’attività illecita; in proposito, va ricordato che tale violazione è una contravvenzione, la quale prevede la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi mentre, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e la stessa ammenda. Sono in corso ulteriori indagini, mirate ad individuare la provenienza dei rifiuti (che per le quantità sequestrate non sono riconducibili ai soli “privati”) ed il fatturato annuo di tale trasporto illecito movimentato su strada. Resta, infine, da definire la posizione dei titolari dei centri di recupero, ai quali erano destinate le tipologie di rifiuto sequestrate.


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