Pagamento con la carta non accettato:
sanzionato un esercente

CIVITANOVA - Controllo della Guardia di finanza dopo la segnalazione di un cliente, che voleva pagare col Pos i biglietti del bus. Per l'esercizio una multa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. E' il primo caso in provincia

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Controlli della Guardia di finanza

 

Si rifiuta di accettare un pagamento col Pos, sanzionato un commerciante. E’ successo a Civitanova, dove nei giorni scorsi i militari della Guardia di finanza, sulla scorta delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Pnrr che hanno anticipato al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, hanno accertato la violazione commessa dal titolare di un esercizio commerciale. E’ la prima sanzione del genere in tutta la provincia.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cliente, che ha chiamato il 117 per denunciare il rifiuto dell’esercente di poter pagare con la carta di credito i biglietti dell’autobus. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, dopo aver verificato quanto evidenziato nella telefonata, hanno proceduto alla contestazione della violazione nei confronti del titolare dell’attività commerciale, nonché alla trasmissione del rapporto alla Prefettura. Per il commerciante una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

«L’obbligo di accettazione – spiegano le Fiamme gialle – è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’eventuale attività commerciale esercitata), ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici. Inoltre, la condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non anche in base all’eventuale indisponibilità da parte del Pos. E, comunque, resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante. La sanzione è altresì non applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, configurabili, per esempio, in presenza di evidenti problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati. Può essere inoltre sanzionata la condotta dell’esercente che proceda ad applicare ulteriori costi ingiustificati in ragione dell’utilizzo da parte del consumatore di un qualsiasi strumento di pagamento diverso dal denaro contante».

(redazione CM)



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