Positivo all’alcoltest dopo aver causato un incidente, era al volante ma non aveva la patente, ritirata a gennaio per guida in stato di ebbrezza. Nei guai un 53enne residente in provincia.
L’uomo, alla guida di un’auto, ha invaso l’altra corsia di marcia lungo la statale 78 nei pressi dell’Abbadia di Fiastra e ha urtato altri due veicoli. Dopo le analisi richieste ed eseguite all’ospedale di Macerata, è risultato con tasso alcolemico pari a 0,80 grammi/litro, motivo per cui i militari gli hanno contestato sanzioni amministrative e la violazione dell’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada. L’uomo, inoltre, si era posto alla guida pur essendogli stata ritirata la patente a gennaio per guida in stato di ebbrezza. E’ stato pertanto segnalato alla Prefettura di Macerata, per la revoca dei titolo di guida. Inoltre, in seguito ad un controllo effettuato dai militari del Radiomobile a Tolentino, un 60enne residente in provincia è stato denunciato per recidiva nella guida con patente revocata. L’uomo ha esibito la fotocopia di un titolo di guida rilasciato in Spagna il cui originale, a seguito di successivi accertamenti, è risultato esser stato ritirato nel 2018. Il documento infatti era stato emesso a seguito di conversione di patente italiana, a sua volta revocata nel 2017.
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solo denunciato?
Guidare senza patente dovrebbe ritornare ad essere reato penale aggravato in stato di ubriachezza o ebbrezza. Se non ci sono vere sanzioni fanno ridere i divieti. I morti senza nessuna colpa che piangiamo sulle strade sono tanti. Troppi!
Per la signora Serafini. La guida senza patente è sanzionata abbastanza severamente dal CdS.
L’art. 116 comma 15 recita:
“15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.”