di Laura Boccanera
Aveva percorso l’asse attrezzato nord sud di Ancona e un mese dopo si è vista recapitare la multa con una sanzione per eccesso di velocità di 173 euro con la decurtazione di 3 punti della patente. L’automobilista però ha presentato ricorso e il giudice le ha dato ragione: multa annullata perché rilevato con un autovelox non omologato.
È una sentenza destinata a creare un precedente quella emessa dal giudice di pace di Ancona, che ha accolto il ricorso dell’avvocato Elisa Marziali, di Morrovalle e cancellato la sanzione elevata dalla polizia locale.
Marziali aveva presentato opposizione contro un verbale per violazione dei limiti di velocità. La multa era stata notificata dopo un controllo effettuato il 31 maggio 2025 sull’asse nord-sud di Ancona, in via I Maggio. Secondo l’accertamento, l’auto guidata dalla donna viaggiava a 90 chilometri orari nel tratto con limite di 70. Per questo era stata applicata una sanzione di 173 euro oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente.

L’avvocato Elisa Marziali
L’automobilista, assistita dall’avvocato Ilenia Moschettoni, ha però deciso di fare ricorso sostenendo che lo strumento utilizzato per la rilevazione, l’autovelox 106, non fosse regolarmente omologato.
Nel ricorso è stato evidenziato che il dispositivo utilizzato aveva sì ottenuto l’approvazione ministeriale, ma non l’ omologazione prevista dalla normativa. Due procedure che spesso vengono considerate equivalenti, ma che secondo la giurisprudenza più recente non lo sono.
Il comune di Ancona, costituitosi in giudizio, ha invece sostenuto che l’approvazione fosse sufficiente e che la differenza tra le due procedure non avesse effetti sulla validità dell’accertamento. Il giudice di pace ha però accolto la tesi dell’automobilista, richiamando anche alcune recenti decisioni della Corte di Cassazione.
In particolare, una ordinanza del 2024 che chiarisce come l’omologazione abbia una funzione tecnica specifica: serve a verificare con prove e controlli la precisione e l’affidabilità dello strumento.
Secondo il giudice, che ha richiamato l’articolo 142 del codice della strada, questa mancanza è sufficiente a rendere illegittimo l’accertamento della velocità. Senza omologazione, infatti, non è garantita la piena affidabilità dello strumento, requisito indispensabile perché i dati registrati possano essere considerati prova della violazione.
Il comune di Ancona è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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