Social Networks e norme penali: come evitare di trovarsi nei guai
IL DIRITTO IN DIRETTA - La rubrica a cura dello Studio Legale Merlini e AssociatI. Vademecum per gli internauti
Quello della condivisione di informazioni tramite social è un fenomeno che negli ultimi tempi ha assunto una portata tale da spingere lo stesso garante della privacy ad intervenite con una raccomandazione significativamente titolata “Social network: attenzione agli effetti collaterali”. Un vademecum pensato tanto per i più inesperti quanto per gli utenti avanzati che risponde alle principali istanze connesse all’utilizzo delle piattaforme digitali. Tratta in particolare di come tutelare la propria privacy, come difendere la propria reputazione, l’ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali. Già perché se è vero che ad oggi è altissima la percentuale di utenti che a diverso titolo e per diverse ragioni fanno uso di spazi virtuali di aggregazione sociale, è altrettanto vero che pochi sanno che quello dei social networks è un mondo che obbedisce a delle regole, da quelle dettate dalla così detta netiquette, neologismo che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese étiquette (buona educazione), disciplinanti genericamente il comportamento dell’internauta, a quelle civili e penali valide ed operanti anche nel mondo reale.
In occasione dell’ultima conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati, settanta authorities preposte alla sorveglianza e al rispetto della privacy nei vari paesi si sono riunite per discutere e fare il punto della situazione analizzando l’attività di vigilanza e i rischi dovuti all’innovazione delle tecnologie. Il principale e scontato argomento di discussione è stato ovviamente internet ma nello specifico, i garanti si sono soffermati sul fenomeno che sta letteralmente invadendo la rete: i social networks. La questione è peraltro talmente attuale che gli stessi fornitori di piattaforme di scambio, tra cui Facebook, Google, Youtube, Myspace, Miscrosoft e Yahoo hanno deciso di siglare in Lussemburgo, in occasione della giornata “Safer internet 2010” un accordo europeo contenente una serie di regole volte a potenziare la sicurezza dei minorenni che si trovano ad utilizzare la rete.
Nel diritto interno la prima regolamentazione dei crimini informatici è stata affidata alla legge 547 del 1993 che è andata a modificare la versione originaria del codice penale che, naturalmente, nella formulazione del 1930, non poteva prevedere alcun riferimento ai delitti informatici. Molte sono state nel tempo le iniziative legislative succedutesi al fine di rispondere alle pressanti istanze connesse ai mutamenti sociali. Basti pensare alla normativa sulla privacy, alla legge sul diritto d’autore, alla responsabilità dei providers, all’utilizzo fraudolento di carte di credito, al mobbing e allo stalking, che alla luce della più recente giurisprudenza possono configurarsi anche per via telematica, o anche alla pedopornografia sul web.
Che lo si ami o lo si odi, oggi Facebook è certamente uno dei social più diffusi. Le questioni che destano maggiore confusione sono innegabilmente quelle connesse alla tutela della privacy, essendo la piattaforma che più di tutte consente l’inserimento di una notevole quantità di dati personali. Non è un caso che la governance del sito rilasci periodicamente ed in maniera più assidua aggiornamenti degli strumenti volti a tenerla sotto controllo. Il sito ha introdotto misure capaci di consentire agli utenti di gestire la visibilità dei contenuti immessi. Per di più a seguito della nascita del concetto di web reputation, anche in considerazione dell’attività portata avanti dai recruiters per la selezione di personale, la più grande preoccupazione degli utenti è avere il controllo delle proprie immagini e dei contenuti loro riferibili. Un esempio evidente di compressione del diritto alla privacy è la recentissima innovazione che consente di rendere visibile l’informazione relativa alla lettura di un post in un gruppo e di verificare se, e quando, un messaggio privato sia stato o meno letto dal destinatario. Tale meccanismo incide in misura manifesta su uno dei fondamenti del web, ossia il lurking, conosciuto come il diritto a passare inosservati poiché è innegabile che, la scelta di non rispondere a un direct messagge e non far sapere se lo si è letto o meno è una libertà più che legittima che certamente questo automatismo mette a dura prova.
Ma non è solo la violazione della privacy il profilo preoccupante riconducibile all’utilizzo di social networks. Sono diversi i reati, per i quali è prevista addirittura la reclusione fino a quattro anni, molto diffusi tra i fruitori del web e dei quali c’è scarsa conoscenza e consapevolezza. I più comuni sono certamente la diffamazione e la sostituzione di persona ma, come detto, anche i fenomeni di mobbing e di stalking iniziano ad assumere portata preoccupante.
Una recente sentenza, la prima peraltro in Italia ad affrontare il problema, ha stabilito che è tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore e il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite social network. (Trib. di Monza, sez. quarta civile, 2 marzo 2010). Riguardo al profilo della diffamazione è peraltro di questi giorni la notizia che Luca Giurato ha deciso di denunciare un giovane che da qualche tempo utilizzava il canale di Facebook per canzonarlo a causa dei suoi noti “strafalcioni” con la lingua italiana. Il presentatore, che non ha affatto gradito lo scherzo, ha querelato il giovane che nonostante avesse prudentemente utilizzato un nome fittizio, è stato comunque rintracciato dalla Polizia postale ed ora si troverà ad affrontare le conseguenze penali del proprio gesto.
Dottrina e giurisprudenza sono oramai concordi nel ritenere che l’utilizzo di Internet per la diffusione di messaggi diffamatori integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595 co. 3 c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché, la particolare portata lesiva del mezzo usato per propagandare il messaggio denigratorio, rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale. Internet è, infatti, uno dei mezzi di comunicazione più “democratici” e con un potenziale di diffusione non comune a nessun altro strumento in circolazione. Con riferimento alla diffamazione attuata mediante l’utilizzo improprio di foto di terzi, la Cassazione, in un processo che è valso la condanna di due giovani che, usando un falso account di Facebook, avevano diffuso alcune foto senza veli di una loro “cara” amica con l’unico scopo di metterla in imbarazzo e farle un dispetto di cattivo gusto, ha evidenziato che il consenso ad essere ritratti non comporta l’assenso all’utilizzo delle foto, soprattutto se tale impiego avviene in contesti che espongono il soggetto a lesione della propria reputazione. Considerato che le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili, almeno potenzialmente, in qualsiasi parte del mondo, la Corte ha chiarito che il reato deve considerarsi consumato al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa (Cass. Pen., sent. del 17 novembre 2000, n. 4741).
Affinché vi sia diffamazione pertanto è richiesta una comunicazione con più persone. La giurisprudenza in proposito ha chiarito che allo scopo sono sufficienti anche due persone. Non costituisce pertanto diffamazione il pettegolezzo rivolto all’amico ed affidato ad un messaggio privato, ma solo quello pubblicato sulla bacheca visibile a tutto il gruppo di amici o comunque a due o più persone. In caso contrario, in assenza di comunicazione rivolta a più persone anche in tempi diversi, non è ipotizzabile il reato. L’offesa deve essere indirizzata a soggetto determinato o determinabile. Se si parla male di una persona impossibile da identificare non vi può essere reato. Per aversi diffamazione tuttavia non è necessario che vengano specificamente indicati i dati anagrafici, essendo al contrario sufficiente, l’inserimento di riferimenti che consentano di rendere riconoscibile la persona offesa o comunque di associare il messaggio denigratorio ad una persona specifica. In proposito, un’altra recentissima pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno, ha stabilito che insultare qualcuno su Facebook è reato, e nello specifico integra gli estremi della diffamazione aggravata punibile con l’ammenda o con la detenzione fino ad un anno di carcere. In particolare il caso esaminato dal giudice toscano riguardava una giovane che, poco dopo essere stata licenziata dal centro estetico in cui lavorava, aveva pubblicato sulla bacheca del proprio profilo Facebook affermazioni offensive contro l’azienda e l’ex datore di lavoro.
Ma altri casi ancora più clamorosi sono noti alle cronache per aver addirittura causato la morte della persona offesa. Basti pensare alla vicenda del ragazzino romano che si suicidò dopo essere stato schernito su Facebook a causa della sua presunta omosessualità.
I social networks sono dunque spesso teatro di commissione di reati talvolta anche molto gravi. Ma è bene ricordare che qualunque attività effettuata su internet, e di conseguenza anche su Facebook, rimane registrata sui siti in cui viene eseguita da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, a seconda di quanto prevede la legislazione dello Stato di origine del gestore. L’autore pertanto, sebbene spesso l’operazione può risultare complessa, viene rintracciato da parte degli organi preposti al controllo quali la Polizia Postale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza anche a seguito di un ordine di procedere da parte dell’Autorità Giudiziaria.
È utile sapere che sono considerati reati anche l’invio di materiale pubblicitario non autorizzato (così detto spamming), la raccolta e l’utilizzo indebito di dati personali, l’utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies c.p.), l’utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater c.p.), lo scambio o la cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.), nonché l’invio di messaggi di propaganda politica, di incitamento all’odio e alla discriminazione razziale.
Un problema ancora irrisolto è legato all’individuazione dei soggetti sui quali grava la responsabilità per il fatto illecito commesso. Risulta infatti controversa l’eventualità di configurare una responsabilità per culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti internet per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto. Ad oggi, in assenza di una precisa normazione a riguardo, la responsabilità penale dei gestori di siti internet non può essere delineata a titolo di colpa per non aver impedito la commissione dell’illecito ma solo, eventualmente, a titolo di concorso nel reato (ex art. 110 c.p.), sempre che ne ricorrano tutti i presupposti. Il codice penale parla di omesso impedimento dell’evento e da qui nasce e si è ormai consolidata la figura del concorso mediante omesso impedimento del reato commesso da altri (artt. 110 e 40, co. 2, c.p.).
Altro delitto particolarmente frequente è la sostituzione di persona prevista dall’art. 494 c.p. Il suo elemento distintivo è la lesione della fede pubblica, intendendosi per tale, il compimento di una falsità che ha la capacità di ingannare il pubblico, cioè un numero indeterminato di persone.
L’art. 494 prevede quattro ipotesi attraverso le quali si perfeziona il reato, la sostituzione fisica della propria all’altrui persona, che consiste nell’assunzione di contegni idonei a far apparire la propria persona diversa da quella che è, l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, laddove per nome si intende uno qualsiasi dei contrassegni di identità, l’attribuzione di un falso stato, cioè la condizione complessiva della persona nella società, l’attribuzione di una qualità cui la legge collega effetti giuridici, come nel caso di chi dichiari di aver raggiunto la maggiore età, purché la qualità in questione sia essenziale per la realizzazione dell’atto giuridico. Pertanto, il delitto in questione è configurabile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e si consuma con l’induzione in errore della terza persona. Ovviamente chi commette il reato lo deve fare al fine di procurare a sé od altri un vantaggio, anche se non necessariamente ingiusto, oppure per arrecare ad altri un danno.
Sulla base di questa piattaforma normativa la giurisprudenza ha chiarito che la creazione di un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio ove il gestore, o gli utenti, del sito, siano tratti in inganno credendo erroneamente di interloquire con una determinata persona mentre si trovano ad avere a che fare con un soggetto diverso integra un’ipotesi di sostituzione di persona risultando configurabili tutti gli elementi del reato quali l’inganno, l’induzione in errore e l’insidia alla fede pubblica (Cass. Pen., sent. del 14 dicembre 2007, n. 46674). Ovviamente come detto si deve anche verificare l’esistenza del danno o del vantaggio perché sussista il reato e, nel caso specifico, consisteva nelle diverse telefonate che gli uomini effettuavano per chiedere alla vittima del reato prestazioni sessuali.
Altre ipotesi di reato che stanno prendendo sempre più piede anche nelle piattaforme virtuali sono il mobbing e lo stalking. In riferimento a quest’ultima ipotesi di reato recentemente la Corte di cassazione ha ritenuto punibile per stalking la persecuzione attuata con video e messaggi inviati su un social network. La sesta sezione penale della suprema corte ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Potenza nei confronti di un uomo indagato per aver inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex e quindi per il reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis c.p. (Cass. Pen., sent. del 30 agosto 2010, n. 32404).
Lungi dal creare qualsivoglia forma di allarmismo, l’argomento affrontato vuole essere unicamente un invito ad una maggiore consapevolezza soprattutto da parte dei più giovani, nell’utilizzo di strumenti che, se correttamente impiegati, possono certamente configurare una grande opportunità di comunicazione.
Augurandoci che la tematica affrontata sia di vostro interesse e utilità, vi diamo appuntamento al prossimo contributo invitandovi, come sempre, a sottoporci le vostre osservazioni e domande e a suggerirci tematiche di vostro interesse. Potrete utilizzare l’indirizzo e-mail fornito dalla redazione.
Studio Legale Merlini e Associati, corso Cavour n. 50/B, 62100 Macerata. Tel. 0733/231349 e-mail www.studiolegalemerlinieassociati.it