Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera
«E’ urgente approvare il piano del Parco dei Monti Sibillini, che giace in attesa dal lontano 2002, prima di adottare le norme di conservazione dei siti Natura 2000 che prevedono una più rigida regolamentazione nella zona A (leggi l’articolo), per attività escursionistiche, mountain bike ed animali al pascolo». A dirlo è il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci. «La vessazione nei confronti delle popolazioni residenti – dice il primo cittadino – degli appassionanti della natura e delle mountain bike, continua. Si richiamano articoli di legge ma nel contempo se ne eludono altri che vengono totalmente disattesi da chi ne chiede, invece, l’applicazione solo di alcuni. Siamo perfettamente d’accordo nel regolamentare tutte le attività produttive, culturali, tradizionali e ludiche, ma ciò deve avvenire previo confronto con i rappresentanti locali delle popolazioni attraverso, come già detto, un percorso che deve tradursi in un documento oggettivo di riferimento per tutti che ha un solo nome: piano del parco».
Falcucci ricorda che nelle norme di conservazione dei siti Natura 2000, inviate agli enti locali per l’eventuale presentazione di osservazioni tra il 24 maggio ed il 24 aprile, c’è un richiamo alle misure previste nel piano del parco. «E’ a tutti noto che lo strumento essenziale, primario e vitale quale il piano del parco e le relative norme attuative, non sono state ancora approvate». Il consiglio direttivo dell’ente Parco dei Sibillini ha adottato nel 2002 il piano, con delibera numero 59 del 18 novembre, senza approvare o respingere le osservazioni presentate all’epoca dalla popolazione e dai Comuni. Falcucci sottolinea che «l’Ente opera da ben 14 anni con un regolamento provvisorio. Il ministero dell’Ambiente, inspiegabilmente, ad oggi non ha esercitato il potere sostitutivo previsto per l’approvazione del piano». Falcucci ha già scritto al ministero che ha risposto lo scorso febbraio. Il Parco dei Sibillini è stato istituito nel 1993. «Da quasi 23 anni l’ente è senza alcun documento oggettivo di pianificazione – continua Falcucci – e senza un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Istituire e normare, con divieti e sanzioni, misure di conservazione dei siti Natura 2000 su un territorio che ancora viene governato con un regolamento provvisorio equivale non solo a disattendere la legge, ma ad evitare quell’indispensabile confronto con gli Enti locali che hanno il dovere di rappresentare le legittime aspettative di sviluppo delle comunità che insistono nell’area protetta». Secondo la legge il piano del parco savrebbe dovuto essere approvato entro 18 mesi dalla costituzione degli organi di governo del parco stesso. Impossibile per questo motivo, secondo Falcucci, presentare le osservazioni alle norme di conservazione dei siti Natura 2000 entro la scadenza del 24 maggio, perché tutta la documentazione si riferisce «al piano del parco che è inesistente e che deve essere necessariamente propedeutico a qualsiasi ulteriore vincolo in aree del Parco a tutela integrale o parziale non ancora né definite, né regolamentate chiedendo una sospensione dell’iter amministrativo». Il sindaco si unisce alle perplessità degli amanti delle mountain bike, per il divieto di transito delle due ruote in zona A, a protezione integrale totale, al di fuori delle strade larghe almeno due metri. «Si vieta nelle zone A un transito al di fuori di percorsi che abbiano una larghezza inferiore ai 2 metri- chiarisce Falcucci – ciò significa che nemmeno nei sentieri tracciati si può andare in bicicletta. Si richiamano continuamente zone A, B, C e D individuate nel piano del parco che non esiste». Il sindaco ricorda che in un incontro tenutosi la scorsa estate a Castelsantangelo sul Nera, il presidente del Parco Oliviero Olivieri, affermò che: «entro il 31 maggio 2016 avremmo avuto approvato il piano del parco. Non abbiamo dubbi sulla parole del presidente, ma ad oggi non risulta che siano state ancora valutate le osservazioni che pervennero nel lontano 2002».
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Bene, aspettiamo intanto il piano del Parco!
L’intervento del Sindaco Falcucci, a mio avviso fatto con cognizione di causa, offre interessanti spunti di dibattito sulla questione. Uno di questi è quello legato all’eventuale illegittimità dei divieti posti in essere dall’ente, perchè se è vero quanto sostiene nella sua nota il Sindaco, cioè che ogni atto di divieto e vincolo può essere emanato solo dopo l’approvazione del piano del parco, tutti i divieti emanati fino ad oggi potrebbero essere illegittimi in quanto privi di un’atto propulsivo (es. se un comune che appone un limite di velocità in un tratto di strada che attraversa il suo territorio, è legittimato da un atto propulsivo, cioè il codice della strada, oppure da un atto del Prefetto che ne attesti la leggittimità per motivi di sicurezza) e aprirebbe la strada ad eventuali ricorsi al TAR. Ma v’è di più, i divieti emanati in assenza di atti propedeutici (piano del parco) può aprire la strada (scusate il gioco di parole) a numerosi contenziosi con l’ente da parte dei soggetti che si vedrebbero comminare le sanzioni previste dagli stessi, in quanto illegittime. Un’altro aspetto di possibili illegittimità del citato divieto è quello dovuto ad una sua possibile parziale incostituzionalità per la violazione dell’art. 117. Quì chiedo scusa ai lettori perchè per comprenderne le ragioni debbo per forza fare delle considerazioni “tecnico-giuridiche”. Viene consentito il transito in “zona A” esclusivamente su trade aventi una larghezza minima pari a 2 m. ma chi è il soggetto preposto ad imporre limiti e divieti sulle strade? L’unico soggetto preposto è lo Stato che esercita, anche attraverso le amministrazioni periferiche e i Prefetti, tali divieti e limiti per la tutela della sicurezza delle persone, così come disposto dall’art, 1 comma 1 del codice della strada, che trova fondamento appunto nell’art. 117 primo paragrafo lettera “h” dell Costituzione. Altro motivo di possibile contrasto è dato dalla definizione di strada che compete ancora una volta allo stato e lo fa con l’art. 2 comma 1 del Codice della Strada “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.” Come si può ben intuire lo Stato non subordina in alcun modo il trasito dei veicoli (la bicilcetta è definto come veicolo non a motore) alla larghezza stessa della strada, eventuali divieti in tal senso, debbono essere motivati dalla necessità di tutelare la sicurezza delle persone, e come ho già detto non è l’ente parco il soggetto legittimato a farlo. Quanto ho esposto pone dei quesiti di possibile illegittimità, anche su un’altra parte del divieto, cioè quello contro i mezzi elettrici (e-bike) che possono circolare nelle altre zone B,C e D del parco, solo su strade aventi larghezza minima pari a 2 metri, cio si porrebbe come sopracitato in contrasto con l’art. 2 comma 1 del codice della strada. Un’altro aspetto di possibile illegittimità è dato dalla genericità dei divieti e dalla mancanza di apposita tabellazione che ne indichi l’esistenza. Poi resta sempre aperto il quesito che ho posto nel mio post al precedente articolo sul perchè l’ente parco favorisca l’isediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da “fonti rinnovabili”, dove addiritura sembrerebbe l’ente stesso essere il proprietario di almeno un impianto del genere. Ma questa è un’altra storia che, visti gli ingenti contributi pubblici di cui godono tali impianti andrebbe approfondita in altre sedi.